Sentenza Thyssen: orientamenti per l'applicazione del D.Lgs. 231/01

Temi e Contributi
24/01/2012

La Seconda Corte d’Assise del Tribunale di Torino, nel motivare la sentenza con cui, in data 15.4.2011, aveva condannato i vertici della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. a pesantissime sanzioni detentive, e la società ad altrettanto pesanti sanzioni pecuniarie per responsabilità amministrativa ex  D.Lgs. 231/01, scioglie una serie di nodi interpretativi circa il medesimo decreto, dettando principi da tenere presente nell’elaborazione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con la sentenza in commento, il Tribunale di Torino aveva condannato gli organi dirigenti della Thyssen, in relazione ai tragici fatti del 5-6 dicembre 2007, a sanzioni comprese fra i 13 anni e 6 mesi ed i 16 anni di reclusione, e la stessa società al pagamento della somma di un milione di euro a titolo di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01; quali sanzioni accessorie aveva altresì disposto, a carico della Thyssen, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi pubblici per la durata di 6 mesi ed il divieto, per lo stesso periodo, di pubblicizzare beni e servizi, nonché la confisca della somma di euro 800.000,00, ritenuta costituire il profitto derivante dal reato ascritto ai suoi vertici.

Nelle motivazioni della sentenza, depositate nel novembre scorso, la Corte d’Assise delinea il percorso argomentativo attraverso il quale è giunta alla propria decisione.

Prima di passare in rassegna gli argomenti impiegati dai Giudici torinesi, è doveroso ricordare, anche a spiegazione della gravità delle sanzioni irrogate, che nell’incendio sviluppatosi all’interno dello stabilimento torinese della ThyssenKrupp, a seguito della fuoriuscita di olio bollente dalle condotte dell’ormai tristemente famosa “linea 5” dell’acciaieria, trovarono la morte ben sette persone.

Tralasciando i pur delicati aspetti della responsabilità penale riconosciuta in capo alle persone fisiche (l’Ammnistratore Delegato, il Responsabile per la Sicurezza, il Responsabile di Stabilimento, e tre membri del comitato Esecutivo dell’Azienda), si ritiene di concentrare l’attenzione sui profili della responsabilità amministrativa della società, quali tratteggiati dalle motivazioni recentemente depositate.

La Corte d’Assise, nell’argomentare le proprie decisioni sul punto, passa in rassegna una serie di questioni sulle quali molti fra i commentatori del D.Lgs. 231/01 avevano appuntato la propria attenzione, esprimendo opinioni fra loro divergenti; sicché la sentenza di cui si discute viene a costituire, anche in ragione dello scarso numero di pronunce sul tema, un punto di riferimento per l’applicazione della normativa contenuta nel citato decreto.

Tale decreto individua una serie di reati (i c.d. reati presupposto) suscettibili di determinare, in ipotesi di loro commissione da parte dei soggetti che operano in seno all’ente, la responsabilità amministrativa di quest’ultimo. Fra tali reati rientrano, ad esempio, i reati societari, i reati contro la pubblica amministrazione e, per quanto qui interessa, il reato di omicidio o lesioni colpose conseguente all’inosservanza delle norme dettate in tema di sicurezza sul lavoro.

L’Ente risponde, in ipotesi di commissione di uno dei reati-presupposto, laddove esso sia stato posto in essere “nel suo interesse ed a suo vantaggio”; mentre non risponde se la persona fisica che ha commesso il reato abbia agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.

L’Ente può evitare tale responsabilità adottando ed efficacemente attuando, naturalmente prima della commissione del reato, un modello di gestione e controllo finalizzato (ed idoneo) alla prevenzione del reato medesimo. Tale esenzione da responsabilità opera differentemente a seconda che il reato venga posto in essere da soggetti impiegati in funzioni di vertice (c.d. soggetti apicali) ovvero da soggetti ad essi gerarchicamente subordinati: nel primo caso, l’Ente non risponde se prova che la commissione del reato è stata resa possibile dall’elusione fraudolenta del Modello ad opera del soggetto agente; nel secondo caso, l’esenzione da responsabilità discende semplicemente dalla adozione ed efficace attuazione del Modello, e dalla verifica della sua idoneità da compiersi ad opera del Giudice in sede processuale.

Quanto alle sanzioni a carico dell’Ente, è generalmente prevista l’irrogazione di sanzioni pecuniarie (differenziate nell’ammontare a seconda del reato – presupposto) e la confisca del prezzo o del profitto del reato; in relazione a determinati reati presupposto, sono altresì previste sanzioni interdittive (quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni amministrative, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi); è prevista altresì, fra le sanzioni, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Tratteggiato così il quadro della responsabilità delineata dal D.Lgs. 231/01, è ora possibile esaminare i vari passaggi attraverso cui la Corte d’Assise di Torino è giunta a comminare, alla ThyssenKrupp, le pesanti sanzioni descritte in apertura del presente articolo, segnalando come il reato – presupposto ravvisato nella fattispecie sia quello previsto dall’art. 589 c.p. (omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Innanzitutto, la Corte affronta e risolve un problema applicativo segnalato da più parti della dottrina che si è occupata della materia, legato alla difficoltà di ravvisare, per i reati colposi (quale è quello ascritto alla ThyssenKrupp), il presupposto di punibilità costituito dall’interesse o vantaggio per l’Ente, richiesto dall’art. 5 D.Lgs. 231/01; in sostanza ci si chiedeva, in dottrina, come potesse corrispondere ad un interesse dell’ente, o arrecare vantaggio allo stesso, la morte di un lavoratore derivante dall’omissione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ebbene, la Corte risolve il problema stabilendo che il requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente deve essere valutato, in ipotesi di avveramento del reato di cui si discute, non con riferimento all’evento (morte del lavoratore), che di per sé non corrisponde sicuramente né ad un interesse né ad un vantaggio per il datore di lavoro, bensì con riferimento alla condotta penalmente rilevante, costituita dall’avere l’Ente omesso di adottare tutte le misure idonee ad evitare l’infortunio mortale.

In relazione a tale condotta (omissiva), la Corte ravvisa l’interesse, ed il vantaggio, dell’Ente nel “considerevole risparmio economico” tratto dalla mancata adozione delle misure antinfortunistiche, “oltre che nell’utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione”.

Altro nodo affrontato dalla Corte è quello dell’ “automaticità” della responsabilità dell’ente in caso di omessa adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/01; la difesa della Thyssen aveva infatti sostenuto, nel corso del processo, che la responsabilità dell’ente come delineata da tale decreto, in quanto di carattere penale, avrebbe dovuto ricollegarsi alla colpa dell’Ente nell’omissione delle cautele antinfortunistiche, invece che derivare, appunto in maniera automatica, dalla mancata adozione del Modello. Tale automaticità, ove riconosciuta operante, avrebbe dato luogo, a dire degli avvocati della Thyssen, ad una responsabilità oggettiva (appunto senza colpa) per fatto altrui (in contrasto con il principio dell’art. 27 della Costituzione).

È bene precisare, al proposito, che, dagli accertamenti compiuti in fase dibattimentale è emerso che la Thyssen, alla data del verificarsi dell’evento delittuoso (5-6 dicembre 2007) non aveva ancora formalmente adottato, con riferimento allo specifico reato inveratosi, il modello 231 (lo avrebbe formalmente adottato solo successivamente, in data 21.12.2007).

La Corte ha respinto l’obiezione mossa dalla difesa della Thyssen, ritenendo che la responsabilità delineata dal decreto non configuri responsabilità oggettiva, ma, in quanto derivante da reati commessi da soggetti in posizione apicale, responsabilità diretta della società. A dire della Corte, il rapporto di immedesimazione organica che lega la società ai suoi dirigenti apicali fà sì che il fatto-reato commesso da questi ultimi debba considerarsi come commesso direttamente dalla società, che dunque ne  risponde come fatto proprio. E poiché, secondo la Corte, la responsabilità dell’Ente ex D.Lgs. 231/01 non ha carattere penale (ma al più amministrativa), ben può essere sanzionato, l’Ente, per il solo avere omesso di adottare il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Affermato tale principio, la Corte affronta l’argomento difensivo Thyssen secondo cui il Modello, per quanto non ancora formalmente adottato dall’organo amministrativo alla data dell’evento (5-6.12.2007), comunque di fatto già esisteva ed era stato effettivamente divulgato ed attuato in azienda.

Al riguardo la Corte evita di prendere posizione sul tema, sotteso alle difese della Thyssen, della sufficienza, al fine di evitare la responsabilità dell’ente, della pratica attuazione del Modello (anche se non adottato con atto formale), limitandosi ad escludere che, nel caso di specie, il Modello fosse stato, anche solo in via di fatto, adottato e/o attuato (alla luce, fra l’altro, del fatto che solo successivamente all’evento era stato inserito, nell’Organismo di Vigilanza, un esperto in tematiche antinfortunistiche).

Per quanto attiene alle sanzioni irrogate, la Corte, dovendo contenere la sanzione pecuniaria nel range compreso fra euro 258.000,00 ed euro 1.549.000,00, ha ritenuto di individuarla nell’importo di euro 1.000.000,00, considerando che, se la gravita del reato presupposto (che aveva cagionato la morte di sette lavoratori) avrebbe comportato l’applicazione del massimo previsto, tuttavia andava operata la riduzione di 1/3 in applicazione della circostanza (attenuante) che la Thyssen aveva già risarcito il danno patito dai più stretti familiari delle vittime.

Viceversa, la Corte ha negato l’applicazione dell’ulteriore attenuante invocata dai difensori della Thyssen, consistente nell’avere, a loro dire, la società adottato e reso operativo il Modello di organizzazione, gestione e controllo prima dell’apertura del dibattimento (sebbene successivamente all’inverarsi del reato presupposto).

Al riguardo la Corte, pur riconoscendo che la Società, all’indomani del tragico evento, aveva formalmente implementato il proprio Modello con l’introduzione della parte relativa ai reati in tema di sicurezza sul lavoro, ha tuttavia ritenuto che tale modello non fosse stato, nonostante gli accadimenti, neppure allora efficacemente attuato, nonostante i gravi fatti accaduti. In particolare la Corte ha ritenuto che, nonostante la tragedia avvenuta, i vertici della Thyssen abbiano continuato ad occuparsi “con superficialità e scarsa attenzione” della sicurezza sul lavoro. La Thyssen, infatti, nei giorni immediatamente successivi al disastro, nell’adeguare il proprio Modello 231 con l’introduzione della parte relativa agli infortuni sul lavoro, aveva ridefinito l’Organismo di Vigilanza inserendo in esso un esperto in materia, individuandolo nel soggetto che già ricopriva in azienda il ruolo di  Responsabile del Settore Ecologia Ambiente e Sicurezza. In tale scelta la Corte ravvisa una violazione dell’art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/01 che, nel tratteggiare le caratteristiche dell’Organismo di Vigilanza, prescrive che esso debba essere dotato di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”. L’Organismo di Vigilanza istituito in Thyssen, a dire della Corte, difettava appunto del requisito dell’autonomia, per essere partecipato da un soggetto (appunto il citato Responsabile) che, sovrintendendo ad uno dei processi a rischio, e nel contempo facendo parte dell’Organo di controllo, si trovava a svolgere contemporaneamente il ruolo di “controllore” e di “controllato”. A nulla rileva, nella valutazione della Corte, che gli altri due componenti dell’Organismo di Vigilanza posseggano il requisito di autonomia richiesto dalla legge; il fatto che uno solo dei componenti difetti di tale requisito vale a privare l’intero organismo di quell’attitudine alla vigilanza ed al controllo richiesta dal D.Lgs. 231/01.

Tale applicazione del principio di separazione fra controllore e controllato, operata dalla Corte, rischia di apparire eccessivamente rigorosa alla luce della modifica recentemente apportata al D.Lgs. 231/01 dalla L. 183/2011 (Legge di Stabilità) che, introducendo all’art. 6 di tale decreto il comma 4 bis, ha previsto che, nelle società di capitali, la funzione di Organismo di Vigilanza possa essere affidata anche al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza ed al Comitato per il controllo della gestione. Se si considera che, prima di tale modifica legislativa, generalmente si dubitava che il Collegio Sindacale potesse svolgere funzioni di ODV, proprio perché a sua volta coinvolto in processi aziendali potenzialmente a rischio, viene da chiedersi se, con l’ultimo intervento, il Legislatore abbia inteso in qualche modo attenuare la portata, sul piano applicativo, del principio di separazione fra funzioni in senso lato operative e funzioni di controllo, di cui fa rigorosa applicazione, appunto, la sentenza commentata.  

a cura di: 

Avv. Giacomo Olivati

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 10 anno 2011