L'impresa che propone domanda di concordato preventivo non decade dall'agevolazione ex art. 2 comma 2 D.Lgs. 462/97 e non perde il diritto alle sanzioni ridotte. A stabilirlo una recente sentenza innovativa della Commissione tributaria provinciale di Venezia (n. 771 del 28 ottobre 2020), che salvaguarda i diritti delle società in concordato preventivo nei contenziosi tributari patrocinati dai partner di Cortellazzo&Soatto, gli avvocati Anna Soatto e Giovanni Tagliavini, e i dottori commercialisti Armando Grigolon e Sarah Benettin, dell’area Tax&Legal.
La sentenza, accogliendo i ricorsi promossi dai partner dello studio, evidenzia come il legislatore abbia voluto salvaguardare nella particolare procedura del concordato preventivo ─ caratterizzata dalla predisposizione di un piano da parte della società in crisi per appianarne i debiti ed evitare il fallimento ─ l'accesso all'agevolazione di cui all'art. 2 comma 2 D.Lgs. 462/97, che consente la riduzione delle sanzioni, per imposte dichiarate e non versate, dal 30% al 10% nel caso di pagamento o di opzione per la rateizzazione nel termine previsto dall'avviso di irregolarità.
Si tratta di una tematica finora poco esplorata, e l'interpretazione resa dalla recente sentenza della Commissione tributaria di Venezia concilia le norme fiscali con gli istituti della crisi di impresa. «Il nostro auspicio è che questa sentenza possa inaugurare un nuovo filone giurisprudenziale – commentano i professionisti di Cortellazzo&Soatto – così da evitare disparità di trattamento tra imprese in bonis e imprese che, attraverso il concordato in continuità, intendano rimanere sul mercato e quindi ritornare in bonis».