E’ partita nei giorni scorsi la discussione parlamentare in commissione Affari Sociali alla Camera del disegno di legge denominato “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 luglio scorso. Ne verranno di seguito delineati i tratti salienti.
Il testo, composto di sette articoli, contiene una serie di novità e proposte normative, da attuarsi attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, relative al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d’interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.
Come ben ricordato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, il cosiddetto “Terzo Settore” si compone di una serie di soggetti eterogenei (per tipologia organizzativa o giuridica, per qualifica civilistica o fiscale), disciplinati da un insieme di normative che, stratificatesi negli anni, a partire dal codice civile, proseguendo con norme di carattere particolare presenti in alcune leggi speciali, sono accomunate dal fatto di promuovere o svolgere attività di natura solidaristica e d’interesse generale (anche attraverso produzione e scambio di beni e servizi aventi diretta utilità sociale). Tra essi rientrano ad esempio le associazioni (riconosciute o no), le fondazioni, i comitati, le ONG, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e, da un punto di vista esclusivamente fiscale, le ONLUS.
Il riordino complessivo del sistema normativo proposto mira a garantire un più elevato livello di omogeneità e di armonizzazione dei vari enti interessati, a fare chiarezza sulla materia dei benefici concessi (quali incentivi e strumenti di sostegno) ai vari soggetti in un’ottica di certezza normativa ed economica, a incrementare i livelli d’impiego efficace delle risorse pubbliche e private, a prevenire ogni distorsione causata dal susseguirsi nel tempo di norme non coerenti tra loro e, più in generale, di prevenire fenomeni di abuso.
Nello specifico, il testo del disegno di legge all’articolo 1 attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi con cui si dovrà provvedere, in particolare:
Il successivo articolo 2 fissa principi e criteri direttivi generali che i decreti legislativi dovranno prevedere al fine di disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale.
A tal fine vengono individuati una serie di principi e criteri direttivi di cui i più importanti, per i fini che qui interessano, riguardano:
L’articolo 3 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione della disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale i cui principi e criteri direttivi consistono:
Viene poi previsto all’articolo 4 una specifica delega al Governo di intervenire per riordinare e revisionare la disciplina in materia di impresa sociale. Più nel dettaglio l’intervento legislativo dovrà considerare oltre ad una puntuale definizione di tale figura (l’impresa sociale dovrà essere qualificata quale “impresa privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l’adozione di modelli gestionali responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti gli interessati alle sue attività”) una serie di altre modifiche riguardanti in particolare: la possibilità di non considerare più facoltativa l’assunzione di tale qualifica, l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e l’individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale, l’apertura a forme di remunerazione del capitale e ripartizione degli utili nel rispetto di condizioni ne limiti prefissati, il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalla ONLUS.
Un cenno all’articolo 5 che prevede una revisione dell’attuale disciplina del servizio civile finalizzata all’istituzione di un servizio civile nazionale universale, anche per riconoscere e valorizzare le competenze acquisite nel periodo e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani.
Sono poi previste all’articolo 6 norme che disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore procedendo al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria. In tal senso i decreti legislativi di prossima emanazione dovranno uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
L’articolo 7, infine, reca disposizioni finanziarie e finali. Si prevede che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salva qualche eccezione evidenziata nell’articolo stesso.
a cura di:
dott. Giuseppe Perencin