Gli sforzi del nostro Legislatore rivolti a creare nuove opportunità per il mondo dell’impresa hanno fra l’altro visto nel corso del 2009 l’atto di nascita di una nuova figura contrattuale, il “contratto di rete”, strumento destinato soprattutto alla platea delle piccole e medie imprese (p.m.i.) e finalizzato a promuoverne la crescita competitiva tramite interazione ed aggregazione operativa, essenzialmente in termini di qualità e innovazione.
L’istituto in questione, introdotto con l’art. 3 comma 4 ter e ss. del cd decreto “Incentivi” (Decreto Legge 5/2009) convertito nella Legge n. 33/2009, si prefigge il compito di supportare ed agevolare il miglior sfruttamento del potenziale di crescita ed innovazione delle p.m.i., attraverso la costituzione di reti d’impresa nazionali o transnazionali, e rappresenta il portato di un perdurante dibattito economico-normativo imperniato sulla distinzione e sui nessi tra “reti” e “distretti”, le prime strumento di governo e coordinamento delle filiere produttive-distributive, i secondi sistemi produttivi territoriali ad alta densità e omogeneità di carattere locale.
La disciplina delle reti di impresa, che ha mosso come si diceva i primi passi poco più di un anno fa, si è recentemente arricchita dell’art. 42 D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con emendamenti nel luglio scorso con la Legge n. 122, inteso ad introdurre (v. comma 2), mediante prossimi decreti attuativi, specifici vantaggi di natura fiscale, amministrativa e finanziaria – oltre all’accesso a convenzioni di finanziamento con l’A.B.I. - per i soggetti che attraverso il “fare rete” contrattualizzato nei modi previsti dall’ordinamento vogliano interagire fra loro realizzando progetti industriali comuni (cd programma di rete, qualificato dallo scopo di crescere in capacità innovativa e competitività).
Il citato articolo 42 della manovra finanziaria 2010 ha altresì ridisegnato in modo sostanziale e dettagliato i contenuti qualificanti del contratto di rete, ampliandone significativamente l’ambito di utilizzabilità e andando incontro alle istanze dei commentatori e degli operatori economici relative agli aspetti che meritavano una maggiore chiarezza di disciplina.
Tanto consente di guardare adesso al contratto in parola – salutato con molto interesse dagli operatori e dalla dottrina nella sua funzione di stimolo in tempi di recessione globalizzata, ma accompagnato al suo avvento anche da non pochi dubbi di identità e adeguatezza del suo disposto normativo – con maggiore fiducia per l’avvenire.
La caratteristica principale, potremmo dire tipizzata, del contratto di rete è quella di definire regole certe fra le imprese contraenti, attraverso le quali queste, pur rimanendo indipendenti, possono concertare e sviluppare una progettualità condivisa, che può consistere o in un nuovo prodotto-tecnologia, o in un nuovo servizio, o nell’apertura di un nuovo mercato di sbocco, mantenendo ognuna la sua singolarità e ripartendo – ie di conseguenza riducendo pro-capite – i costi di tale sviluppo, così da aumentare la propria competitività.
In particolare il contratto di rete - quale modello complementare a quelli che realizzano aggregazioni d’impresa tramite fusioni, acquisizioni, ATI, joint venture e consorzi - è attualmente definito come quello con cui più imprenditori (non vi è un tetto predefinito nel numero dei soggetti aderenti) perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.
Il contratto, prosegue la norma qui richiamata, è redatto per atto pubblico o per scrittura autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione di ogni partecipante, sia esso originario o vi aderisca in un momento successivo;
b) l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante e qualora sia prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi nonché le regole di gestione, anche tramite apporto di un patrimonio destinato ex art. 2447-bis 1° co. lett. a) c.c.;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori, le eventuali ipotesi di recesso anticipato, fatte salve le regole generali di legge in materia di scioglimento dei contratti totale o parziale dei contratti multilaterali di scopo;
e) se previsto, l’indicazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e rappresentanza conferiti quale mandatario comune e le regole relative alla sua eventuale sostituzione;
f) le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti, ove non già demandate all’organo di cui sopra, nonché quelle relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma comune.
Il contratto di rete deve inoltre essere iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti e la sua efficacia decorre dall’ultima delle iscrizioni prescritte a carico di coloro che ne sono sottoscrittori originali.
Come ben si vede, il contratto di rete potrebbe consentire alle cd filiere di subfornitura, lunghe e spesso collocate in paesi e realtà diversi, di realizzare forme di coordinamento a ben maggior tasso di integrazione/sinergia e comunque migliori di quelle ottenibili attraverso contratti bilaterali che uniscano a due a due i vari anelli della filiera.
La figura contrattuale all’esame, rientrante per molti aspetti nelle istituzioni d’indole consortile, è comunque in grado di coniugare senza far ricorso a organismi societari la capacità di fare squadra, derivante dall’eventuale mantenimento dell’iniziativa e degli impegni conseguenti in capo alla totalità dei soggetti che si sono costituiti in rete per il perseguimento del progetto comune, con la possibilità di differenziare e calibrare la gestione di determinati rapporti verso terzi avvalendosi di modalità ed in misura sicuramente più flessibile rispetto a quello che si rinviene funzionalmente nelle ATI o nelle joint venture di tipo tradizionale.
Anche la gestione della forza lavoro sembra poter trovare nel contratto d’impresa uno strumento di migliore dialettica tra aspetti normativi e mobilità o distacco della manodopera occorrente per il comune progetto.
La rete, una volta costituita, presenterebbe un versante “interno”, diretto a regolare convenzionalmente i rapporti fra i suoi componenti, ed un versante “esterno”, potendo autonomamente stipulare contratti con terzi ed accedere alle agevolazioni previste dall’ordinamento.
Pur auspicando (come già i commentatori più avveduti non hanno mancato di rimarcare, susseguendosi tuttora numerosi convegni sul tema) la predisposizione di contratti-tipo da parte delle Associazioni di categoria, tali da ridurre in virtù della prassi eventuali eccessi da auto-regolamentazione come pure da correggere abusi da posizione dominante, si tratta in ogni caso di una opportunità contrattuale che, unita alle agevolazioni fiscali che già la connotano (v. sub art. 42 co. 2 quater e ss. la specifica sospensione d’imposta ivi prevista) – una volta affinata e rodata nel farsi esperienza - non mancherà di dare i suoi frutti.
a cura di:
avv. Giovanni Tagliavini
pubblicato su:
C&S Informa, volume 11, numero 7 anno 2010