E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12.05.2011 il DM del Ministro dello sviluppo economico che stabilisce i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici che entrino in esercizio dopo il 31.05.2011 e fino al 31.12.2016

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12/05/2011

Tra le novità vi è la riduzione progressiva delle tariffe rispetto al terzo conto energia, con decrementi in funzione del tempo e dei volumi installati, e con premi aggiuntivi per gli impianti che adottino tecnologie particolarmente avanzate. Il fattore tempo diviene una variabile importante, perché chi realizza per primo l'impianto può ottenere premi migliori sulla produzione.
Si introduce la distinzione tra piccoli impianti (su edifici con potenza massima di 1.000 kW, con potenza non superiore a 200 kW per operare in regime di scambio sul posto) e grandi impianti, per i quali è introdotta l’iscrizione ad un apposito registro del GSE a partire dal 20.05.2011, che formerà una graduatoria per l’assegnazione degli incentivi. Per la realizzazione di più impianti a terra in aree agricole si conferma l’accesso agli incentivi alle condizioni di cui all’art. 10 D.Lgs. 28/2011 (potenza nominale di ciascun impianto non superiore a 1 MW, impianti collocati in terreni del medesimo proprietario a distanza non inferiore a 2 km e destinazione all’installazione degli impianti di non più del 10% della superficie disponibile per il proponente) a meno che i terreni non siano abbandonati da almeno cinque anni oppure gli impianti si trovino nelle condizioni indicate dal comma 6 art. 10 D.Lgs. 28/2011 (acquisizione del titolo abilitativo entro il 29.03.2011 o avvenuta presentazione della richiesta di autorizzazione entro il 01.01.2011, sempreché l’impianto entri in esercizio entro il 29.03.2012).
Per i grandi impianti che entreranno in esercizio entro il 31.08.2011 non sussistono tutti gli obblighi di certificazione previsti dal nuovo regime.
A partire dal 2013 lo strumento di sostegno si trasforma da un premio in una tariffa onnicomprensiva, con la cessione dell’energia in cambio del corrispettivo riconosciuto.La tariffa incentivante applicabile è in ogni caso quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, pertanto resta la dipendenza dall’ente gestore di rete ai fini della connessione perché l’impianto venga messo in esercizio e al titolare dell’impianto spetta l’indennizzo previsto dall’art. 7 del decreto nel caso in cui il gestore di rete ecceda i tempi previsti dai regolamenti dell’Autorità per l’Energia ai fini della connessione e ciò comporti la perdita del diritto ad una determinata tariffa.