Nei mesi scorsi il legislatore è intervenuto a più riprese sulla disciplina prevista dagli artt. 2477 e 2397 c.c. per i controlli nelle società a responsabilità limitata e in quelle per azioni.
In un primo momento con la c.d. Legge di stabilità (l. 12.11.2011, n. 183), finalizzata a ridurre alcuni oneri amministrativi, il tessuto normativo dell’art. 2477 c.c. è stato innovato con l’introduzione della figura del sindaco unico, in sostituzione del collegio sindacale tradizionalmente previsto nelle s.r.l. Di pari passo la novella ha inciso anche sul dettato normativo dell’art. 2397 c.c., prevedendo - a determinate condizioni (su cui non è opportuno soffermarsi per le ragioni poco oltre esposte) - la possibilità di sostituire con il sindaco unico il collegio sindacale nelle s.p.a.
In risposta alle perplessità evidenziate da larga parte della dottrina, che censurava le diverse difficoltà interpretative cui la novellata disciplina prestava il fianco, il legislatore interveniva dapprima con il Decreto Legge 22.12.2011, n. 212, introducendo alcune puntualizzazioni relative alla disciplina transitoria applicabile ai collegi sindacali in carica, e successivamente - con l’art. 35 del Decreto Legge 9.02.2012, n. 5, convertito con ulteriori modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 – provvedeva ad una sostanziale rivisitazione dell’intera novella, escludendo la possibilità di avvalersi del sindaco unico nelle s.p.a. (e lasciando così inalterata la consueta composizione collegiale dell’organo di controllo prevista dall’art. 2397 c.c. in vigore anteriormente alla legge di stabilità) e introducendo per le s.r.l. l’organo di controllo monocratico che – solo con apposita previsione statutaria – può assumere composizione collegiale.
Le competenze ed i poteri dell’organo di controllo interno possono essere (così almeno – secondo i primi commentatori - per l’ipotesi in cui la nomina non sia obbligatoria) in concreto determinate, e circoscritte, con lo statuto della società.
Quale ulteriore novità la riforma consente alla società di nominare un revisore esterno in alternativa all’organo di controllo interno.
Procedendo con ordine conviene muovere dalla considerazione per cui la più recente formulazione dell’art. 2477 c.c. mantiene invariata la consueta impostazione sistematica nella parte in cui la nomina dell’organo di controllo rimane tendenzialmente facoltativa (co.1°), fatte salve le tradizionali ipotesi – commi 2° e 3° - in cui la stessa si traduce in un obbligo, ossia quando:
Tuttavia anche in tali ipotesi permane la facoltà di optare per l’organo di controllo interno o, in alternativa, per il revisore esterno; è in ogni caso fatta salva la possibilità di dotarsi di entrambi. L’alternativa tra organo di controllo o revisore rappresenta una delle espressioni più evidenti della ratio perseguita con la riforma, informata all’esigenza di approntare una disciplina dei soggetti addetti ai controlli modulabile secondo l’assetto ritenuto dalla società in concreto più idoneo.
Il primo comma del novellato art. 2477 c.c. consente ora di circoscrivere il controllo anche solo ad alcuni degli obblighi e dei poteri tradizionalmente riservati ai collegi sindacali delle società per azioni, come previsti dal primo comma dell’art. 2403 c.c. (e quindi il controllo sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione - ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società -, sul concreto funzionamento della società) e dall’art. 2403 bis c.c. (che consente ai sindaci di procedere ad atti di ispezione e controllo e di richiedere notizie agli amministratori sull’andamento delle operazioni sociali e/o su determinati affari). È altresì prevista la possibilità di devolvere all’organo interno la revisione legale dei conti.
Più precisamente qualora la s.r.l. opti per l’organo di controllo interno (collegiale o monocratico) la norma citata consentirà di conferire a questi tutti o solo alcuni dei controlli poco sopra sintetizzati, ivi compresa la revisione legale dei conti. In proposito parte della dottrina, valorizzando il tenore letterale del 1° comma dell’art. 2477 c.c., chiarisce che la possibilità di attribuire al sindaco unico o al collegio sindacale la revisione legale non è più una conseguenza “automatica”, come accadeva in passato, bensì necessita di una clausola ad hoc da inserire nello statuto della società (resta in ogni caso preclusa la possibilità di devolvere all’organo di controllo interno la revisione nelle ipotesi in cui tale attività vada per legge affidata ad un revisore esterno).
Allo stesso tempo in assenza di alcuna puntuale limitazione da parte dello statuto deve ritenersi, per il combinato disposto dei commi 1° e 5° dell’articolo in esame (quest’ultimo rinvia alle disposizioni previste per il collegio sindacale nelle s.p.a.), che l’organo di controllo venga investito di tutti i doveri e poteri previsti dagli artt. 2403 co. 1° e 2403 bis c.c.
Ad ogni modo la facoltà di circoscrivere competenze e poteri di controllo dell’organo interno parrebbe ritenersi preclusa nelle ipotesi di nomina obbligatoria. In tal caso infatti il rinvio previsto dal co. 5° della norma in commento alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a. sembra non consentire una diversa modulazione di competenze e poteri.
In proposito i primi commentatori della novella affidano al comma 1°dell’art. 2477 c.c. un ulteriore risvolto interpretativo, riconducendo le ipotesi in cui la revisione legale nelle s.r.l. è facoltativa ai casi di nomina facoltativa dell’organo di controllo o del revisore, e ritenendo invece la revisione obbligatoria nelle ipotesi di cui ai commi 2° e 3° dell’art. 2477 c.c. (così la Circolare n. 19510/2012 predisposta dal Direttore degli Affari Legislativi di Confindustria; Busani, Revisione legale “a scelta” nelle s.r.l., in Il sole 24 ore, Norme e Tributi, 13.02.2012; forse nella stessa direzione anche Il nuovo assetto dei controlli nelle spa e nelle srl alla luce del decreto semplificazioni, Nota interpretativa del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) Tale interpretazione – secondo la Circolare n. 19510/2012 - si renderebbe necessaria anche in conseguenza del venir meno (nel co.5°) del generico rinvio alla disciplina delle s.p.a., che aveva l’effetto di imporre la revisione legale al ricorrere dei presupposti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo interno. In direzione opposta, peraltro, si è evidenziato che nell’articolo in esame il legislatore non si è preoccupato di precisare che l’organo di controllo (ancorché monocratico) debba essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, e la circostanza potrebbe deporre a favore di una piena alternatività tra controllo di legalità e revisione legale, dovendosi in tal caso limitare l’obbligo della revisione legale all’ipotesi di s.r.l. tenuta alla redazione del bilancio consolidato, in virtù della previsione di cui all’art. 41 co. 1 e 2 del D.Lgs 127/91, come sostituito dall’art. 38 del D.Lgs 39/2010 (Meoli, Nuova disciplina dei controlli nelle società di capitali, in Eutekne). Si aggiunga che, aderendo alla prospettiva più “prudente” e ad oggi maggiormente accreditata, che estende l’obbligo della revisione legale alle ipotesi di cui commi 2° e 3° dell’art. 2477 c.c.. si deve fin d’ora ipotizzare in via prognostica che nella prassi emergeranno diverse difficoltà qualora la società abbia nominato il solo organo di controllo interno, senza attribuirvi espressamente la revisione legale, considerato che – alla luce della recente novella - tale attività può essere affidata all’organo interno solo a seguito di una esplicita scelta organizzativa. Si renderà in tal caso necessaria un’interpretazione della norma che consenta l’attribuzione della revisione legale all’organo interno a prescindere da alcuna previsione espressa, salvo che si ritenga preferibile optare per la necessaria presenza di un revisore esterno.
Si segnala poi che il rinvio alle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni andrà in ogni caso armonizzato con le peculiarità introdotte dalla novella in ordine alla composizione dell’organo di controllo interno, che come si è visto può essere – a discrezione della s.r.l. – collegiale o monocratico; è evidente che in ipotesi di organo monocratico non troveranno applicazione, ad esempio, i criteri di composizione del collegio delineati dall’art. 2397 c.c.
Da ultimo, con riferimento all’oggetto dei controlli che la s.r.l. può affidare all’organo interno, giova ricordare la possibilità di attribuire a questi le funzioni di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001. Peraltro tale facoltà, in virtù del nuovo co. 4 bis introdotto sub art. 6 del D.Lgs. 231/2010 dalla recente L. 183/2011, è limitata alla sola ipotesi in cui l’organo di controllo abbia composizione collegiale, e non invece in presenza del c.d. sindaco unico.
Qualora invece la s.r.l. opti per il revisore – e tale possibilità, come detto, deve ritenersi ammessa anche nell’ipotesi in cui il controllo si renda obbligatorio – a questi saranno preclusi tutti i controlli sulla gestione che tradizionalmente spettano all’organo sindacale, dovendo il revisore limitarsi alla revisione legale dei conti (ad una diversa soluzione sembra aderire il Consiglio Notarile di Milano che, con la massima n. 124 del 3.04.2012 “ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro”. Nella direzione da noi prospettata si muove invece la circolare della Confindustria già citata, nonché la Circolare Assonime n. 6 del 7.03.2012). Tale soluzione – condivisa dai primi commentatori della Riforma – mette tuttavia in luce un’incongruenza tra l’estensione dei controlli devoluti all’organo interno e quelli affidati al revisore esterno per l’ipotesi in cui il controllo si renda obbligatorio (commi 2° e 3° art. 2477 c.c.). In tal caso infatti la dottrina da un lato esclude l’operatività del co. 1° art. 2477 c.c., che consente alla società di determinare competenze e poteri dell’organo di controllo interno, concludendo per il rinvio in blocco a tutti i doveri e poteri disciplinati dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le s.p.a.; dall’altro ammette che la s.r.l. possa optare per il revisore, così limitando il controllo obbligatorio ai soli profili contabili. Così operando l’esigenza di un controllo, cui è informato l’obbligo previsto dai commi in esame, risulta diversamente declinato – e cioè potenziato o affievolito – a seconda che la s.r.l. opti rispettivamente per l’organo di controllo interno o per il revisore.
A margine basti dar conto di qualche perplessità affiorata in dottrina in ordine alla possibilità che il soggetto addetto alla revisione vada circoscritto alla persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ovvero ricomprenda anche le società di revisione; opzione, quest’ultima, ritenuta preferibile.
Da ultimo un paio di annotazioni di carattere “operativo”. In primo luogo la Legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 non ha inciso sulla norma di carattere transitorio introdotta con la L. 183/2011 e per cui nelle s.r.l. i collegi sindacali nominati entro il 31.12.2011 rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato deliberata dall’assemblea che li ha nominati. Peraltro la norma citata, alla luce della nuova disciplina che tutela la volontà della s.r.l. di dotarsi di un organo di controllo interno collegiale o monocratico e/o di un revisore esterno, perde in larga parte la precedente centralità.
Più delicata risulta la disamina di cosa accada ai collegi sindacali in scadenza. La nuova formulazione dell’art. 2477 c.c. prevede che se lo statuto non dispone diversamente l’organo di controllo sia composto da un solo membro effettivo. Qualora in concreto lo statuto si limiti a prevedere l’esistenza dell’organo sindacale, nei casi previsti dalla norma, rinviando – per quel che attiene alla sua disciplina – alle norme del Codice Civile, non vi sono ragioni per escludere l’applicazione della seconda parte del comma 1° dell’art. 2477 c.c. e pertanto l’organo di controllo avrà composizione monocratica.
Diverso invece il caso in cui la previsione statutaria risulti più puntuale, e così preveda espressamente che l’organo sindacale debba avere composizione collegiale, ovvero ripercorra - mutuando il testo dell’art. 2397 c.c. – la previsione per cui il collegio si compone di tre o cinque membri. Certo non mancheranno nella prassi casi in cui il tenore letterale dello statuto non consente un’interpretazione sufficientemente tranquillante, rendendo allora opportuno un intervento sul medesimo; intervento che, se del caso, potrà approfittare delle novellate opzioni riconosciute alla società per modulare secondo le proprie esigenze anche le competenze e i poteri dell’organo di controllo. Infine merita un cenno la disciplina introdotta con il co. 6° dell’art. 2477 c.c. per l’ipotesi in cui si renda obbligatoria l’introduzione dell’organo di controllo o del revisore in conseguenza del superamento dei limiti indicati al 2° e 3° comma.
Al riguardo il Legislatore ha previsto che ove alla nomina dell’organo di controllo o del revisore non provveda l’assemblea entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio in cui vengono superati i limiti indicati dai commi 2° e 3°, vi provveda il Tribunale. La previsione è sembrata a parte della dottrina eccessivamente “aperta”, poiché devolve al giudice il potere di nominare uno o tre sindaci, e/o il revisore, stabilendo il relativo compenso pur in assenza di una tariffa e di criteri sufficientemente precisi.
a cura di:
Avv. Alberto Stropparo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 13, numero 4 anno 2012