Il DM 30.10.2012, pubblicato nella G.U. del 5.11.2012, ha approvato il modello della dichiarazione IMU con le relative istruzioni. Mentre per la compilazione del modello non si ravvisano particolari problematiche, più complessa risulta essere l’individuazione delle casistiche per le quali permane l’adempimento.
Ai sensi dell’art. 13, comma 12-ter, del DL n. 201/2011, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Nell’iter di conversione in legge, l’art. 9, comma 3, lett. b) del DL n. 174/2012 (che prorogava al 30.11.2012 il termine della dichiarazione IMU originariamente fissato al 30.09.2012) è stato modificato prevedendo che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, il termine di 90 giorni venga fatto decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’IMU e delle relative istruzioni; essendo stato tale decreto (DM del 30 ottobre 2012) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2012, la prima scadenza è stata il 4 febbraio 2013 (in quanto il 3 febbraio è domenica). Il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU può, tuttavia, andare oltre il 4 febbraio: per espressa previsione normativa , infatti, è necessario garantire al contribuente il rispetto di un periodo di novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. A titolo esemplificativo, se l’obbligo dichiarativo è sorto il 30 novembre, il contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione entro il 28 febbraio 2013.
La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili oppure a mezzo posta per raccomandata senza ricevuta di ritorno o ancora in via telematica con posta elettronica certificata.
La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’imposta dovuta. Per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL 201/2011, restano comunque valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI.
Nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU, il Ministero ha cercato di non aggravare gli adempimenti dei contribuenti, evitando la richiesta di dati di cui sono già in possesso i Comuni o che gli stessi enti possono reperire direttamente; l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU risulta così un adempimento che riguarda casi residuali.
In quest’ottica di semplificazione la dichiarazione IMU non deve essere presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche relative al modello unico informatico (MUI) che viene predisposto dai notai in relazione ai molteplici atti da essi rogati.
I fabbricati rurali, gli unici assoggettati per la prima volta all’imposta municipale, non vanno dichiarati in quanto il Comune li rileva dal Catasto.
Le istruzioni ministeriali inoltre precisano che, per gli immobili inclusi nella denuncia di successione, gli eredi ed i legatari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IMU.
L’obbligo dichiarativo continuerà a non porsi anche quando il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.
Per l’abitazione principale in linea generale non sussiste alcun adempimento dichiarativo, fatta eccezione per alcuni casi.
Si fa riferimento ai coniugi non separati con residenze distinte nello stesso comune in quanto solo uno dei due immobili può essere considerato abitazione principale; in questa ipotesi l’obbligo dichiarativo è a carico del coniuge che beneficia del regime di favore previsto per l’abitazione principale e le relative pertinenze.
La dichiarazione IMU deve inoltre essere presentata per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE nel caso in cui il Comune abbia deliberato l’assimilazione di tali fabbricati all’abitazione principale.
Dovrà provvedere alla presentazione della dichiarazione anche l’ex coniuge nel caso in cui l’immobile assegnatogli (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) sia ubicato in un Comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio o di nascita.
Il modello IMU deve, pertanto, essere presentato nelle ipotesi in cui le modificazioni oggettive e soggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell’imposta dovuta riguardino riduzioni d’imposta oppure non siano immediatamente fruibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
Le casistiche fornite dalle istruzioni ministeriali fanno riferimento a immobili che godono di riduzioni d’imposta: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nel caso in cui si è perso il diritto alla riduzione dell’imposta (poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l’agevolazione in questione); fabbricati di interesse storico artistico; fabbricati per i quali il Comune ha deliberato una riduzione dell’aliquota ai sensi dell’art. 13 co. 9 del DL 201/2011 (quali, ad esempio, gli immobili che non producono reddito fondiario: immobili strumentali all’esercizio dell’impresa, quelli posseduti da soggetti passivi IRES e quelli locati); fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – cosiddetti “immobili merce”-, per i quali i Comuni hanno deliberato la riduzione dell’aliquota.
Inoltre, vanno indicati nella dichiarazione anche gli immobili oggetto di locazione finanziaria ed i terreni agricoli divenuti aree fabbricabili e viceversa.
Si precisa che, con riferimento agli immobili locati per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, la dichiarazione IMU non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, co. 15 e 16 del DL 31.05.2010 n. 78, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali.
Essendo nel potere di ciascun Comune stabilire le aliquote ridotte, è necessario verificare le singole delibere comunali. La risoluzione n.2/DF/2013 ha escluso dall’obbligo di presentazione i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) che avevano già presentato la dichiarazione Ici.
Gli enti non commerciali non dovranno presentare alcuna dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013, ma dovranno attendere l’emanazione di un apposito decreto nel quale sarà approvato un modello ad hoc (risoluzione n.1/DF/2013).
Con riferimento al regime sanzionatorio, la normativa applicabile alle violazioni IMU è la medesima prevista per l’ICI.
In particolate, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione va dal 100% al 200% del tributo dovuto con un minimo di 51 euro.
Se la dichiarazione è infedele, la sanzione è variabile dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta.
La sanzione è ridotta ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione. È, infine, prevista la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso qualora ne ricorrano i presupposti.
a cura di:
dott.ssa Alice Tuccillo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 2 anno 2013