Pignoramento presso terzi: Conseguenze della mancata dichiarazione alla luce delle recenti novità legislative

Temi e Contributi
01/10/2013

La L. 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013) è giunta a modificare sensibilmente la disciplina dei pignoramenti presso terzi, introducendo novità di notevole importanza, soprattutto per quanto attiene la posizione del terzo pignorato.

Il pignoramento presso terzi è quella particolare procedura esecutiva con cui il creditore (che sia tale in forza di un titolo esecutivo – sentenza, decreto ingiuntivo, lodo arbitrale etc.) può sottoporre ad espropriazione beni del proprio debitore che siano in possesso di terzi o crediti del proprio debitore verso terzi.
In sostanza, con tale forma di pignoramento, il creditore mira ad ottenere la vendita forzosa di cose mobili del debitore che si trovino presso terzi, perché ad esempio, a questi locate o date in comodato (con attribuzione a suo favore del ricavato dalla vendita) o l’assegnazione a proprio favore dei crediti vantati dal debitore verso terzi.
Parti necessarie della proceduta esecutiva, dunque, sono il creditore procedente (ossia il soggetto che, munito del titolo esecutivo, promuove l’espropriazione), il debitore esecutato (ossia il soggetto che, essendo debitore in base al titolo esecutivo, è soggetto passivo dell’espropriazione) ed il terzo pignorato (ossia il soggetto che sia in possesso di cose di proprietà del debitore o sia debitore nei suoi confronti).
L’ipotesi che più frequentemente ricorre nella prassi è quella del pignoramento dei crediti; in tale ambito, particolare importanza pratica rivestono, per la loro diffusione, il pignoramento dei crediti derivanti da rapporti commerciali (ad esempio per fornitura di beni e servizi, ove terzo pignorato è il cliente del debitore), il pignoramento dei crediti derivanti da rapporti di lavoro (ove il terzo pignorato è il datore di lavoro), il pignoramento dei trattamenti pensionistici (ove terzo pignorato è l’INPS o i diversi enti / casse di previdenza) ed il pignoramento delle somme presenti sui conti correnti del debitore (ove terzo pignorato è l’istituto di credito).
Il presente articolo si occuperà dunque, per la maggiore importanza pratica rivestita nella prassi, del pignoramento dei crediti.
La procedura esecutiva inizia con la notifica da parte dell’Ufficiale Giudiziario, su istanza del creditore, di un atto (appunto il pignoramento presso terzi) con cui: a) si intima al debitore esecutato di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre all’esecuzione le somme a lui dovute da terzi (restando dunque inibito al debitore esecutato, dalla data della notifica del pignoramento, di cedere a terzi il credito pignorato); b) si ingiunge al terzo pignorato di non disporre delle somme dovute al debitore esecutato senza ordine del Giudice dell’Esecuzione, sino a concorrenza delle somme dovute al creditore procedente, aumentate della metà (con divieto dunque, dal giorno del pignoramento, di eseguire pagamenti al debitore esecutato); c) si cita il debitore a comparire ad apposita udienza innanzi al Giudice dell’Esecuzione; d) si invita il terzo pignorato a dichiarare se esista o meno il credito pignorato (ovvero se egli sia o meno debitore verso l’esecutato), specificando altresì l’ammontare del proprio debito, e la scadenza di pagamento.
Laddove i crediti pignorati derivino da rapporti di lavoro, la dichiarazione del terzo – datore di lavoro (con cui questo è chiamato in sostanza a confermare o smentire l’esistenza di propri debiti verso il lavoratore) deve necessariamente avvenire in udienza (la stessa cui è convocato anche lo stesso lavoratore), innanzi al Giudice dell’Esecuzione; negli altri casi (ovverosia per tutti gli altri crediti), è sufficiente una comunicazione da inviarsi al creditore procedente nei dieci giorni successivi alla ricezione dell’atto di pignoramento.
Se il terzo pignorato, all’udienza, o mediante comunicazione fuori udienza nei casi previsti, conferma l’esistenza di crediti del debitore esecutato nei propri confronti, il Giudice ne dispone con ordinanza l’assegnazione al creditore procedente, sino a concorrenza del credito per cui si procede.
Per effetto di tale ordinanza, il terzo pignorato è tenuto a versare le somme dovute al debitore esecutato (non più a quest’ultimo, ma) direttamente al creditore procedente, sino a soddisfo del credito da questi vantato verso il medesimo debitore. L’ordinanza in questione costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo pignorato, che dunque, in mancanza di spontaneo pagamento al creditore procedente, può essere destinatario di iniziative esecutive (pignoramenti) da parte di quest’ultimo.
Se invece il terzo, in udienza o con comunicazione fuori udienza, nega di dovere alcunché al debitore esecutato, il Giudice non può procedere ad alcuna assegnazione.
Sino al recente intervento legislativo, il creditore che, nonostante la dichiarazione negativa del terzo, fosse convinto che questi fosse effettivamente debitore dell’esecutato, aveva l’onere di instaurare un giudizio di accertamento dei relativi crediti; in sostanza, si avviava una vera e propria causa ordinaria, nella quale il creditore doveva dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato dal terzo, questi era debitore dell’esecutato.
Al termine della causa (che poteva durare anche anni, stanti i tempi medi delle cause ordinarie), ove l’esistenza dei crediti fosse accertata, la procedura esecutiva procedeva attraverso l’assegnazione dei medesimi crediti al creditore procedente, con le conseguenze già indicate.
Al medesimo giudizio di accertamento si doveva ricorrere qualora il terzo, invece che inviare la dichiarazione, rimanesse inerte, senza confermare né negare l’esistenza di crediti dell’esecutato nei suoi confronti.
La recente novella legislativa - entrata in vigore il 1 gennaio 2013, ed applicabile ai procedimenti esecutivi instaurati dopo tale data - è intervenuta a modificare, radicalmente, proprio il meccanismo di accertamento dei crediti.
Innanzitutto, si prevede ora che il creditore, a fronte di una dichiarazione negativa del terzo, non sia più tenuto ad instaurare il giudizio di accertamento nelle forme ordinarie, ma possa chiedere al G.E. di accertare l’esistenza del credito con ordinanza (ossia con un procedimento ben più snello e veloce).
In secondo luogo - ma è l’aspetto più rilevante della novella - si prevede, per l’ipotesi di mancata dichiarazione del terzo, che il suo debito verso l’esecutato possa essere considerato esistente (e dunque assegnato al creditore procedente) anche al di fuori di un qualsiasi accertamento da parte del Giudice.
L’art. 548 c.p.c., come modificato dal recente intervento legislativo, dispone ora,  al primo comma, che: “se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma (crediti da lavoro, ndr), quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553 (all’assegnazione del credito al procedente, ndr); prevedendosi, al secondo comma, che “fuori dei casi di cui al primo comma (quindi per tutti i crediti diversi da quelli derivanti da rapporto di lavoro, ndr), quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma”.
Viene dunque introdotta una disciplina differenziata a seconda che il credito pignorato sia un credito da lavoro, o un credito di specie diversa.
Nella prima ipotesi, ove il datore di lavoro non si presenti all’udienza stabilita per rendere la dichiarazione, il suo debito nei confronti del lavoratore si considera sic et simpliciter esistente, ed il Giudice può assegnare il relativo credito al creditore procedente.
Ove invece si tratti di crediti diversi da quelli nascenti da rapporto di lavoro (ad es. crediti per forniture, pensionistici, bancari), il Giudice, informato dal creditore circa il mancato ricevimento della dichiarazione del terzo, è tenuto a fissare una nuova udienza, nella quale il terzo dovrà comparire; ove il terzo non si presenti all’udienza, il suo debito nei confronti del debitore esecutato sarà considerato esistente come abbiamo visto avvenire per i crediti da lavoro, e con le medesime conseguenze già indicate (assegnazione al creditore procedente).
Pur nel silenzio sul punto della legge di modifica, fra i primi commentatori della riforma si sostiene che, nell’ipotesi in cui il creditore non abbia indicato, nell’atto di pignoramento, l’esatto importo delle somme dovute dal terzo al debitore esecutato, il G.E. debba far luogo all’assegnazione del credito – di cui ut supra si presume l’esistenza – nella misura necessaria all’integrale soddisfo del medesimo creditore; sicché il terzo, una volta disposta l’assegnazione, sarà tenuto a  pagare il creditore procedente sino a concorrenza del suo credito verso l’esecutato.
È evidente la portata innovativa del meccanismo introdotto dal legislatore, così come sono evidenti le conseguenze, potenzialmente pregiudizievoli, che la sua applicazione è suscettibile di comportare per il terzo pignorato.
Se infatti, nel regime precedente, alla mancata dichiarazione del terzo poteva tutt’al più conseguire l’instaurarsi di una causa che lo avrebbe comunque visto parte, e nella quale egli avrebbe potuto dare dimostrazione dell’inesistenza di ragioni creditorie (del debitore esecutato) nei suoi confronti (adducendo, ad esempio, che il credito non era mai esistito, o che esisteva ma è già stato saldato), ora la mancata dichiarazione del terzo è suscettibile di produrre gli effetti di un riconoscimento di debito e provocare l’assegnazione del corrispondente credito al creditore procedente.
Di tal che il terzo, anche senza aver confermato l’esistenza di un suo debito verso l’esecutato, ed anche a prescindere dall’effettiva esistenza (originaria o sopravvenuta) dello stesso, può ora ritrovarsi obbligato verso il creditore procedente, con soggezione, in caso di mancato pagamento, alle iniziative esecutive di questo.
L’unico rimedio riservato al terzo pignorato, a fronte dell’operare di un simile meccanismo, è costituito dall’opposizione all’ordinanza di assegnazione (che egli può proporre nel termine di 20 giorni, decorrenti - presumibilmente stante il silenzio del legislatore sul punto - dalla notifica del provvedimento da parte del creditore procedente); la concreta fruibilità di tale strumento, tuttavia, è condizionata alla prova, da parte del terzo, di non avere avuto tempestiva conoscenza della procedura esecutiva, per irregolarità della notificazione dei relativi atti o per caso fortuito o forza maggiore.
Stanti dunque le gravi - e tendenzialmente irreversibili - conseguenze previste dalla nuova disciplina, pare assolutamente consigliabile, per il terzo pignorato, rendere la dichiarazione di legge; tale dichiarazione infatti, a differenza di quanto avveniva in passato, è ora qualificabile come un vero e proprio onere, alla cui inosservanza consegue, senza ulteriore accertamento circa l’effettiva esistenza del credito, la sua assegnazione al creditore procedente, con le gravi conseguenze che si sono descritte.
Ulteriore novità introdotta dalla Legge di Stabilità, seppure marginale rispetto alle altre sinora descritte, attiene alle forme della dichiarazione del terzo.
Questa, sino all’entrata in vigore della riforma, doveva essere inviata – salvo che per i crediti da lavoro, da dichiararsi in udienza – a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al creditore procedente nel termine di 10 giorni dalla notifica del pignoramento.
Ora tale dichiarazione può essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo che il creditore procedente dovrà obbligatoriamente indicare nell’atto di pignoramento.

a cura di: 

Avv. Giacomo Olivati

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 4 anno 2013