La Legge di stabilità 2012 (art. 14, co. 8 della L. 12/11/2011, n. 183 pubblicata nella G.U. n. 265 del 14/11/2011) ha chiarito in via definitiva la forma del contratto di cessione di quote di partecipazione in S.r.l.

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14/11/2011

Allo stato attuale esistono due procedimenti alternativi:

  • il primo prevede che l’atto di trasferimento di partecipazioni di S.r.l. con sottoscrizione autenticata, debba essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del Registro delle Imprese (art. 2470, co. 2 c.c.); 
  • il secondo prevede che l’atto di trasferimento di partecipazioni di S.r.l. con sottoscrizione digitale da parte di tutti i contraenti, nel rispetto della normativa vigente in tema di sottoscrizione dei documenti informatici, debba essere depositato, entro 30 giorni, presso l’ufficio del Registro delle Imprese a cura di un intermediario abilitato munito di firma digitale (art. 36, co. 1-bis del DL n. 112/2008 convertito dalla L. 133/2008).

In definitiva, il Legislatore, con la suddetta norma di interpretazione autentica, ha eliminato ogni residuo dubbio (sollevato da alcuni giudici del Registro) sulla riserva di attività, fino al 2008 attribuita ai Notai, chiarendo che i Dottori commercialisti, quali intermediari abilitati, possano provvedere al deposito, per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese, degli atti di cessione di quote di S.r.l., come previsto nel secondo procedimento sopra illustrato.