Nuove norme sul Transfer Pricing in Germania

Temi e Contributi
12/10/2012

Il Governo tedesco sta discutendo la riforma tributaria per il periodo d’imposta 2013 (Jahressteuergesetz 2013), che contiene, in bozza, alcune modifiche alla normativa vigente in tema di prezzi di trasferimento.

La disciplina del transfer pricing in Germania è contenuta in diversi testi normativi[1] e circolari del Ministero delle Finanze federale (“BMF”). L’Amministrazione Finanziaria tedesca, al pari di altre realtà fiscali nel Mondo, si è specializzata nel tempo sulla tematica del transfer pricing, incrementando la frequenza degli accertamenti ad essa relativi[2]. Ha anche introdotto recentemente (Legge Finanziaria 2008) nel proprio ordinamento una specifica disciplina dedicata al transfer pricing nelle ipotesi di riallocazione di risorse all’estero mediante trasferimento di funzioni.

Il “Foreign Tax Act” (Aussensteuergesetz) definisce il concetto di parti correlate e le logiche di mercato alla base del principio di libera concorrenza, e corrisponde all’articolo 9 del Modello OCSE sugli aggiustamenti[3] dei prezzi applicati alle transazioni commerciali intercorrenti tra società di un Gruppo multinazionale. Il “Corporation Tax Act” (KÖrperschaftsteuergesetz) descrive la problematica della distribuzione di utili occulti, e diverse circolari ministeriali spiegano le modalità di documentazione dei prezzi di trasferimento[4], le procedure di accordo e arbitrato, ed introducono nella prassi tedesca le Linee Guida OCSE sul transfer pricing

La scelta del metodo di valutazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, secondo il Fisco tedesco, comporta la prevalenza dei metodi tradizionali (confronto di prezzo (CUP), prezzo di rivendita (resale price), costo maggiorato (cost plus)) rispetto ai metodi alternativi, utilizzabili in caso di inapplicabilità dei primi.
Le sanzioni per le omissioni in questa materia sono contenute nel “Fiscal Code” (Abgabenordnung), in relazione alle ipotesi di inadempimento degli oneri documentali, insufficienza o tardiva presentazione della documentazione. Le sanzioni possono variare tra il 5 e il 10% del maggior reddito accertato e possono raggiungere i 100 euro per ciascun giorno di ritardo nella trasmissione della documentazione all’Amministrazione finanziaria[5].

La circolare ministeriale “Information on bi-or multilateral procedure under double Taxation Conventions for reaching Advance Pricing Agreements” (Federal Tax Gazette I p. 594 del 5 ottobre 2006) ha introdotto la possibilità di ricorrere ad “Advance Pricing Agreements” per concludere preventivamente con l’amministrazione finanziaria (o, se bilaterali, con entrambe le Autorità fiscali dei Paesi coinvolti) un accordo sulla politica di transfer pricing.

Sono previste esenzioni per le piccole e medie imprese ai fini di semplificare gli oneri documentali gravanti sulle stesse, introducendo limiti di reddito sotto ai quali le aziende non sono tenute a soddisfare gli obblighi di documentazione dei prezzi di trasferimento, che variano tra 500mila e 5 milioni di euro di reddito derivante dalle diverse tipologie di transazioni effettuate[6].

L’intervento legislativo attualmente in discussione in Germania (Jahressteuergesetz 2013) mira ad armonizzare la normativa tedesca con gli ultimi aggiornamenti degli standard OCSE[7] e ad allineare la disciplina delle transazioni internazionali per tutte le entità che le pongono in essere, siano esse società di persone, di capitali, o stabili organizzazioni.
Le revisioni proposte corrispondono all’articolo 7 delle Linee Guida OCSE, aggiornato a luglio 2010[8] con l’introduzione del concetto dell’esecuzione della ripartizione degli utili tra un’impresa e la sua stabile organizzazione estera come se le due imprese fossero indipendenti.  
Ai fini del transfer pricing, quindi, la stabile organizzazione viene considerata un’impresa separata dal Gruppo multinazionale di cui è parte, e sulle transazioni che pone in essere si applicano i metodi di analisi dei prezzi di trasferimento.
Il Commentario OCSE 2010 all’articolo 7 sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni spiega come applicare il nuovo approccio, il cosiddetto "functionally separate entity approach," che prevede che i profitti da attribuire alla stabile organizzazione debbano essere quelli che la stessa realizzerebbe “at arm's length” se fosse un'entità indipendente, svolgendo le medesime attività alle stesse condizioni.
A tal proposito il nuovo articolo 1 del “Foreign Tax Act” (Aussensteuergesetz) specifica i requisiti per il trattamento di una stabile organizzazione come impresa separata e indipendente[9].

In una prima fase si assegnano una parte delle attività, delle funzioni e dei rischi d’impresa alla stabile organizzazione attraverso l’analisi funzionale[10] delle mansioni svolte dal personale e dell’entità degli asset[11] e del capitale alla stessa attribuiti.
Dopodiché, si sottopongono ad analisi di comparabilità le transazioni tra la stabile organizzazione e la casa madre.
Di conseguenza, in generale non esisterà alcuna distinzione tra stabile organizzazione ed imprese separate e indipendenti. Un’eccezione è prevista nel caso specifico in cui la stabile organizzazione non possa autonomamente assumere impegni ed intraprendere operazioni finanziarie.

All’interno della bozza di riforma tributaria vengono infine riviste ed estese le definizioni di contribuente e di parti correlate (articolo 1 del “Foreign Tax Act”), ampliando la portata applicativa della disciplina sui prezzi di trasferimento, oltre ai casi di controllo, collegamento, ed investimento diretto ed indiretto, e all’esercizio di influenza dominante, anche a “business partnerships”, “co-entrepreneurships”, “dealings” (rapporti d’affari).

Le modifiche in materia di transfer pricing, se rese definitive dagli organi legislativi tedeschi nel corso del prossimo autunno, esplicheranno effetto dal periodo d'imposta 2013.


[1] www.fiscooggi.it: Diletta Fuxa 02/04/2012.
[2] www.ey.com/de - 2010 Global Transfer Pricing Survey.
[3] www.oecd.org/taxation.
[4] Per gli oneri documentali vedasi: “Fiscal Code” (Abgabenordnung), “Regulation on documentation of profit allocation” (Gewinnabgrenzungs-aufzeichnungsverordnung), Circolare Ministeriale 12 aprile 2005 (“Administration Principles - Procedures” Federal Tax Gazette I p. 570).
[5] Temi di reddito d’impresa – Transfer pricing e paradisi fiscali, direzione scientifica di Gianfranco Ferranti, Ipsoa, 2008.
[6] Temi di reddito d’impresa – Transfer pricing e paradisi fiscali, direzione scientifica di Gianfranco Ferranti, Ipsoa, 2008.
[7] www.fiscooggi.it: Diletta Fuxa 02/04/2012.
[8] www.ministers.treasury.gov.au. [9] www.tpanalytics.com/germany-to-adopt-separate-entity-transfer-pricing-for-permanent-establishments.
[10] TaxNewsFlash Europa KPMG Global: www.kpmg.com/global.
[11] www.fiscooggi.it: Alessandro Denaro 24/03/2011.

a cura di: 

dott.ssa Maria Piovan

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 6 anno 2012