Durante il 2010, la Banca d’Italia ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina della Centrale Rischi che, com’è noto, costituisce il documento riepilogativo della posizione dell’impresa nei confronti del sistema bancario nel corso del tempo: tali modifiche hanno avuto ad oggetto la fruibilità del formato e la portata informativa della Centrale Rischi nonché le modalità di accesso e di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nella medesima.
E’ risaputo come, con cadenza mensile, tutti gli istituti di credito provvedano a comunicare alla Banca d’Italia una serie di dettagliate informazioni relative all’andamento dello stato del rapporto con la propria clientela nel corso dell’ultimo mese: tali informazioni confluiscono nella reportistica mensile della Centrale Rischi, la quale quindi descrive il trend del rapporto fra singola impresa e sistema bancario nel suo complesso e nel tempo.
Tale procedura è posta in essere allo scopo di disporre di una base informativa comune, costantemente aggiornata, che consenta al sistema bancario medesimo di comprendere ed analizzare talune delle principali variabili che influiscono sul processo di quantificazione del rischio di credito (rating) attribuibile ad una determinata posizione. Nell’ambito di detto processo, costituito da diverse fasi di analisi ed ambiti di indagine, la determinazione del c.d. scoring andamentale consente, infatti, di valutare il rischio attribuibile al soggetto prenditore in ragione della valutazione del suo “comportamento bancario”, tenuto durante un arco temporale certo e significativo, predeterminato in 36 mesi. La fonte delle informazioni utilizzate nel processo di stima dello scoring andamentale può essere interna o esterna alla singola banca; provengono da fonti interne tutte le informazioni che emergono dal monitoraggio nel tempo delle diverse linee di credito accese dall’impresa presso la singola banca; provengono, invece, da fonte esterna tutte le informazioni disponibili nella reportistica prodotta mensilmente dalla Centrale dei Rischi.
Ebbene, le informazioni contenute nella Centrale Rischi, quali, a titolo esemplificativo, quelle inerenti l’andamento degli affidamenti e le loro modalità di utilizzo; la sussistenza di garanzie e la loro natura; l’esistenza di situazioni di sconfinamento, di ristrutturazione, di incaglio o sofferenza che potrebbero compromettere o che abbiano già pregiudicato il corretto e tempestivo rimborso di esposizioni, presentano un formato ed una portata informativa diversa, secondo che siano richieste a Banca d’Italia da un istituto di credito ovvero dall’impresa cui i dati sono riferiti.
Il formato fornito, infatti, ad un istituto di credito permette di acquisire solo informazioni a livello aggregato: ciò significa che la banca richiedente non avrà modo di conoscere il comportamento adottato dalle altre banche sue concorrenti, che contemporaneamente stanno affidando l’impresa, in quanto le informazioni ivi contenute, se richieste da soggetti appartenenti al sistema bancario, possono essere lette solo a livello aggregato e non per singola banca affidante.
Il formato fornito all’impresa segnalata, invece, consente di conoscere tutte le informazioni riguardanti la stessa; il report prodotto in questo caso sarà, infatti, diverso da quello ottenibile dalle singole banche richiedenti in quanto conterrà la posizione mensile dell’impresa per singola banca e non solo a livello aggregato. L’impresa potrà quindi analizzare le informazioni trasmesse da ogni banca alla Centrale dei Rischi ed eventualmente attivarsi per far correggere eventuali dati errati o non aggiornati, con possibili benefici sul proprio scoring andamentale (cfr. sul tema “Il ruolo della Centrale Rischi nella negoziazione del credito dopo Basilea 2”su C&S Informa n. 5/2005).
Le naturali asimmetrie informative fra banca ed impresa; il ritardo che intercorre fra l’inserimento delle informazioni e la loro disponibilità ― solitamente compreso fra i 40 e i 70 giorni ― e, soprattutto, gli errori, tutt’altro che improbabili nella gestione del flusso informativo piuttosto che nella valutazione di taluni eventi, originano l’esigenza di analizzare periodicamente la Centrale Rischi da parte dell’impresa, anzitutto per verificare, per l’appunto, la correttezza dei dati ivi disponibili, in modo tale che questi non le rechino pregiudizio ove questa versi in una fase critica quale quella di sviluppo, di tensione finanziaria, di pre-crisi o di crisi conclamata; in secondo luogo, per posizionare al meglio le proprie richieste di primo affidamento o di riaffidamento.
Tale indispensabile attività di controllo e di verifica, tuttavia, sino al 2010, risultava di difficile esecuzione da parte dell’impresa, atteso che tutte le informazioni venivano espresse in forma di codice numerico e, di conseguenza, la loro interpretazione richiedeva laboriose transcodifiche; in presenza di eventuali errori, inoltre, le conseguenti correzioni si rivelavano tutt’altro che agevoli, postulando l’inevitabile coinvolgimento dell’istituto segnalante.
Con i provvedimenti di Banca d’Italia (Aggiornamento del marzo 2010 alla Circolare BDI n. 139), sono state introdotte alcune importanti novità, dirette non solo a tutelare il soggetto titolare dei dati e delle informazioni presenti in Centrale Rischi ma, altresì a rafforzare la portata informativa di questo strumento, in considerazione del suo ampio utilizzo in tutti i sistemi di rating oggi utilizzati dal sistema bancario, contribuendo quindi a migliorarne, in ultima istanza, la qualità e la stabilità degli impieghi.
La portata di tali innovazioni risulta di non poco momento, ove si consideri che queste prevedono anzitutto una serie di semplificazioni inerenti il formato stesso del documento quali la scomparsa di numerosi codici e la ricodifica di altri; la grafica più semplice; la previsione di nuovi prospetti riepilogativi; una legenda informativa di più agevole comprensione, personalizzata con la descrizione dei soli codici di interesse per il soggetto segnalato. Tuttavia è sotto il profilo sostanziale della tutela del soggetto affidato che maggiormente si percepisce la concreta rilevanza delle novità introdotte da Banca d’Italia, fra le quali, in via non esaustiva, si possono elencare:
Si è previsto, infine, a livello operativo, che i report della Centrale Rischi possano essere richiesti non solo tramite invio di apposita domanda, a firma del legale rappresentante del soggetto richiedente, alla competente sede periferica della Banca d’Italia, ma anche tramite la posta elettronica certificata (PEC), tenuto conto che questa, dal 2012, diverrà obbligatoria per una sempre più ampia platea di imprese.
In conclusione, tenuto conto delle considerazioni appena svolte appare evidente come l’impresa, per meglio gestire la fase di approccio alla negoziazione del credito, debba attivarsi per tempo al fine di conoscere ed interpretare la propria posizione in Centrale dei Rischi ed al fine di apportare gli eventuali correttivi al proprio agire anche nell’ottica di un progressivo miglioramento dei parametri che intervengono nella procedura di attribuzione dello scoring andamentale e quindi, in ultima istanza, del pricing delle proprie fonti onerose.
a cura di:
dott. Salvatore Basile
pubblicato su:
C&S Informa, volume 12, numero 5 anno 2011