Al fine di contrastare i fenomeni di frode ed evasione fiscale, entro il 31 ottobre 2011 e, successivamente, a regime entro il 30 aprile di ciascun anno, le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro o 3.600 euro per quelle documentate da scontrini o ricevute, dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate con una nuova comunicazione telematica.
L’art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 ha introdotto nel nostro ordinamento l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.
Il quadro normativo di riferimento è completato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, il quale ha definito il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Successivamente, il 30 maggio 2011, la circolare n. 24 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tale adempimento telematico.
Profilo soggettivo
Il dettato normativo dispone che la comunicazione in oggetto deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta. Risultano, quindi, obbligati a detta comunicazione:
I contribuenti minimi di cui all’art. 1, co. 96-116 della L. 244/2007, sono, invece, esonerati in virtù della generale dispensa dagli adempimenti IVA, ad esclusione della certificazione fiscale dei corrispettivi. Nel caso in cui, in corso d’anno, vengano meno i requisiti di accesso richiesti dalla legge il contribuente è obbligato a comunicare tutte le operazioni effettuate sopra le soglie a decorrere dalla data in cui tale regime cessa di avere efficacia.
A seguito dell’emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate[1] risultano esonerati dall’obbligo di comunicazione anche lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico.
L’esclusione risulta giustificata dalle specifiche modalità di tenuta della contabilità da parte delle amministrazioni pubbliche, che rendono eccessivamente gravosa l’individuazione delle operazioni da segnalare.
Profilo oggettivo
L’obbligo comunicativo riguarda le operazioni[2]:
Va sottolineato che tra le operazioni da comunicare rientrano anche quelle soggette al regime del margine e quelle soggette al regime del reverse charge.
La comunicazione deve essere presentata per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’IVA. Nel caso in cui per tali operazioni non ricorra l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata.
Inoltre, se per le normali operazioni di compravendita il superamento del limite deve essere sempre collegato alla singola operazione, con riferimento ai contratti di appalto, fornitura, somministrazione e agli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.), la comunicazione risulta obbligatoria solamente nel caso in cui i corrispettivi dovuti nell’anno solare superano il citato limite di 3.000 euro. Per i contratti tra loro collegati, invece, occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
In questi casi, quindi, il pagamento frazionato dell’unico contratto che prevede corrispettivi periodici o dei diversi contratti tra loro collegati, deve essere comunicato anche se il singolo corrispettivo è inferiore alla soglia e qualora l’importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell’anno di riferimento risulti superiore ai limiti descritti.
L’operazione rimane unitaria anche nel caso in cui l’importo sia superiore alla soglia, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato mediante acconto e saldo e che sia effettuato in anni diversi e per importi inferiori al limite.
Il nuovo adempimento telematico, oltre a non interessare le operazioni escluse da IVA per difetto di almeno uno dei presupposti del tributo (oggettivo, soggettivo, territoriale) di cui all’art. 1 del D.P.R. 633/1972, è escluso per le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973, le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, co. 6 del D.P.R. 605/1973[3], i passaggi interni di beni tra rami d’azienda, ove documentati da fattura e le operazioni intracomunitarie oggetto di dichiarazione ai fini Intrastat.
Contrariamente alle operazioni riguardanti le cessioni di immobili, resta fermo l’adempimento in parola per le cessioni e gli acquisti di autoveicoli, in quanto tali operazioni non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria ai sensi del citato art. 7 del D.P.R. 605/1973[4].
Il contenuto della comunicazione
Per ogni cessione e acquisto o per ogni prestazione resa o ricevuta è necessaria l’indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del cedente/prestatore[5], l’anno di riferimento e l’importo delle operazioni effettuate considerando anche le eventuali variazioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/1972, con separata indicazione dell’imponibile e dell’imposta (o la specificazione che l’operazione è non imponibile o esente) nel caso di operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, o l’importo comprensivo di IVA in caso contrario.
Con riferimento alle note di variazione la citata C.M. 24/2011 ha precisato che l’operazione dovrà essere comunicata nell’ipotesi in cui, per effetto della variazione, l’importo inizialmente inferiore ad euro 3.000, supera tale limite[6].
Parimenti l’operazione andrà comunicata se l’importo continua a rimanere superiore ad euro 3.000 anche dopo la variazione. L’operazione non dovrà essere comunicata, invece, nel caso in cui, per effetto della variazione, l’importo prima superiore ad euro 3.000 scenda al di sotto di tale limite.
Ai fini dell’individuazione degli elementi informativi il soggetto obbligato deve fare riferimento alla data di registrazione dell’operazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. 633/1972 e, solo in assenza dell’obbligo di registrazione, al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.
La disciplina transitoria
Con riferimento all’anno 2010 la comunicazione ha per oggetto le sole operazioni di importo pari o superiore ad euro 25.000 al netto dell’IVA e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Con riferimento all’anno 2011, invece, andranno comunicate le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.000 al netto dell’IVA per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura e le operazioni pari o superiori ad euro 3.600 al lordo dell’IVA per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura. Per queste ultime, tuttavia, l’obbligo scatta solo per quelle poste in essere dall’1 luglio 2011[7].
Da quanto esposto emerge che saranno oggetto di monitoraggio già a partire dal 2010 e, per il periodo 1 gennaio 2011 – 30 giugno 2011, anche le cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura, non essendo stabilite ulteriori eccezioni per i soggetti privati.
I termini di invio della comunicazione
Il nuovo adempimento dovrà essere assolto entro il 30 aprile di ciascun anno e avrà come riferimento le operazioni relative all’anno d’imposta precedente. Relativamente alle operazioni compiute nell’anno 2010 tale termine è stato posticipato al 31 ottobre 2011.
Scaduto il termine, qualora un contribuente volesse rettificare od integrare la comunicazione, potrà inviare una nuova comunicazione sostitutiva della precedente e senza pagamento di alcuna sanzione entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza della comunicazione originaria.
E’ comunque fatta salva la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 qualora sussistano le condizioni ivi indicate.
Il regime sanzionatorio
Le sanzioni applicabili nel caso di omessa presentazione della comunicazione o di comunicazione incompleta o infedele sono individuate dall’art. 21 del D.L. 78/2010, il quale rimanda all’art. 11 del D.Lgs. 471/1997 che prevede una sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.065.
[1] Cfr. provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 giugno 2011, n. 92846.
[2] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate 30 maggio 2011, n. 24/E.
[3] Tale ipotesi di esclusione è stata prevista dall’art. 7, co. 1, lettera e) del D.L. 70/2011 (cosiddetto “Decreto Sviluppo”) che all’art. 7, co.2, lettera o) prevede l’aggiunta del comma 1 bis dell’art. 21 del D.L. 78/2010. L’adempimento rimane, tuttavia, obbligatorio se le suddette carte sono emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale.
[4] Tale chiarimento è stato fornito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2011, n. 28/E.
[5] Nel caso di soggetti non residenti, privi di codice fiscale, devono essere indicati i dati di cui all’art. 4, co. 1, lettere a) e b) del D.P.R. 605/1973, ossia: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta e il domicilio fiscale.
[6] In tal caso, se la nota di variazione è successiva al termine previsto per la comunicazione, l’operazione deve essere rilevata nell’anno di emissione della nota di variazione.
[7] Il periodo di esonero dal monitoraggio di tali operazioni che era stato fissato il 30 aprile 2011, è stato, infatti, prorogato al 30 giugno 2011 dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2011, n. 59327.
a cura di:
dott. Giacomo Disarò
pubblicato su:
C&S Informa, volume 12, numero 6 anno 2011