L’Agenzia delle Entrate commenta il Provvedimento che ha introdotto gli oneri documentali per non incorrere nelle sanzioni amministrative in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento applicati nelle transazioni infragruppo.
Lo scorso 15 dicembre 2010 è stata pubblicata l’attesa circolare ministeriale n. 58/E contenente le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria per i contribuenti che intendono fruire del regime premiale previsto dall’art. 26 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010[1]. Tale regime prevede che nei casi di rettifica dell’imponibile fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria in applicazione della disciplina sul valore normale delle transazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo multinazionale (art. 110 comma 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), le sanzioni previste per infedele dichiarazione si rendono inapplicabili a condizione che, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’organo verificatore documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati a tale valore normale.
La documentazione idonea allo scopo di fruire dell’esimente è indicata nel Provvedimento emanato il 29 settembre 2010[2], oggetto dei chiarimenti forniti nella circolare 58/E.
Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal Provvedimento deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria, secondo le modalità e i termini ivi indicati, pena l’esclusione dall’accesso al beneficio della non applicabilità del regime sanzionatorio per infedeltà della dichiarazione.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il contribuente che abbia scelto di aderire all’opportunità fornita dalle norme in commento, ottemperando così alle previsioni del Provvedimento del 29 settembre 2010, per ragioni di coerenza sistematica, potrà usufruire del beneficio dell’esclusione delle sanzioni amministrative non solo ai fini dell’imposta sui redditi, ma anche ai fini dell’IRAP.
Detto chiarimento, peraltro, dovrebbe valere soltanto con riferimento a variazioni degli imponibili dichiarati per gli esercizi fino al 2007: a decorrere dal periodo d’imposta 2008, infatti, la base imponibile IRAP è determinata secondo il principio di derivazione dal bilancio di esercizio ed è venuta meno la norma secondo la quale le riprese effettuate ai sensi della disciplina IRES dovevano essere estese all’imposta regionale. Ciò dovrebbe escludere che, sempre a partire dall’esercizio 2008, eventuali rettifiche in applicazione della norma sul transfer price riguardino anche la base imponibile IRAP.
Pur in presenza della documentazione, resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere con la rettifica in aumento dell’imponibile fiscale qualora forniscano la prova che i criteri utilizzati dalle imprese contribuenti nella selezione e applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo ritenuto più appropriato non siano conformi con il principio della libera concorrenza.
Occorre evidenziare, sottolinea l’Amministrazione, che la nuova normativa sulla documentazione non ha introdotto un obbligo generalizzato per i contribuenti soggetti alla disciplina sul valore normale dei prezzi di trasferimento, bensì un onere a carico degli stessi; l’esercizio di tale facoltà, tuttavia, non inverte a carico di questi ultimi l’onere della prova dei fatti a fondamento della pretesa tributaria che nell’ordinamento italiano è a carico dell’Amministrazione finanziarie.
L’obiettivo della nuova normativa è quello di incentivare un comportamento spontaneo, trasparente e collaborativo dei contribuenti che garantisca un più agevole espletamento delle operazioni di controllo, fornendo alle Autorità fiscali i dati e le informazioni di carattere qualitativo e quantitativo che permettano loro di colmare il divario di conoscenze circa i fattori determinanti delle transfer price policies, aspetto che spesso è alla base delle difficoltà riscontrate nelle attività di accertamento. Sovente, infatti, l’accertamento in materia di prezzi di trasferimento può generare contenzioso, in quanto un appuramento rigoroso ed esaustivo dell’effettivo rispetto delle condizioni di libero mercato nell’ambito di transazioni tra contribuenti residenti e imprese associate non residenti risulta particolarmente complesso.
In cambio di un atteggiamento cooperativo, oltre al meccanismo premiale dell’esclusione dall’applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, il contribuente “virtuoso” che, in buona fede, avrà adottato la documentazione idonea, non sarà incluso nell’elenco dei soggetti ad alto rischio di evasione e dunque correrà in misura minore il rischio di verifiche fiscali per il controllo delle politiche adottate.
Secondo l’orientamento espresso dall’Amministrazione, il Provvedimento si pone, infatti, quale ulteriore, decisivo passo evolutivo verso una globale normazione a fini fiscali delle relazioni tra imprese residenti e imprese associate non residenti, rivolgendosi implicitamente a tutti quei contribuenti che, trovandosi in taluna delle condizioni elencate all’art. 110, comma 7 del D.P.R. 917/1986, non hanno tuttavia deciso di avvalersi dell’istituto del ruling di standard internazionale[3]. Il Provvedimento è inteso quale forma di vigilanza attiva su base cooperativa delle politiche dei prezzi di trasferimento praticate dalle imprese residenti appartenenti a gruppi multinazionali, consentendo anzitutto, attraverso lo strumento della comunicazione preventiva, una migliore capacità di orientare l’azione di controllo. Si rafforzano quindi gli strumenti per il miglioramento delle relazioni tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti verso forme di collaborazione improntate sulla buona fede e sulla certezza del rapporto tributario, con l’obiettivo di incrementare il grado di compliance del contribuente su tematiche tecnicamente complesse, quali quelle legate ai prezzi di trasferimento. Tale orientamento rileva, in particolare, nell’ambito dei rapporti con i cosiddetti “Grandi Contribuenti”[4], nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio fiscale che tengono anche conto dell’attitudine dimostrata dall’impresa ad avere un atteggiamento trasparente e collaborativo.
Il contesto di riferimento
Come accennato in precedenza, l’intervento ministeriale si concentra sull’interpretazione delle disposizioni del Provvedimento del 29 settembre 2010 (contenuti dei documenti, diversificazione degli adempimenti in relazione alla tipologia di contribuente, forma, termini e condizioni di efficacia), nonché sulla definizione dei comportamenti che possono essere adottati nel cosiddetto regime transitorio.
L’Amministrazione non ha ritenuto di cogliere l’occasione della circolare 58/E per rivedere e aggiornare le linee interpretative sui criteri da seguire nella determinazione del prezzo di trasferimento fornite nel lontano 22 settembre 1980 con la circolare ministeriale n. 32/9/2267, che, pur obsolete e superate dalla prassi internazionale cui la stessa fa richiamo, restano ancora oggi le sole istruzioni ministeriali in materia e sono inevitabilmente ancora spesso utilizzate dagli organi delle amministrazioni fiscali come principi di riferimento nel corso delle attività di controllo.
Seppur in assenza di un esplicito dichiarato supermento dei principi interpretativi della circolare n. 32/1980, nella circolare n. 58/E l’Amministrazione ha formalmente preso atto delle significative evoluzioni intervenute in ambito comunitario e internazionale con particolare riguardo alla metodologia con cui approcciare alla definizione delle politiche di determinazione dei prezzi tra imprese associate, partendo dall’esame dei fattori rilevanti che incidono sulle scelte imprenditoriali fino ad arrivare alla scelta del metodo più appropriato, attraverso una completa ed esaustiva comparazione con l’operato delle imprese indipendenti, che operano in condizioni simili o paragonabili a quelle in cui agiscono i gruppi multinazionali.
I nuovi principi delineati nelle Linee Guida sul transfer price recepite dall’OECD nel documento pubblicato il 22 luglio u.s., richiamati anche dal Provvedimento del 29 settembre, costituiscono, secondo il parere dell’Amministrazione finanziaria, i criteri cui devono attenersi oggi i contribuenti per quantificare i prezzi delle transazioni infragruppo; i medesimi principi, devono essere applicati dagli organi verificatori per valutare la conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale statuito dall’art. 110 comma 7 del D.P.R. 917/1986, nonché la conseguente idoneità della documentazione.
Il concetto di “idoneità” introdotto dalla novella legislativa, peraltro, secondo l’Agenzia delle Entrate, non va ricondotto al mero rispetto formale delle indicazioni previste dal Provvedimento, bensì a un’ottica più ampia e sostanzialistica, che premi l’attitudine della documentazione predisposta dal contribuente a fornire i dati e gli elementi conoscitivi necessari ad effettuare una completa e approfondita analisi dei prezzi di trasferimento praticati. In altre parole, la documentazione potrà essere considerata “idonea” laddove sia in grado di fornire un quadro informativo che consenta il riscontro della conformità dei prezzi di trasferimento praticati al principio del valore normale, assicurando adeguata coerenza con i principi declinati dal Codice di Condotta UE[5] e dalle Linee Guida OCSE. E ciò indipendentemente dalla circostanza che, in esito a tale analisi, dovesse risultare che tale valore sia diverso da quello individuato dal contribuente.
L’Amministrazione finanziaria, in modo forse eccessivamente restrittivo, non prescinde dal rigore anche formale set di documentazione da predisporre. La circolare in commento puntualizza, infatti, che, sia con riferimento al Masterfile che alla Documentazione nazionale, la struttura dei capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, nonché la relativa titolazione e numerazione, devono intendersi non modificabili, a meno che non siano richieste modifiche parziali o integrazioni volte a consentire una migliore intelligibilità del documento.
La gradualità nell’adempimento dell’onere previsto dalla disciplina in commento è garantita, secondo l’Agenzia, dalla diversificazione dei documenti richiesti in relazione alla tipologia di soggetto interessato (holding, sub-holding, impresa controllata): il livello di informazioni richieste è proporzionato alla capacità effettiva di accesso alle stesse. In ottemperanza a tale principio è stato previsto che le holding e le sub-holding debbano predisporre sia il Masterfile che il Documento Nazionale, mentre le società controllate debbano presentare soltanto il Documento Nazionale. La circolare ribadisce che alle società sub-holding è consentito di includere nel Masterfile informazioni riguardanti il solo sotto-gruppo al cui vertice sono poste, oppure, di presentare il Masterfile relativo all’intero gruppo predisposto dal soggetto controllante residente in Italia, in altro Stato membro della UE o in altro Stato Extra-UE, in quest’ultimo caso a condizione che tra detto Stato e l’Italia sia in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo di scambio di informazioni.
Ulteriori semplificazioni, già annoverate nel Provvedimento, sono previste per le piccole e medie imprese[6], le quali possono far valere i documenti predisposti per tre periodi di imposta sempre che il contesto economico e i fattori rilevanti dell’analisi di comparabilità non subiscano modificazioni significative. Le variazioni saranno da considerare significative se soggetti terzi indipendenti, al verificarsi di analoghi mutamenti, avrebbero ragionevolmente proceduto alla rideterminazione del valore delle operazioni tra di essi intervenute.
Il contenuto dei documenti
Delineato il contesto di riferimento della nuova disciplina in commento, l’Amministrazione procede con l’analizzare i contenuti specifici del Provvedimento. Di seguito si darà conto degli aspetti cui è stata data particolare enfasi da parte dell’Amministrazione e dei chiarimenti forniti in aggiunta rispetto al dato letterale della norma.
Preliminarmente e a conferma di quanto affermato in precedenza, l’Agenzia, con riferimento ai contenuti dei due documenti elencati nel Provvedimento, consente ai contribuenti di interpretare taluni riferimenti riportati nella norma alla luce degli orientamenti OCSE. Più in generale, i contribuenti, in caso di dubbi in merito a profili sostanziali circa i contenuti da indicare nel Masterfile, nonché nella Documentazione Nazionale, faranno comunque riferimento alle sopra citate Linee Guida.
Masterfile
Riguardo al Masterfile, innanzitutto, la circolare ricorda che è possibile per le imprese predisporre e presentare più di un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento.
Tale previsione è indirizzata in particolare ai gruppi multinazionali con una struttura organizzativa, giuridica o operativa decentralizzata ovvero costituita da divisioni con linee di attività e/o politiche in materia di prezzi di trasferimento diverse, e risponde all’esigenza di consentire alle imprese di documentare la propria politica di prezzi di trasferimento segregando l’analisi in modo appropriato, garantendo in tal modo la chiarezza dell’analisi nonché l’omogeneità e confrontabilità delle informazioni fornite.
Le informazioni, i dati e le notizie che formeranno oggetto dei primi capitoli del documento (relativi alla descrizione generale dell’assetto organizzativo del gruppo e delle attività svolte) dovranno essere precise, e, per quanto a tratti sommarie, non troppo succinte e/o generiche; in particolare, la descrizione delle strategie perseguite dal gruppo non potrà essere priva di riferimenti a evidenze documentate e/o documentabili e suscettibili comunque di riscontri obiettivi.
Nella rappresentazione del quadro quali-quantitativo delle transazioni infragruppo e dei fattori rilevanti che incidono sulle stesse, oggetto dei capitoli dal 4 al 8, il contribuente dovrà porre particolare attenzione a:
Documento Nazionale
Quanto al Documento Nazionale, la circolare ministeriale ripercorre per lo più il contenuto del Provvedimento, soffermandosi, peraltro, sul capitolo dedicato all’analisi di comparabilità, ritenuta una delle parti fondamentali nel processo di determinazione dei prezzi di trasferimento. Detta analisi dovrà essere rigorosa, dettagliata e ben argomentata; l’idoneità della documentazione alle finalità del Provvedimento sarà, infatti, valutata soprattutto con riferimento all’analisi dei cinque fattori di comparabilità[7] e all’importanza relativa dei suddetti fattori in relazione alla scelta del metodo da utilizzato per il calcolo del transfer price.
Infine, l’Agenzia pone l’attenzione sul procedimento di scelta del metodo per la determinazione dei prezzi di trasferimento, ricordando che:
Dunque, qualora in ciascuna delle due ipotesi il contribuente si dovesse discostare dall’adozione del metodo preferibile, lo stesso dovrà fornire adeguate motivazioni.
Pur richiamando anche su questo punto le direttive OCSE, i chiarimenti ministeriali in realtà sembrano essere più esigenti di quanto richiesto dalle nuove linee guida internazionali, le quali prevedono che il contribuente scelga il metodo più appropriato secondo un procedimento di analisi allineato ai principi guida internazionali, senza che sia necessario analizzare in dettaglio o testare ogni volta ognuno dei metodi per individuare quello preferibile.
A tale proposito, l’Amministrazione aggiunge una precisazione importante nell’ottica delle imprese che si confrontano con tale disciplina, affermando che se in sede di controllo dovessero nascere delle contestazioni riguardo alla scelta del metodo, questo fatto non costituisce in nessun caso presupposto autonomamente idoneo per l’esclusione dall’accesso al regime premiale sulle sanzioni.
Valutazione di idoneità della documentazione
Come è stato precedentemente richiamato, la regolarità formale della documentazione esibita dal contribuente costituisce un aspetto importante per l’Amministrazione finanziaria; tuttavia la valutazione dell’idoneità dei contenuti alle finalità del Provvedimento per concedere il beneficio delle esimenti dalle sanzioni, deve avvenire sotto il profilo sostanziale. Secondo le indicazioni della circolare i contenuti devono essere completi, veritieri e conformi alle disposizioni del Provvedimento, e produrre tutti gli elementi conoscitivi necessari per consentire agli organi verificatori un’analisi approfondita della politica di transfer pricing effettivamente attuata. Potranno essere accettate soltanto omissioni o inesattezze parziali relative anche ad operazioni residuali, non suscettibili di compromettere l’analisi degli organi di controllo e la correttezza degli esiti di detta analisi.
L’obiettivo dell’Amministrazione è che la valutazione di idoneità poggi il più possibile su osservazioni oggettive per evitare quanto più possibile l’emergere di profili di discrezionalità: tale obiettivo si raggiunge attraverso il costante riferimento alla prassi comunitaria e internazionale. La garanzia di oggettività dovrebbe venire al contribuente anche dal fatto che la circolare prevede un triplice livello di valutazione: il parere eventualmente negativo espresso in sede di controllo presso la società è sottoposto, in un secondo momento, al vaglio degli Uffici territoriali incaricati dell’accertamento. Infine, nei casi di contestazioni a parere del contribuente immotivate, la valutazione dovrà essere sottoposta anche al giudizio delle Direzioni Centrali o Regionali.
Sarà, invece, punito con l’inasprimento delle sanzioni il contribuente che pur avendo comunicato il possesso della documentazione, nei fatti non l’abbia predisposta, o che in ogni caso faccia un uso strumentale della norma.
Il regime transitorio
Dopo aver chiarito che il contribuente può scegliere per ciascun periodo se adempiere o meno agli oneri documentali, la circolare 58/E ricorda che la possibilità prevista dal Provvedimento di usufruire del regime premiale vale anche per i periodi di imposta passati, a condizione che anche con riferimento a detti periodi il contribuente predisponga e comunichi il possesso della documentazione idonea, “antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento” sugli stessi anni.
Pur nel silenzio del dettato normativo, l’Agenzia ha ritenuto di aprire la possibilità di accedere ai benefici della non applicazione delle sanzioni anche ad annualità pregresse per le quali siano in corso attività di accertamento non ancora divenute definitive (anche nelle ipotesi in cui siano stati già notificati atti di accertamento).
Ciò “alla luce del c.d. principio del favor rei, che informa il sistema sanzionatorio tributario e secondo il quale il nuovo regime premiale vale anche per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della disposizione più favorevole”.
Le casistiche in cui questo sarà attuabile sono limitate a quelle specificatamente previste dalla circolare.
Il chiarimento fornito in questo senso è di notevole importanza perché amplia l’ambito di applicazione della norma agevolativa, naturalmente sempre a fronte di un comportamento collaborativo e trasparente del contribuente.
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[1]. La normativa prevedeva il 28 dicembre 2010 come termine di comunicazione per le annualità anteriori al 2010, pur restando aperta la possibilità di usufruire per tali periodi della inapplicabilità delle sanzioni anche in seguito, ma inviando la comunicazione “prima dell’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza”.
[2]. Secondo l’art. 2 del Provvedimento direttoriale del 29 settembre 2010 la documentazione idonea è costituita da un documento denominato Masterfile e un documento denominato Documento Nazionale. Il Provvedimento contiene una elencazione puntuale di tutte le informazioni richieste con la specifica della individuazione di capitoli, paragrafi e sottoparagrafi nei quali organizzare entrambi i documenti.
[3]. Con l’art. 8 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, il legislatore ha introdotto la procedura del ruling di standard internazionale. La procedura è finalizzata alla stipulazione di un accordo tra l’Agenzia delle Entrate e il contribuente con lo scopo di garantire, da un lato, all’impresa con attività internazionale, certezza in merito ai metodi di calcolo dei prezzi da praticarsi nell’ambito di operazioni concluse con imprese associate non residenti, dall’altro all’Amministrazione finanziaria la possibilità di vigilare attivamente sul rispetto del principio di libera concorrenza da parte della stessa impresa con attività internazionale in via preventiva e senza dover ricorrere a mezzi di accertamento ordinari.
[4]. A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro (Provv. del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010).
[5]. Resolution of European Union Council 2006/c176/01 dated June 27 2006.
[6]. Ai sensi del Provvedimento sono qualificabili come “piccole e medie imprese” i soggetti che realizzino un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione le holding e le sub-holding che controllano direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”.
[7]. Caratteristiche dei beni e dei servizi, Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati; Termini contrattuali; Condizioni economiche; Strategie d’impresa.
a cura di:
dott.ssa Sarah Benettin
pubblicato su:
CS Informa, volume 12, numero 1 anno 2011