Il D.L. n. 66 approvato il 18 aprile u.s. e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 aprile, oltre ad una serie di misure volte alla revisione della spesa pubblica e al ben noto “bonus IRPEF di 80 euro” per una determinata fascia di lavoratori, introduce anche una serie di altre novità di carattere fiscale di cui è utile compiere una rapida panoramica.
Il D.L. n. 66/2014, entrato in vigore il 24 aprile scorso e denominato “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, nasce con il dichiarato intento di:
Nel presente contributo verrà fatto un excursus sulle maggiori novità di carattere prettamente fiscale.
Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati
Si tratta di una norma di carattere transitorio, applicabile al solo anno 2014, “in attesa di un intervento normativo strutturale al fine di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una revisione del prelievo finalizzata ad una riduzione strutturale del cuneo fiscale finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica”.
La norma interviene inserendo nell’art. 13 del TUIR il comma 1-bis che prevede il riconoscimento di un credito che non concorre alla formazione del reddito, a favore dei lavoratori dipendenti (escluse le pensioni) e di taluni assimilati, di importo pari a 640 euro se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro e di un importo via via decrescente per i redditi compresi tra i 24.000 ed i 26.000 euro (il bonus, in particolare, viene conteggiato applicando ai 640 euro un fattore di riduzione calcolato come rapporto tra 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 2.000 euro). Il credito viene riconosciuto ai lavoratori per i quali l’imposta lorda risulta maggiore della detrazione per reddito di lavoro dipendente e dev’essere rapportata ai giorni di lavoro svolti nell’anno. È previsto che il bonus venga erogato direttamente dal sostituto d’imposta ripartendolo tra le retribuzioni erogate successivamente al 24 aprile 2014 e fino al 31.12.2014, a partire dal primo periodo di paga utile. Al sostituto è concesso di recuperare dette somme dall’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per l’eventuale eccedenza, dai contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.
In relazione alla nuova norma sono tempestivamente arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate che in data 28 aprile u.s. ha pubblicato un’apposita circolare (n. 8/E).
Vediamo in maggiore dettaglio quali siano i potenziali beneficiari del credito: la norma fissa tre presupposti legati alla tipologia di reddito prodotto, alla sussistenza di un’imposta a debito anche dopo aver decurtato l’imposta delle detrazioni per lavoro e all’ammontare del reddito complessivo.
Il beneficiario deve avere un reddito complessivo formato da:
Per quanto riguarda gli altri due requisiti la circolare precisa che sia per la determinazione delle detrazioni di lavoro, sia per il conteggio del reddito complessivo, non rileva il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Come precisato dalla circolare ministeriale, i sostituti d’imposta che erogano le tipologie di redditi sopra riepilogati, devono riconoscere il credito spettante “in via automatica”, quindi senza la necessità che vi sia una previa richiesta da parte del beneficiario.
Per quanto riguarda la tempistica di erogazione del bonus, la circolare precisa che lo stesso verrà erogato a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio (o giugno, in caso di problematiche di carattere esclusivamente tecnico nella procedura di pagamento delle retribuzioni).
Il conteggio del bonus andrà fatto tenendo conto del reddito previsionale e delle relative detrazioni che il sostituto corrisponderà nell’anno, nonché sulla base di ulteriori dati di cui il sostituto venga a conoscenza, ad esempio per effetto di comunicazioni del lavoratore.
I lavoratori che ha percepito indebitamente il credito (per esempio perché consegue altri redditi che sommati a quelli erogati dal sostituto che riconosce il bonus, eccedono i 26.000 euro), sono tenuti ad informare il sostituto stesso, che recupera il credito erogato dalle retribuzioni dei periodi di paga successivi. Il contribuente che abbia comunque percepito dal proprio sostituto un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.
Novità in materia di irap
L’art.2 del decreto in esame dispone una riduzione generalizzata delle aliquote dell’irap, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013, con la previsione espressa di applicare un’aliquota intermedia tra la vecchia e la nuova per la determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 secondo il metodo previsionale.
Si riepilogano di seguito le aliquote irap:
% ante D.L. 66/2014 |
nuova % |
% per l'acconto previsionale |
3,90% |
3,50% |
3,75% |
4,20% |
3,80% |
4,00% |
4,65% |
4,20% |
4,50% |
5,90% |
5,30% |
5,70% |
1,90% |
1,70% |
1,80% |
È altresì previsto che le aliquote che le Regioni avevano già variato, come loro accordato dal Legislatore, vadano rideterminate applicando il differenziale deliberato alle nuove aliquote base.
Novità in materia di redditi di natura finanziaria, esclusi i proventi da titoli di Stato
Per contribuire al finanziamento delle misure commentate ai paragrafi precedenti, il D.L. 66/2014 prevede un innalzamento dell’aliquota di tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria dal 20% al 26%. La nuova misura andrà utilizzata sia per le ritenute che per le imposte sostitutive su tali redditi.
Come eccezione a questo nuovo regime impositivo, continueranno ad essere assoggettati alle vecchie aliquote i seguenti proventi: interessi ed altri proventi dei titoli di Stato italiani e dei titoli equiparati, interessi ed altri proventi dei titoli di Stato esteri (purché di Stati inclusi nella white list) e dei titoli emessi dagli enti territoriali dei suddetti Stati, interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale, interessi corrisposti a società del gruppo non residenti per il finanziamento di prestiti obbligazionari, dividendi erogati a società del gruppo non residenti, risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare di cui al D.Lg. 252/2005. Il decreto introduce alcune modifiche normative di coordinamento: tra queste, segnaliamo in particolare quelle volte ad armonizzare il prelievo sui redditi di capitale con quello sulle plusvalenze realizzate e quelle introdotte per coordinare la normativa sulla tassazione di interessi e plusvalenze con le norme in tema di compensabilità delle minusvalenze. Per i plusvalori maturati sino al 30.06.2014 viene introdotta una possibilità di affrancamento, pagando un’imposta sostitutiva del 20%.
Le nuove norme devono essere applicate, in linea di massima, ai redditi di capitale esigibili ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° luglio p.v.. Pertanto, indipendentemente dalla data della delibera, saranno assoggettati alla nuova e più gravosa aliquota i dividenti pagati a soci titolari di partecipazioni non qualificate dopo il 30 giugno p.v.. In tema di decorrenza sono previste alcune eccezioni. La nuova norma andrà utilizzata per tassare i dividendi e proventi assimilati percepiti a decorrere dall’1.7.2014, gli interessi su conti correnti, depositi, obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati dall’1.7.2014 e gli interessi delle obbligazioni dei c.d. “grandi emittenti” e titoli similari maturati successivamente all’1.7.2014.
Breve segnalazione di ulteriori novità a carattere fiscale
Tra le altre novità di carattere fiscale contenute nel decreto ricordiamo la previsione di versamento in un’unica soluzione delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione di cui alla L. 147/2013.
Il decreto prevede poi l’introduzione di un regime forfetario di determinazione del reddito imponibile derivante dalle attività di produzione di energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche svolte da imprese agricole, conteggiato, anziché su base catastale, in misura pari al 25% dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA. Resta salva la possibilità di optare per la determinazione del reddito come differenza tra costi e ricavi. La nuova norma si rende applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013.
Con riferimento alle modalità di presentazione del modello F24, il decreto prevede un’ulteriore ampliamento dei casi di utilizzo obbligatorio dei canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate: dall’1° ottobre 2014, infatti, dovranno transitare per i suddetti canali i modelli con saldo pari a zero. Inoltre dalla medesima data dovranno essere presentati o attraverso home banking o attraverso canale telematico dell’Agenzia delle Entrate tutti i modelli F24 contenenti compensazioni (presumibilmente solo orizzontali, ma dovrà essere appositamente chiarito) e tutti i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro.
Viene anticipato al 31.03.2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione ed i relativi fornitori.
Novità in arrivo anche sul fronte dell’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in territori montani o collinari, al fine di limitare il beneficio a determinati casi.
L’art. 4, comma 2, abroga definitivamente la ritenuta d’acconto del 20% sui redditi di fonte estera in ingresso introdotta dalla L. 97 del 2013, già sospesa da apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’art. 39 amplia il novero dei crediti commerciali vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni compensabili in F24 per il pagamento di talune somme dovute all’Amministrazione Finanziaria (in seguito al perfezionamento di istituti definitori o deflativi e importi iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi).
Già i mezzi di stampa riportano delle indiscrezioni circa le modifiche che il decreto in esame subirà in sede di conversione in legge. Per avere un quadro definitivo delle novità, quindi, non resta che attendere l’iter parlamentare e la conversione del decreto, che dovrà avvenire entro il 23 giugno 2014.
a cura di:
dott.ssa Rita Nalli
pubblicato su:
C&S Informa, volume 15, numero 2 anno 2014