Il Decreto c.d. “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto in materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo nuove regole volte a disciplinare la fase dell’esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell’Agente della Riscossione, con l’intento di contemperare le ragioni del Fisco con il perdurare della grave crisi economico-finanziaria. In particolare, vengono ampliate le possibilità di rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo, viene inibita l’espropriazione dell’immobile adibito ad abitazione, vengono introdotti nuovi limiti al pignoramento dei beni strumentali e al fermo amministrativo dei beni mobili registrati e vengono rimodulate alcune norme in tema di pignoramento presso terzi.
Con l’articolo 52 del decreto-legge 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 9.08.2013 n. 98 (c.d. “Decreto Fare”) sono state introdotte importanti novità alla disciplina della riscossione delle imposte contenuta del D.P.R. 602/1973, che riguardano principalmente:
Con tali modifiche normative il legislatore ha voluto rendere meno gravoso il sistema di riscossione mediante ruolo per i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, e così “migliorare le relazioni con i debitori”[1].
Con riguardo alla decorrenza delle nuove norme, il decreto non contiene particolari disposizioni, per cui esse trovano applicazione a partire dalla sua entrata in vigore (22.6.2013), salvo per il fermo dei beni mobili registrati, per il quale, essendo state introdotte modifiche in sede di conversione in legge del decreto, la data di entrata in vigore è il 21.8.2013.
DILAZIONE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
In materia di rateazione del pagamento delle imposte, l’art. 19 del D.P.R. 602/73, al comma 1 e 1bis, prevede, in ipotesi di temporanea difficoltà finanziaria, la possibilità per il debitore di dilazionare le somme iscritte a ruolo oppure derivanti da avvisi di accertamento “esecutivi” sino ad un massimo di 72 rate, prorogabili per lo stesso periodo di tempo qualora lo stato di difficoltà monetaria in cui versa il contribuente peggiori.
Il DL 69/2013, mediante l’introduzione del comma 1quinquies all’articolo 19 del richiamato DPR 602/1973, prevede la possibilità di estendere le dilazioni fino a 120 rate mensili (c.d. piani straordinari), “qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”. A tal fine devono ricorrere congiuntamente due condizioni:
Altra modifica di rilievo operata dal Decreto Fare riguarda le cause di decadenza della dilazione: il nuovo terzo comma dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73 prevede che il debitore decade dal beneficio della rateazione se non versa otto rate del piano, anche non consecutive (sino a prima delle modifiche, la decadenza dal beneficio della dilazione interveniva in seguito al mancato pagamento di due rate consecutive).
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE
Viene attenuata l’azione esecutiva sulle proprietà immobiliari del debitore da parte dell’Agente della Riscossione, agendo principalmente su due fronti:
Si fa presente che, a seguito di tali innovazioni legislative, si è generato un disallineamento tra requisiti previsti per l’iscrizione dell’ipoteca esattoriale e quelli previsti per l’espropriazione, poiché il primo provvedimento mantiene il limite di 20.000 euro di debito erariale quale soglia al di sotto della quale non può essere adottato, mentre il secondo provvedimento può essere ora attivato unicamente per debiti superiori a 120.000 euro, come sopra evidenziato. In conseguenza di tale disallineamento, il DL 69/2013 ha sancito, modificando l’art. 77 del DPR 602/73, che l’ipoteca è ammessa altresì in difetto delle condizioni per procedere all’espropriazione immobiliare, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a 20.000 euro.
Alla luce di ciò, nell’ipotesi di unica casa di abitazione del debitore oppure di somme iscritte a ruolo per un importo inferiore a 120.000, l’Agente della Riscossione potrà ugualmente procedere all’iscrizione dell’ipoteca, nonostante l’immobile non possa essere oggetto di pignoramento. In tali circostanze, l’ipoteca acquisisce finalità deterrente: essa, infatti, consente all’Agente di impedire che siano pregiudicate le proprie ragioni creditorie in ipotesi di vincoli reali istituiti sul bene da parte di altri creditori, di acquisire un diritto di prelazione sul ricavato della vendita conseguentemente all’esproprio promosso da altri e di assicurarsi il diritto di sequela nel caso in cui l’immobile sia oggetto di trasferimento.
PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI STRUMENTALI
Importanti novità sono state introdotte anche con riguardo ai beni strumentali all’attività del contribuente: il legislatore è intervenuto estendendo alle imprese che hanno forma giuridica societaria e ai casi di prevalenza del capitale investito sul lavoro i limiti alla pignorabilità da parte dell’Agente della Riscossione dei beni strumentali all’attività del contribuente già riconosciuti dall’art. 515, comma 3, del p.c.p. alle ditte individuali e ai liberi professionisti.
Il novellato art. 62, comma 1, del DPR 602/73 prevede infatti che “beni di cui all’art.515, co.3, del codice di procedura civile [cioè gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore], anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’Ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito”.
Sempre riguardo ai beni strumentali, il legislatore ha previsto che, in ipotesi di loro pignoramento, la custodia è sempre affidata al debitore (tutelando così la continuità dell’attività economica) e il primo incanto non può aver luogo prima che siano trascorsi 300 giorni dal pignoramento stesso. In questo caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi 360 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto.
FERMO DEI BENI MOBILI REGISTRATI
A norma dell’art. 86 del PDR 602/73, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, di norma, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento “esecutivo”, “il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
In sede di conversione in legge del Decreto Fare, è stato modificato il secondo comma dell’art. 86, introducendo la necessità di comunicazione preveniva del fermo al debitore: infatti, ora, l’Agente della Riscossione, prima di adottare tale misura cautelare, è tenuto a notificare al debitore o ai coobbligati una comunicazione contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo amministrativo, senza necessità di ulteriore comunicazione.[4]
Inoltre, entro tale termine di 30 giorni, il debitore ha la possibilità di dimostrare che “il bene mobile è strumentale all’esercizio dell’attività d’impresa o della professione” ed ottenere quindi l’inibizione del fermo amministrativo.
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
Alcune modifiche sono state apportate anche in ambito di pignoramento presso terzi. Ai sensi dell’art. 72bis del DPR 602/73, l’Agente della Riscossione può godere di questa speciale forma di pignoramento che gli permette di ingiungere al terzo (debitore del debitore pignorato) di versare le somme a lui direttamente. Con il Decreto Fare è stato modificato l’articolo sopra citato, elevando da 15 a 60 giorni il termine, decorrente dalla notifica dell’atto di pignoramento, entro cui detto pagamento deve avvenire.
Il legislatore è intervenuto inoltre nel testo del successivo art. 72ter (norma che disciplina i limiti graduali al pignoramento di salari e stipendi[5]), inserendo il comma 2bis, in cui si stabilisce che, se l’accredito dei salari e degli emolumenti, oggetto di pignoramento, confluiscono su un conto corrente intestato al debitore, “gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo”. Viene concessa quindi al debitore esecutato la piena disponibilità di una mensilità di emolumento.
[1] Relazione di accompagnamento al decreto-legge n. 69/2013.
[2] Il decreto ministeriale del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 novembre 2013, n. 626, ha stabilito che tali condizioni sussistono quando l’importo della rata:
- per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente accertato mediante l’indicatore della situazione reddituale (ISR) rilevabile dal Modello ISEE;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 10% del valore della produzione (enucleato ai sensi dell’art. 2425, n. 1, c.c.), rapportato su base mensile, e l’indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,5 ed 1. Il numero delle rate dei piani straordinari viene modulato in base al rapporto esistente tra importo della rata e il reddito o il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle A e B allegate al decreto.
[3] Art 1, comma 1, lettera d) del DPR 602/73.
[4] Nel previgente art. 86, comma 2, del DPR 602/73 si prevedeva quanto segue: “Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del cessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede”. Di conseguenza, il debitore veniva a conoscenza del fermo amministrativo solo a iscrizione avvenuta, lasciando di fatto il debitore sfornito di tutela. È da fare presente però che a riguardo la prassi ufficiale (nota 9 aprile 2003 n. 57413) aveva già introdotto la necessità di una comunicazione preventiva.
[5] L’art. 72ter del DPR 602/73 è stato introdotto con la Legge di Stabilità 2013 (DL n. 16/12) e prevede che le somme dovute a titolo di salario, stipendio o di altra indennità relative a rapporto di lavoro o di impiego possono essere pignorate dall’Agente della Riscossione in misura pari a un decimo per importi fino a 2.000 euro e in misura pari a un settimo per importi fino a 5.000 euro. Per i salari e stipendi superiori a 5.000 opera l’art. 545 c.p.c., il quale impone la misura di pignorabilità pari a un quinto.
a cura di:
dott.ssa Elisa Pistore
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 6 anno 2013