Le misure agevolative per la realizzazione di opere infrastrutturali introdotte dalla Legge di stabilità 2012 e rese operative dalle Linee guida del Cipe si configurano come strumento per far fronte alle criticità della finanza pubblica, in quanto consentono al soggetto pubblico di evitare il pagamento immediato del contributo a fondo perduto che verrà erogato nel tempo sotto forma di riduzione di versamenti di imposte.
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2013 delle Linee Guida del CIPE (delibera n.1 del 18 febbraio 2013) ha reso operative le previsioni normative contenute nell’art. 18 della Legge di stabilità 2012 (legge n. 183/2011), dirette a favorire la realizzazione di infrastrutture strategiche con il sistema della finanza di progetto.
Destinatari delle agevolazioni sono le società di progetto previste dall’art. 156 del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ed i soggetti aggiudicatari delle diverse tipologie di contratto di partenariato pubblico-privato, compresi i concessionari di lavori pubblici.
Il citato articolo 18 prevede che il contributo a fondo perduto erogato dal soggetto pubblico per garantire il raggiungimento dell’equilibrio del Piano economico-finanziario, sia sostituito, in tutto o in parte, da tre diverse agevolazioni che possono essere utilizzate anche cumulativamente dalle imprese affidatarie di una concessione di costruzione e gestione di opere infrastrutturali.
Gli sconti fiscali in oggetto sono rappresentati dalla compensazione del suddetto contributo con le imposte sui redditi, l’Irap o il credito IVA generati durante il periodo di concessione, ovvero dal riconoscimento al concessionario di un contributo in conto esercizio pari all’ammontare del canone di concessione.
I predetti incentivi possono essere concessi a nuove infrastrutture di interesse strategico nazionale ancora da realizzare per le quali non sussiste la sostenibilità economica, nonché ad infrastrutture già affidate (ossia quelle per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012 – 19 dicembre 2012- sia stata approvata la convenzione di concessione) o in corso di affidamento (per le quali al 19 dicembre 2012 è già stato pubblicato il bando di gara) nel caso in cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico-finanziario.
Vengono invece escluse da tali agevolazioni le opere già realizzate ed entrate in esercizio.
L’importo del contributo pubblico a fondo perduto ed i termini e le modalità di utilizzo degli incentivi sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario e successivamente riportati nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
In ogni caso la misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure agevolative (entrambi espressi in termini di valore attuale), non può superare il 50% del costo dell’investimento.
In particolare, per le nuove opere l’importo del contributo pubblico è posto a base di gara per l’individuazione del concessionario; la valutazione delle proposte avverrà quindi sulla base della loro capacità di ridurre l’apporto di denaro pubblico.
Per le opere in corso di affidamento, invece, l’eventuale contributo pubblico è determinato con una delibera del Cipe che deve essere emanata prima dell’approvazione della convenzione in concessione.
Se l’aggiudicazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della Legge sviluppo bis 221/2012 (2 gennaio 2013), il contributo pubblico e le misure di ripristino del piano economico-finanziario sono proposte dall’aggiudicatore su richiesta dell’aggiudicatario e devono essere valutate e deliberate dal Cipe.
A tal proposito le linee guida stabiliscono che la richiesta dell’aggiudicatario debba contenere tre diverse forme del piano finanziario: oltre al piano economico finanziario regolatorio (PFR) base, in cui è previsto il contributo pubblico a fondo perduto che concorre o dovrebbe concorrere al finanziamento dell’opera così come individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viene previsto un piano economico finanziario regolatorio defiscalizzato ottenuto sostituendo in tutto o in parte il contributo a fondo perduto con le misure agevolative e lasciando invariate le ipotesi del PFR base e, infine, un piano economico finanziario defiscalizzato contenente le proiezioni economico-finanziarie derivanti dal PFR defiscalizzato.
Ciascun piano deve essere accompagnato da una relazione che illustri le variabili considerate ai fini della redazione del Piano (la misura e la dinamica delle poste figurative, il valore del costo medio ponderato del capitale, i volumi di traffico e la sostenibilità della dinamica tariffaria), i parametri minimi di finanziabilità e redditività, nonché le ipotesi di rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario.
In occasione dell’aggiornamento quinquennale o della revisione del PEF e del PFR si procede quindi a verificare la congruità delle agevolazioni previste mediante la verifica del calcolo del costo medio ponderato del capitale investito ed eventualmente del premio per il rischio indicati nel contratto di concessione; è inoltre consentita la rideterminazione delle misure di agevolazione sulla base dei valori consuntivati nel periodo regolatorio precedente, anche alla luce delle stime di traffico registrate nel medesimo periodo.
Il rischio di costruzione a carico del concessionario rimane comunque escluso dalla procedura di aggiornamento e revisione: le misure agevolative non possono essere riviste per compensare gli eventuali incrementi del costo dell’investimento rispetto all’ammontare previsto in sede di assegnazione del contributo a fondo perduto e delle misure di defiscalizzazione.
Le linee guida prevedono infine l’obbligo di stipulare il contratto di finanziamento bancario entro dodici mesi dalla data di approvazione del progetto definitivo, pena la risoluzione del contratto di concessione. Qualora questa eventualità dovesse verificarsi, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.
Pur risultando ormai chiara la disciplina alla base della “defiscalizzazione” della finanza di progetto, ben più problematica si presenta la sua applicazione: il contributo pubblico originariamente anticipato dalla pubblica amministrazione viene infatti sostituito con sgravi fiscali da spalmare per 20 o 30 anni, comportando per il concessionario privato uno sforzo considerevole nell’anticipare la quota pubblica aumentando il debito e gli oneri finanziari ad esso connessi e, più in generale, aggravando maggiormente il rischio economico-finanziario a suo carico.
a cura di:
dott.ssa Alice Tuccillo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 5 anno 2013