Il D.Lgs. 21.2.2014 n. 21, pubblicato in G.U. 11.3.2014 - di recepimento della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori (“consumer rights”) - è intervenuto in maniera incisiva sul Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2205), riscrivendone l’intero capo I del titolo III, Parte III, originariamente dedicato ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali ed ai contratti a distanza. Le nuove disposizioni entreranno in vigore il prossimo 13 giugno.
Fra le principali novità rispetto alla presente stesura si possono evidenziare le seguenti:
Evidenziate tali più significative novità, si può ora dar conto della disciplina dei contratti a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali quale risultante dal nuovo articolato.
È innanzitutto previsto che il professionista dia al consumatore, oltre alle informazioni previste in via generale per tutti i contratti di consumo (di cui si è detto sopra), ulteriori informazioni aggiuntive fra le quali: l’indirizzo cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami, se diverso dalla sede del professionista; le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali; l’esistenza del diritto di recesso, i suoi termini e modalità di esercizio e le sue conseguenze; la possibilità, se esistente, di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo.
In linea generale, tali informazioni devono essere fornite su supporto cartaceo o su altro supporto durevole prima che il consumatore sia vincolato dal contratto.
Sono tuttavia previste alcune deroghe in relazione a particolari fattispecie che, nella prassi, poco si prestano ad eccessive formalità; ad esempio, nel caso in cui il professionista venga chiamato al domicilio del consumatore per riparazioni o manutenzioni di importo inferiore ai 200 euro (v. ad es. l’idraulico), egli può limitarsi in prima battuta a fornire soltanto alcune delle informazioni di cui si è detto (quali, ad esempio, la sua identità e la sua sede), restando peraltro obbligato ad inserire tutte le medesime informazioni nella successiva conferma di contratto; nel caso in cui le negoziazioni avvengano telefonicamente, il professionista può fornire a voce le informazioni previste dalla normativa (purché con linguaggio semplice e comprensibile), fatto salvo l’obbligo di fornire per iscritto tali informazioni nella successiva conferma del contratto, che deve essere inviata al cliente entro un termine ragionevole dalla negoziazione telefonica, ed al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che abbia inizio l’esecuzione del servizio (è importante sottolineare che, comunque, il cliente è vincolato dal contratto solo dopo avere sottoscritto tale conferma).
Per quanto riguarda il diritto di recesso spettante al consumatore, si è già anticipato che esso può essere esercitato nel termine di 14 giorni (non più 10), decorrenti: a) nel caso di contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi, dal giorno della conclusione del contratto (che, nel caso di contratto conclusi telefonicamente, si è già detto corrispondere alla sottoscrizione, da parte del cliente, della conferma del contratto concluso a distanza); b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni.
Nell’ipotesi in cui il professionista, violando gli obblighi di informazione a suo carico, abbia omesso, nella fase pre-contrattuale, di informare il cliente circa l’esistenza, i termini e le modalità di esercizio del recesso, il termine a disposizione del consumatore viene elevato a dodici mesi decorrenti dalla fine del periodo di recesso iniziale (risultando quindi pari a dodici mesi e 14 giorni dalla conclusione del contratto di servizi o dal ricevimento dei beni acquistati). Se l’informativa in ordine al diritto di recesso viene fornita durante i primi dodici mesi, il periodo a disposizione del consumatore per l’esercizio del diritto è di 14 giorni dal ricevimento delle informazioni.
Il diritto di recesso può essere esercitato, in via alternativa, inviando al professionista il “modulo-tipo” proposto dal D.Lgs. 21/2014, ovvero mediante una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della decisione di sciogliersi dal contratto.
Nella pendenza del termine per l’esercizio del recesso, il contratto può naturalmente avere esecuzione: nella vendita di beni, attraverso la consegna degli stessi al consumatore, ed il pagamento del relativo prezzo al professionista; nella prestazione di servizi, attraverso l’attivazione/inizio di tali servizi ed il pagamento del relativo corrispettivo.
Una volta esercitato il recesso da parte del cliente (e comunque entro il termine di 14 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione), il professionista è tenuto a rimborsare al consumatore ogni pagamento da questi eseguito, comprensivo anche delle eventuali spese di consegna, mentre il cliente (nello stesso termine di 14 giorni) deve restituire i beni, sostenendo solo il costo diretto della restituzione, senza spese o esborsi supplementari; a favore del professionista è peraltro prevista la possibilità di trattenere il rimborso sino a che non gli siano restituiti i beni.
Nel caso di contratto di servizi, di cui già sia iniziata l’esecuzione al momento del recesso, il consumatore deve corrispondere al professionista un importo proporzionale al servizio prestato, calcolato sulla base del prezzo totale stabilito in contratto.
La legge prevede delle eccezioni al diritto di recesso (ossia dei casi in cui tale diritto non spetta al consumatore).
Fra tali eccezioni, si annoverano:
Infine viene ribadita, per le controversie fra professionista e consumatore inerenti l’applicazione delle nuove disposizioni, la competenza esclusiva ed inderogabile del Giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
Resta quindi da verificare se ed in che misura le nuove disposizioni, caratterizzate da un indubbio aggravio degli obblighi a carico del professionista, si riveleranno adeguate a salvaguardare, in maniera più efficace rispetto al passato, gli interessi del consumatore, che viene tutelato - nell’intenzione del legislatore, comunitario prima ancora che nazionale - quale parte “debole” del rapporto.
a cura di:
Avv. Giacomo Olivati
pubblicato su:
C&S Informa, volume 15, numero 2 anno 2014