La revoca di uno o più membri dell’organo amministrativo della società è un evento traumatico di un disagio endosocietario che potrebbe non restare confinato al perimetro della società stessa, vista la possibilità di adire l’autorità giudiziaria sia da parte sia dei soci per ottenere un provvedimento di rimozione, sia degli amministratori per il ristoro del danno economico eventualmente patito.
La revoca dell’amministratore di società è una cessazione prematura del mandato conferito allo stesso.
Le motivazioni possono essere gravi e, pertanto, appare scontata la rimozione del consigliere interessato, in presenza di commissione di illeciti o di danno per la società, ma può trattarsi di motivazioni collegate al riscontro di un allontanamento dell’attività di gestione dalle strategie e/o dalle linee guida dettate all’organo amministrativo dal gruppo di maggioranza dei soci e, pertanto, esprimono l’insoddisfazione delle modalità di conduzione della gestione.
Sul tema, la dottrina e la giurisprudenza hanno ampiamente dibattuto in merito alla natura ed ai confini della facoltà di revoca da parte dei soci di capitale, considerato che il Codice Civile prevede in determinati casi particolarmente gravi l’intervento dell’Autorità giudiziaria con potere di quest’ultima di revocare il membro – o più membri- e nominare un amministratore giudiziario.
Ma andiamo con ordine, distinguendo tra società per azioni e s.r.l..
Società per azioni - Nelle società per azioni, il potere di revocare uno o più membri dell’organo amministrativo è esplicitamente normato dall’art. 2383 3^ comma del C.C.: trattasi di un potere spettante all’assemblea in sede ordinaria, inderogabile ad altri organi e/o soggetti. La decisione è discrezionale (ad nutum), liberamente adottabile senza limiti né di tempo né di diritti dell’amministratore, unilaterale nel senso che non è riconosciuto all’amministratore destinatario della revoca alcun potere di opporsi alla decisione.
Da ciò discende che la revoca è legittima senza necessità di indagare l’esistenza o meno di una giusta causa di rimozione dal mandato: non è necessario che si verifichino, come più sopra indicato, degli inadempimenti o dei comportamenti illegittimi del delegato nell’esecuzione dei compiti attribuiti, né che sia rilevato un danno diretto e concreto per la società; l’unico limite civilisticamente riconosciuto che conferisce all’amministratore rimosso un qualche diritto è la pretesa di chiedere il risarcimento dei danni quando la revoca avvenga senza motivo giustificato o giustificabile in punto di legge.
Stante la sua natura di atto non motivato, l’adozione della decisione può avvenire anche se la questione non sia stata posta all’ordine del giorno dell’assemblea chiamata alla delibera, sicchè quest’ultima non potrà essere impugnata da alcuno.
Per inciso, qualche riflessione ulteriore si è posta in merito alla clausola statutaria “simul stabunt simul cadent”, se possa essere considerata revoca indiretta degli amministratori, con conseguente deroga dei poteri spettanti all’assemblea.
Il tema è stato trattato dalla Corte di Cassazione (Cass. 97/8612, Cass. 90/2197), la quale ha considerato legittima la clausola in discorso ed ha escluso ogni natura di revoca indiretta dei consiglieri: una clausola di tal fatta è legittima e non può essere considerata una deroga alla regola generale per cui la revoca spetta solo all’assemblea dei soci, che resta titolare del diritto di confermare gli amministratori non cessati.
Accanto alla fattispecie della revoca a mezzo delibera dell’assemblea ordinaria, il Codice Civile contempla altre 2 fattispecie di revoca di amministratori di s.p.a..
La prima è ope legis, in quanto derivante e connessa all’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea in sede ordinaria, purchè adottata con il voto favorevole di azionisti che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale, a sensi dell’art. 2393, 5^ comma del C.C..
Trattasi di una revoca d’ufficio, pertanto, una volta deliberata l’azione di responsabilità nei confronti del soggetto destinatario, la medesima assemblea nella medesima sede provvederà alla nomina in sostituzione, od alla riduzione del numero dei consiglieri.
La seconda fattispecie di revoca in oggetto afferisce ai casi più gravi emersi in occasione di un controllo giudiziario richiesto dal 10% almeno degli azionisti (5% se la società è quotata) che abbiano adìto le vie giudiziarie in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità che possano arrecare danno alla società.
In tal caso, a sensi dell’art. 2409, 4^ comma C.C., se il Tribunale riscontra le irregolarità, ha il potere di revocare gli amministratori con propria ordinanza e di nominare un amministratore giudiziario.
Per completezza, si precisa che la decadenza che consegue alla revoca non giudiziaria e anche se d’ufficio, ha effetto immediato, e non implica mai la prorogatio del revocato fino a sua sostituzione.
Società a responsabilità limitata - Nelle società a responsabilità limitata, la revoca dell’amministratore assume connotati differenti, in coerenza con tutto il nuovo impianto normativo, improntato a privilegiare l’autonomia privata sulla disciplina codicistica.
Si ricorda che, a differenza che negli organi amministrativi delle s.p.a., ove i membri sono nominati per un termine massimo di 3 esercizi, nella s.r.l. l’amministratore può essere a tempo indeterminato.
In tale ambito, la revoca degli amministratori afferisce ad una problematica di tipo organizzativo, lasciando ai soci in sede di elaborazione dello statuto la regolamentazione delle modalità e condizioni di cessazione dall’incarico.
In assenza di disposizioni statutarie ad hoc, occorrerà ricorrere all’art. 2476 C.C. che contiene prescrizioni di revoca in presenza di determinate condizioni (gravi irregolarità riscontrate), ed alle analogie con la disciplina della s.p.a. e delle società di persone, per ricostruire le modalità e le condizioni in presenza delle quali l’assemblea dei soci possa revocare il mandato di amministrazione.
Se si considera che la s.r.l. è collocata nell’ambito delle società di capitali, e che, pertanto, l’analogia con la disciplina delle s.p.a. è plausibile quando la s.r.l. abbia un connotato capitalistico, si possono riconoscere come possibili le fattispecie tipiche di revoca degli amministratori già analizzate per le s.p.a..
La revoca ad nutum sarà sempre possibile con deliberazione dell’organo assembleare, ma anche mediante consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto(1); questa tipologia di revoca farà sorgere, a carico della società, l’obbligo di risarcire i danni all’amministratore revocato senza giusta causa.
Nella s.r.l. con connotato personalistico, è plausibile l’analogia con la disciplina delle società di persone ed in tal caso non vi sono dubbi(2) sulla revocabilità dell’amministratore nominato con atto diverso dall’atto costitutivo.
Se l’amministratore, invece, è nominato nell’atto costitutivo, occorrerà una giusta causa quale condizione per l’efficacia della revoca ex art. 2259, 1^ C.C..
E’ previsto, inoltre, che ciascun socio possa adire il Tribunale per chiedere l’adozione di un provvedimento cautelare di rimozione dal mandato.
L’intervento dell’Autorità giudiziaria per la revoca è solo in via cautelativa ex art. art. 2476, 3^ comma C.C. : l’articolo citato, peraltro, coniuga la “giusta causa” al compimento di gravi irregolarità da parte dell’amministratore stesso, sicchè la posizione di socio nelle s.r.l. appare fortemente penalizzata rispetto a quella del socio di s.p.a. o di società personali.
Ciò pone all’attenzione che nelle s.r.l., a differenza che nelle s.p.a., l’istituto della revoca è strettamente intrecciato con l’azione di responsabilità a carico dell’amministratore, vòlta al risarcimento del danno, e rafforzata da uno strumento di tutela tipico che è la revoca degli amministratori, espressamente qualificata come cautelare.
Per come è impostata la norma contenuta nell’art. 2476 CC, le gravi irregolarità sulla scorta delle quali può essere emesso il provvedimento di rimozione presuppongono che il socio di s.r.l. fornisca la prova delle stesse e che il Tribunale valuti la fondatezza delle stesse con possibilità di rigetto della richiesta di revoca e di conseguente disposizione di risarcimento del danno a favore dell’amministratore per il pregiudizio arrecatogli.
E’ interessante, infine, notare che l’art. 2476 CC evidenzia un collegamento tra le 2 azioni giudiziarie, quali l’azione di responsabilità e l’azione di rimozione cautelare: la concessione del provvedimento cautelare di revoca deve essere integrata dalla dimostrazione del danno, attuale o potenziale, dell’irregolarità commessa dall’amministratore (3)
(1) C. Conforti “Nomina e revoca degli amministratori di società” ed. Giuffrè 2007, pag. 643.
(2) C. Conforti “Nomina e revoca degli amministratori di società” ed. Giuffrè 2007, pag. 644.
(3) Tribunale di Roma, 6 giugno 2004.
a cura di:
dott.ssa Anna Domenighini
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 7 anno 2013