La prescrizione del diritto alla restituzione degli interessi anatocistici

Temi e Contributi
20/02/2011

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in tema di interessi anatocistici, sotto il particolare profilo della prescrizione del diritto del cliente alla restituzione di quanto indebitamente versato a tale titolo, riaffermando un principio che, per quanto già sancito in decisioni più risalenti (cfr. Cass. Sentt. nn. 10127/2005; 222/1984), era stato successivamente disatteso da una parte della Giurisprudenza di Merito.

Il tema trattato nuovamente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418 del 23.11 – 2.12.2010 è ora di particolare attualità, posto che, successivamente alla sua pronuncia, il legislatore è intervenuto inserendo nella legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe” (D.L. 29.12.2010 n. 225) una norma che, di fatto, vale a neutralizzarne l’impatto sfavorevole sugli istituti di credito.

In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza oggetto del presente articolo, afferma che “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausola che preveda la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a tale titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui sia stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”.

In sostanza, la Corte ha affermato che, laddove sul conto corrente siano stati addebitati interessi non dovuti perché contrari al divieto del c.d. anatocismo, la prescrizione del diritto del cliente ad ottenere il rimborso dei relativi importi dovrebbe decorrere dalla chiusura del conto – corrente (rectius: dal pagamento del saldo di chiusura), e non dal momento in cui tali interessi siano stati (indebitamente) addebitati al correntista.

Per meglio comprendere la portata degli effetti negativi che il principio affermato dalla Corte avrebbe prodotto sul sistema bancario (ove non fosse intervenuto il Parlamento con l’approvazione della norma di cui si dirà infra), è necessario svolgere brevi cenni sul tema degli interessi anatocistici.

Per anatocismo si intende la prassi, invalsa nel settore bancario, di operare la capitalizzazione degli interessi a credito o a debito del cliente: attraverso l’anatocismo, in sostanza, gli interessi maturati sulle somme a debito o a credito del cliente si sommano con il capitale, divenendo a loro volta produttivi di ulteriori interessi al tasso predeterminato dalle condizioni contrattuali.

Sino al 2000 la generalità delle banche operava la capitalizzazione con frequenza trimestrale sulle somme a debito del cliente, e con frequenza annuale sulle somme di cui il cliente fosse creditore (il che si traduceva in un vantaggio per le banche, che potevano contare su una capitalizzazione più favorevole rispetto a quella prevista per il correntista).

Tale prassi era da più parti giudicata illegittima per violazione dell’art. 1283 c.c., che prevedeva (e tutt’ora prevede) che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”.

Le banche difendevano la correttezza del loro operato, ma venivano autorevolmente contraddette anche dalla Corte di Cassazione, che a più riprese sanciva la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del cliente (cfr. ex pluribus Sentt. 2374/99, 30096/99, 12507/99).

Nell’agosto del 1999 dovette dunque intervenire il Legislatore, affidando al CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) il compito di determinare le modalità ed i criteri cui le banche avrebbero dovuto attenersi in tema di anatocismo, e fissando comunque il principio che nelle operazioni in conto corrente deve essere “assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.

Il CICR, recependo tale principio, con delibera del 9.2.2000 stabiliva che le clausole di capitalizzazione degli interessi, previste nei contratti di conto corrente di futura stipulazione, fossero valide a condizione che: a) prevedessero la stessa periodicità per il conteggio degli interessi creditori e debitori; b) fossero specificamente approvate per iscritto dal cliente (con doppia sottoscrizione ai sensi dell’art. 1241 c.c.).

Per quanto attiene ai contratti già in corso al momento di pubblicazione della delibera, quest’ultima prevedeva che essi dovessero essere adeguati (con previsione di uguale periodicità di capitalizzazione) entro il 30 giugno 2000 (adeguamento che doveva avvenire con la pubblicazione, ad opera delle banche, delle nuove condizioni contrattuali nella Gazzetta Ufficiale).

La generalità delle banche si è adeguata alle previsioni della delibera CICR, sicché è possibile affermare, in via generale (e salvo particolari vizi dei singoli contratti stipulati con i clienti), la legittimità della capitalizzazione operata dalle banche dal giugno del 2000 in poi.

Per quanto attiene la capitalizzazione operata antecedentemente a tale data, invece, essa deve comunque ritenersi illegittima, e dunque tale da conferire al cliente il diritto alla restituzione degli importi indebitamente conteggiati a suo carico a titolo di interessi anatocistici.

Ed è proprio di tale diritto che si è occupata la Cassazione, nella recente pronuncia a sezioni unite: prevedendo che il termine (decennale) di prescrizione del diritto in questione decorra non dall’addebito in conto corrente degli interessi illegittimamente capitalizzati, ma dalla chiusura del conto, la Cassazione aveva inteso assicurare ai clienti (che non avessero ancora chiuso il conto corrente, o lo avessero chiuso da meno di 10 anni), la possibilità di recuperare le somme loro illegittimamente addebitate sin dalla data di apertura del conto, anche qualora essa si collocasse in epoca ben più risalente rispetto al 2000 (per esemplificare il pensiero della Suprema Corte, il titolare di un conto corrente acceso nel 1980 e chiuso nel maggio 2010, avrebbe avuto tempo sino al maggio 2020 per recuperare gli interessi anatocistici indebitamente conteggiati dall’apertura del conto sino al giugno 2000, epoca dalla quale deve ritenersi legittima l’applicazione dell’anatocismo).

È dunque evidente la ragione dell’acceso dibattito che ha accompagnato la scelta del Parlamento di inserire, in sede di conversione del c.d. “decreto milleproroghe”, una norma che, contraddicendo il principio affermato dalla sentenza in commento, prevede che i termini di prescrizione “relativi ai diritti nascenti dalle annotazioni in conto inizia a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ” (cfr. art. 2, comma 61, D.L. 29.12.2010 n. 225, come modificato dalla Legge n. 10 del 26.2.2011).

In forza della nuova disposizione, la possibilità per i clienti di vedersi restituito dalle banche quanto illegittimamente versato a titolo di interessi anatocistici, viene radicalmente compromessa: in applicazione della norma in esame, infatti, le azioni dei correntisti per la restituzione degli interessi indebitamente conteggiati dagli istituti di credito (sino al giugno 2000) devono infatti considerarsi già prescritte (e dunque non più utilmente esercitabili), a decorrere dal giugno 2010.

La partita, tuttavia, non può ad oggi considerarsi conclusa: è di questi giorni la notizia che il Tribunale di Benevento, impegnato a decidere una controversia promossa da un correntista contro il proprio istituto di credito appunto per la restituzione degli interessi indebitamente versati, ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale questione di legittimità della nuova norma, per contrasto, fra l’altro, con i “principi di tutela del risparmio delle famiglie e delle imprese” scolpiti negli artt. 41 e 47 della Costituzione (cfr. ordinanza di remissione Trib. Benevento del 10.3.2011).

Non resta dunque che attendere la pronuncia della Corte Costituzionale: se questa dovesse sancire l’illegittimità della norma da ultimo approvata, riprenderebbe vigore l’insegnamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010, secondo cui il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di chiusura del conto corrente (e non da quella dell’annotazione degli interessi indebitamente conteggiati); col che verrebbero rimessi in corsa i correntisti con conto corrente ancora aperto o chiuso da meno di dieci anni, che (appunto nel termine di 10 anni dalla chiusura) potrebbero richiedere il rimborso delle somme loro illegittimamente addebitate.

In tale situazione di incertezza, è comunque consigliabile, a chi abbia chiuso il proprio conto corrente da meno di dieci anni, e ritenga gli siano stati addebitati importi non dovuti, inviare alla banca una diffida di restituzione che valga ad interrompere il corso della prescrizione (dalla ricezione della diffida, decorrerà un nuovo termine di prescrizione decennale). 

a cura di: 

avv. Giacomo Olivati 

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12,  numero 2 anno 2011