Volendo partire dalla definizione di ciò che l’Agenzia delle Entrate definisce “Tax Compliance”, sottolineiamo che la stessa ha via via rivisto nel corso del tempo l’attività di controllo finalizzata alla verifica del corretto adempimento degli obblighi fiscali dei contribuenti, finalizzandola a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l’adempimento spontaneo del contribuente.
L’Agenzia delle Entrate adotta infatti diversi strumenti di controllo: i controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni fiscali, gli inviti al contraddittorio e i questionari, le attività istruttorie esterne (per esempio, controlli mirati e verifiche fiscali), le indagini finanziarie, l’attività di tutoraggio nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, ecc.
Se si arriva alla formalizzazione di un avviso di accertamento ciò avviene quale formalizzazione di una rettifica della posizione reddituale del contribuente a chiusura del controllo quale risultato dell’attività di istruttoria, svolta sia presso il contribuente (verifiche, ispezioni, accessi, richieste di documenti, questionari, ecc.) oppure dagli elementi in possesso dell’Agenzia delle Entrate (dichiarazioni, atti registrati, comunicazioni varie).
Con l’introduzione del DL 193/2016 a partire dall’1.1.2017 l’Agenzia delle Entrate potrà contare su una maggiore e dettagliata massa di informazioni con tutti gli elementi rilevanti in primis ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto: infatti ora i soggetti passivi IVA hanno l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del DPR n.633/1972, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Dall’esame della struttura dei dati previste dal provvedimento Ag Entrate del 28.10.2016 per la trasmissione obbligatoria a sensi del DL 193/2016 si evince agevolmente che la struttura e il grado di dettaglio dei dati da inserire nel tracciato Xml (eXtensible Markup Language - metalinguaggio per la definizione di linguaggi di markup, ovvero un linguaggio marcatore basato su un meccanismo sintattico che consente di definire e controllare il significato degli elementi contenuti in un documento o in un testo) sono analoghi a quanto già da tempo previsto dal tracciato Xml obbligatorio per le fatture elettroniche PA e ora anche B2B.
Cosa significa tutto questo? … semplicemente che l’esibizione di un registro IVA, in cui trova trascrizione in ciascuna riga un documento fattura, non ha più un grande interesse per il Fisco…. ovviamente da quando comincerà a ricevere tutti i dati di dettaglio di tutte le fatture in formati Xml interpoerabili!
Da un lato il meccanismo perfettamente oliato del Sistema di Interscambio di Ag. Entrate, che è in grado di rendere interoperabili e di conservare tutti i dati che riceverà a partire da quest’anno dai nuovi adempimenti obbligatori delle trasmissioni delle fatture emesse e ricevute siano esse inviate tramite Entratel (scenario standard ex DL 193/2016) o tramite Sistema d’Interscambio (scenario opzionale ex DLgs 127/2015), e dall’altro lato la possibilità di dare certezza al momento di emissione/ricezione delle fatture emesse, anche al fine di scongiurare il rischio di sanzioni, utilizzando volontariamente in determinati casi lo stesso Sistema di Interscambio per notificare le fatture ai vari clienti attraverso la fatturazione elettronica B2B.
Perché dobbiamo prestare attenzione alle possibili sanzioni? Perché l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le risultanze dell'esame dei dati trasmessi e le valutazioni concernenti la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nelle comunicazioni medesimi. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente ne sarà tempestivamente informato dell'esito. Il contribuente potrà quindi fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto: infatti in presenza di errori si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna “fattura errata”, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Quando si configura il possibile errore ad esempio nei dati di una fattura emessa? Non certo e non solo quando qualcosa è andato storto nella codifica delle informazioni nel tracciato ma soprattutto in tutti i casi in cui i dati delle fatture emesse dal soggetto A verso B (dati Xml DTE – fatture emesse), non trovano corrispondenza nei dati delle Fatture Ricevute e Registrate del soggetto B (dati Xml DTR – fatture ricevute) e non vi sono state successive trasmissioni di annullamento dei dati precedentemente inviati (dati Xml ANN). Pertanto la casistica di errore da guardare con maggiore attenzione è relativa ai casi in cui il mio destinatario fattura per qualche motivo non inserisce i dati della fattura ricevuta e registrata nel corrispondente tracciato Xml DTR del periodo. Come ci si prepara a difendersi quindi nei casi di richieste di chiarimento dal Fisco per anomalie simili? Sicuramente dimostrare che la fattura è stata emessa e notificata correttamente sarà un grosso aiuto e anche monitorare direttamente sul sistema di interscambio tutti i dati disponibili sarà un’abitudine che presto tutti i contribuenti assumeranno.
La modalità di consultazione dei dati disponibili sul Sistema di Interscambio sono derivati da:
Si tenga presente che i dati relativi alla medesima fattura potrebbero essere trasmessi sia come file fattura attraverso il Sistema di Interscambio, sia con i file dati fattura dal cedente e/o dal cessionario.
L’utente può consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e, se ha esercitato l’opzione di cui all’art. 1, comma 3 del d.lgs. 127/15, le informazioni che egli stesso ha inviato.
Le funzionalità di consultazione presentano inizialmente all’utente un prospetto riepilogativo del periodo temporale più recente , con i numeri complessivi delle fatture del periodo, distinte tra emesse, ricevute ed in relazione al ruolo di fornitore o cliente; dal prospetto – che può essere aggiornato in relazione ad ulteriori periodi temporali d’interesse per l’utente - si possono visualizzare con successive selezioni le tabelle che elencano i principali dati delle singole fatture, quindi i dettagli di ciascuna fattura. L’utente dispone, inoltre, di funzioni di ricerca, che in virtù di opportuni criteri di filtro (arco temporale di emissione, intervallo di importo, soggetto terzo coinvolto), consentono di individuare gruppi di fatture omogenee, di cui visualizzare i principali dati e, se d’interesse, i dettagli relativi alla singola fattura.
Preme ricordare che in caso di opzione per l’adesione al regime previsto dal Dlgs 127/2015, la diponibilità del Sistema di interscambio di veicolare in invio e ricezione le fatture elettroniche B2B di fatto scongiura la necessità di inviare di tali fatture i “dati fatture”, altrimenti obbligatori, e tutto questo è possibile grazie all’analoga struttura Xml che è prevista sia per le Fatture elettroniche (sia PA che B2B) che i ‘dati fattura’ obbligatori anche a sensi del Dl 193/2016.
NB In specifiche circostanze e sicuramente per la fatturazione verso clienti nazionali o ricevuta da fornitori nazionali, la prassi di utilizzare sistematicamente il sistema di interscambio per veicolare le fatture elettroniche, consentendo anche di ridurre sensibilmente la mole di invii ‘dati fatture” altrimenti obbligatori, sarà sempre più diffusa, soprattutto con riferimento alle realtà di minori dimensioni che sotto i 200 mila euro di volume di affari potranno anche non tenere la cd contabilità IVA, come previsto espressamente dal Dlgs 127/2015.
Dietro alla suddetta profonda innovazione di adempimenti IVA, se da un lato non si devono nasconderne i rischi, si intravedono peraltro ampi spazi di opportunità per le aziende di ogni dimensione nell’ottica di:
Quali sono i veri rischi della nuova Tax Compliance IVA? Essenzialmente legati all’eventuale inerzia delle aziende nel rivedere profondamente le dinamiche dei processi contabili e amministrativi, che invece si impongono fin dal momento di:
E’ iniziata quindi una nuova era, basata sull’esperienza virtuosa della Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la Pubblica Amministrazione e ora con tutto quanto sopra descritto…… la stampa dei registri IVA su un supporto cartaceo presso la sede legale di un’azienda perderà presto di significato!
a cura di:
dott. Andrea Cortellazzo