L'agenzia fornisce gli strumenti operativi per beneficiare delle agevolazioni per le reti d'imprese

Temi e Contributi
19/05/2011

Con il decreto 25 febbraio 2011 in tema di asseverazione del programma di rete e con i tre provvedimenti del 14 aprile 2011, funzionali alla richiesta di agevolazione fiscale, si completa il quadro normativo sulle reti d’impresa. Con la C.M. 15/E del 14 aprile 2011, poi, l’Agenzia fa chiarezza su molti dei dubbi sorti in questi mesi sui contratti di rete e sui vantaggi fiscali correlati.

Ricordiamo che il contratto di rete, definito dall’art. 3 del D.L. 5/2009 e da ultimo dall’art.42 del D.L. 31 maggio 2010, n.78, è uno strumento attraverso il quale più imprenditori collaborano con lo “scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. Tale cooperazione si basa su un programma comune di rete con cui gli imprenditori stabiliscono i diritti e gli obblighi di ciascuno. “Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.

Il 2011 ha visto decollare lo strumento dei contratti di rete, complice una migliore definizione dei “vantaggi fiscali” citati nell’art.42 del D.L. 31-05-2010, n. 78[1]. L’agevolazione, lo ricordiamo, consiste in un regime di sospensione d’imposta per gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune di rete. Detto beneficio spetta a condizione che le somme accantonate siano destinate al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare per realizzare entro l’esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma di rete. Il 26 gennaio la Commissione Europea ha sciolto le proprie riserve e si è espressa positivamente su questo beneficio fiscale, escludendo che lo stesso configuri un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Una volta sciolta anche quest’ultima riserva, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno messo a punto il kit di strumenti operativi necessari per prenotare il beneficio, che potrà essere goduto già in Unico 2011 con riferimento alla destinazione dell’utile del bilancio chiuso al 31.12.2010. Nel frattempo con il passare dei mesi aumenta il numero dei contratti di rete siglati in diversi settori, confermando l’interesse per l’istituto manifestato sin dall’inizio dagli operatori economici.

Per partecipare alla partita il giocatore ha bisogno di regole certe, quindi, stante il testo legislativo molto snello, l’Agenzia delle Entrate ha fissato alcuni punti fermi, fornendo la propria interpretazione nelle circolari 4/E del 15 febbraio 2011 e 15/E del 14 aprile 2011.
Un primo nodo sciolto dall’Agenzia si riferisce all’eventuale soggettività della rete, autonoma e distinta da quella delle imprese aderenti. I primi commentatori avevano sostenuto infatti che la rete costituisse da un lato un nuovo soggetto giuridico e dall’altro lato un nuovo soggetto passivo. Nella citata C.M. 4/E, al paragrafo 20, l’Agenzia sostiene invece la lettura opposta, dichiarando che “l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”.

Un secondo chiarimento arriva con riferimento al tetto di un milione di euro posto dalla norma al beneficio fiscale di detassazione degli utili: nella C.M. 4/E l’Agenzia chiarisce che l’importo di 1.000.000 di euro stabilito per legge rappresenta l’importo massimo degli utili che non concorrono alla formazione del reddito e va inteso per ciascuna impresa partecipante (anche se la stessa aderisce a più di un contratto di rete) e per ciascun periodo d’imposta in cui è dato accesso all’agevolazione, fermo restando il limite complessivo di stanziamento di fondi stabilito in 20 milioni di euro per l’anno 2011 e in 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Viene confermata l’estraneità dell’IRAP dall’agevolazione in esame.

Con la C.M. 15/E, interamente dedicata alle reti di imprese, l’Agenzia entra nel vivo dell’incentivo e guida i contribuenti interessati nel percorso da seguire per godere della detassazione degli utili.
In primo luogo si conferma, ove fosse necessario, che “solo le imprese aderenti a contratti di rete che prevedano l’istituzione del fondo patrimoniale comune possono accedere all’agevolazione fiscale”. I presupposti previsti dalla norma si sostanziano quindi in:

  • adesione al contratto di rete, nelle forme prescritte dalla legge e con effetto dall’ultima delle iscrizioni prescritte a carico degli originari sottoscrittori;
  • accantonamento e destinazione dell’utile dell’esercizio;
  • asseverazione del programma di rete da parte degli organismi abilitati.

Per avere accesso al meccanismo agevolativo è sufficiente che i presupposti citati sussistano al momento di fruizione dell’agevolazione e quindi, in linea di massima, alla data di pagamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui gli utili si riferiscono, mentre la realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete può avvenire in un momento successivo, ma non oltre l’esercizio successivo a quello in cui si delibera la destinazione dell’utile. Come vedremo nel prosieguo, un timing particolare è stato concesso per il primo anno di applicazione del meccanismo agevolativo.
Considerata la lettera della norma e le risorse stanziate, l’agevolazione si applica di fatto agli utili accantonati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2012.

Con riferimento alle imprese interessate all’agevolazione, l’Agenzia chiarisce che vi avrà accesso sia chi sottoscrive il contratto di rete originario, sia chi vi aderisce successivamente, ammettendo sia le imprese residenti, sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti, e non escludendo né gli imprenditori individuali, né le società di persone. Per i soggetti in contabilità semplificata la destinazione a riserva dell’utile dell’esercizio e le vicende della riserva dovranno risultare da un apposito prospetto.

L’asseverazione del programma comune di rete, che è condizione necessaria per la fruizione dell’incentivo fiscale, deve essere rilasciata da parte di “organismi espressione dell’associazionismo imprenditoriale” muniti dei requisiti fissati dal Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011. Si tratta degli “organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.836, espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e territori”. Le Confederazioni di rappresentanza datoriale citate dalla norma dovranno trasmettere all’Agenzia l’elenco e i dati degli organismi interessati, utilizzando le modalità stabilite dal Decreto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/34839 del 14 aprile 2011. L’Agenzia delle entrate sarà così in grado di pubblicare sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti abilitati a rilasciare l’asseverazione.
L’organismo adito da parte dell’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete ovvero dal rappresentante della rete ha tempo 30 giorni dalla richiesta per concedere l’asseverazione, una volta verificata da un lato la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dall’altro lato la rispondenza ai requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. Di fatto l’organismo verificherà l’esistenza degli elementi e requisiti fissati dal comma 4-ter dell’art. 3 del D.L. n. 5 del 2009 e comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta asseverazione, secondo le modalità e con i contenuti prescritti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/54949 del 14 aprile 2011.

Altra condizione per la fruizione dell’incentivo fiscale è che gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune siano effettivamente impiegati entro l’esercizio successivo per la realizzazione degli investimenti individuati dal programma comune di rete. L’interpretazione dell’Agenzia sul punto è ampia, potendosi considerare ammissibili, purché adeguatamente documentati:

  • i costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non);
  • i costi sostenuti per servizi;
  • i costi sostenuti per l’utilizzo di personale;
  • il costo figurativo relativo a beni, servizi e personale messi a disposizione dalle imprese aderenti al contratto di rete.

In relazione al termine per l’esecuzione degli investimenti, l’Agenzia precisa che si fa riferimento all’esercizio successivo a quello  in cui è assunta la delibera di accantonamento degli utili e non a quello di maturazione degli utili stessi. Di fatto, una società che il 30 aprile di quest’anno delibera di accantonare l’utile 2010, ha tempo fino al 31.12.2012 per impiegare queste risorse nella concreta effettuazione degli investimenti. L’agevolazione rimane acquisita anche se non vengono realizzati tutti gli investimenti previsti dal programma di rete, ritenendo sufficiente che vengano realizzati quelli corrispondenti agli utili accantonati.

Il beneficio della sospensione da imposta degli utili accantonati consiste in una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito d’impresa relativo al periodo cui si riferiscono gli utili stessi e di importo pari agli utili accantonati, al netto delle imposte di competenza. Di fatto, considerando i soggetti solari, per la destinazione del risultato del bilancio chiuso al 31.12.2010, deliberate nel 2011, la variazione in diminuzione viene operata nell’imponibile 2010 e indicata in Unico 2011 per il 2010. La ricaduta positiva potrà essere goduta esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati (nel nostro esempio, in sede di pagamento a giugno 2011 del saldo dell’imposta 2010).
Il beneficio viene meno in due casi: quando la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero nell’esercizio in cui viene meno l’adesione dell’impresa al contratto di rete, prima, precisa l’Agenzia, del completamento del programma. Questa apertura dell’Agenzia è di rilevante portata, in quanto apre la strada per acquisire il beneficio della sospensione d’imposta in via sostanzialmente definitiva. Infatti, dalla C.M. 15/E sembrerebbe evincersi che al completamento del programma comune, la restituzione del beneficio possa avere luogo solo ed esclusivamente nel caso in cui si utilizzi la riserva per scopi diversi dalla copertura delle perdite, senza peraltro che vi sia l’obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura delle perdite.

Da un punto di vista procedurale, l’impresa che voglia fruire dei vantaggi fiscali dovrà trasmettere telematicamente i dati richiesti con il modello RETI, approvato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 2011/31139 del 14 aprile 2011 dal 2 al 23 maggio 2011, 2012 e 2013, relativamente ai periodi d’imposta in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2010, 2011 e 2012. La trasmissione telematica deve essere eseguita con il software AgevolazioneReti, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Una volta acquisite tutte le richieste, sul sito dell’Agenzia verrà resa nota la percentuale massima spettante a ciascuna impresa richiedente, calcolata in base al rapporto tra i fondi stanziati e le prenotazioni avanzate, quindi adottando un metodo proporzionale.
Per il primo anno di applicazione della norma in esame, sarà sufficiente acquisire i seguenti elementi entro il 30 settembre 2011:

  • stipula del contratto di rete;
  • iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese;
  • asseverazione del programma comune di rete;
  • destinazione degli utili.  

Ai benefici propri del contratto di rete, si aggiunge così l’appeal fiscale. Restiamo ora in attesa di conoscere in concreto i vantaggi finanziari e amministrativi previsti dalla normativa vigente e, non ultimi, i vantaggi connessi all’accesso al credito, che sono stati fortemente voluti da Confindustria sin da quando il contratto di rete ha mosso i primi passi e di cui si sta occupando in questi mesi anche AIP (Associazione Italiana Politiche Industriali).


[1] Sul tema si vedano i seguenti articoli: “L’AGGREGAZIONE E LA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE”, CS Informa n.4 – Aprile 2010;  “RETI DI IMPRESE: IL CONTRATTO DI RETE”, CS Informa n.7 – Ottobre 2010; “I VANTAGGI FISCALI DEL FARE IMPRESA IN RETE”, CS Informa n. 9 - Dicembre 2010.


a cura di: 

dott.ssa Rita Nalli

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 4 anno 2011