Sempre più spesso, da ormai due anni a questa parte, le imprese si trovano ad aver a che fare con loro clienti e fornitori che ricorrono allo strumento del concordato cosiddetto “in bianco” o “con riserva” o “prenotativo”… e sempre più sovente richiedono ai propri consulenti informazioni riguardanti: la natura di questo istituto, la tipologia degli strumenti a disposizione per il recupero dei loro crediti, il modo in cui possono continuare a lavorare con queste imprese e se, in questo caso, il loro credito sorto nella fase del concordato “in bianco” è salvaguardato in qualche modo…..
L’intervento riformatore realizzatosi con il Decreto legge n. 83/12 (“Decreto Sviluppo”), convertito dalla Legge n. 134/12, ha avuto un particolare rilievo nella parte riservata al concordato preventivo, procedura concorsuale sulla quale da anni, ormai, (e segnatamente dal 2005, anno in cui è stata pubblicata la prima delle riforme dell’istituto) il legislatore investe, auspicandone l’utilizzo in funzione del risanamento dell'impresa in crisi. Le ragioni ed i contenuti della riforma risiedono nella volontà e nella necessità di rendere il concordato preventivo uno strumento agile ed efficacie nella prospettiva del risanamento.
In questa direzione, le modifiche introdotte all’art. 161 L.F. sono state finalizzate da un lato al perfezionamento della disciplina del concordato preventivo già esistente e dall’altro all’introduzione di un nuovo istituto: la domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”.
L’art. 161, sesto comma, L.F., nell’ultima versione, integrata anche con le modifiche apportate dal D.L. 69/2013, c.d. “Decreto del fare”, prevede che “l’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal Giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell’art. 182 bis, primo comma.”
La nuova norma ha lo scopo di consentire l’emersione tempestiva della crisi di impresa, dal momento che si autorizza il debitore a presentare il ricorso contenente la domanda per l’ammissione al concordato preventivo al manifestarsi dei primi segnali di crisi e successivamente di predisporre e depositare il piano e la proposta per i creditori entro il termine assegnato dal Tribunale a seguito di specifica richiesta dell’istante.
Ma quali sono gli effetti immediati della domanda di concordato in bianco per i creditori della società che l’ha depositata?
1. Il D. L. n. 83/12 ha introdotto l’obbligo per cui la domanda di concordato, sia essa “in bianco” o “piena”, debba essere pubblicata, a cura del cancelliere, nel competente Registro delle Imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Questa disposizione porta con sé due importanti conseguenze. La prima riguarda la migliore conoscibilità, da parte dei terzi, dell’intenzione del debitore di accedere ad una procedura concorsuale (o di perfezionare e portare all’omologa del Tribunale un accordo privatistico di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.), pubblicità che prima era affidata alla pubblicazione del decreto di ammissione ex art. 163 L.F. ed alle successive comunicazioni del Commissario giudiziale. La seconda conseguenza riguarda il dies a quo degli effetti della presentazione della domanda di concordato che non coinciderà più con il deposito del ricorso in cancelleria ma, piuttosto, con la sua pubblicazione nel Registro delle imprese. Dalla medesima data decorrerà, inoltre, la cristallizzazione dei crediti per tutti i creditori anteriori a quel momento.
2. Con il deposito della domanda “in bianco” (o più precisamente dalla data di pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore alla pubblicazione stessa non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. L’intenzione del Legislatore è di consentire un’immediata protezione del patrimonio del debitore per il periodo necessario all’elaborazione del piano ed allo svolgimento delle trattative con i creditori, senza l’incombente rischio che il tentativo di salvataggio sia pregiudicato da iniziative aggressive da parte degli stessi che, informati della crisi dell’imprenditore, tentino di trarre vantaggio da azioni esecutive e cautelari individuali.
3. Gli interventi legislativi in tema di accresciuta tutela del debitore trovano un ulteriore riscontro nella previsione del terzo comma dell’art. 168 L.F. secondo il quale sono inefficaci rispetto ai creditori concorsuali le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Si tratta di una norma di grande rilevanza pratica in quanto è destinata a disinnescare i frequenti comportamenti opportunistici di taluni creditori che, avuto notizia dell’intenzione del debitore di ricorrere ad una procedura concorsuale, tentino in questo modo di procurarsi un titolo di prelazione eliminabile sono con l’azione revocatoria fallimentare.
Questo determina l’effetto di depurare il patrimonio del debitore dalle ipoteche giudiziali iscritte e quindi di rendere la proposta concordataria più appetibile.
4. La società che chiede di accedere al concordato preventivo non perde la propria autonomia né tantomeno viene spossessata del proprio patrimonio. La gestione dell’impresa nel periodo successivo al deposito della domanda di concordato “in bianco” rappresenta un momento di grande delicatezza con riferimento alla contemporanea tutela degli interessi del debitore e dei diritti dei suoi creditori. Il nuovo art. 161, comma 7, L.F. disciplina, quindi, gli atti che il debitore può compiere dal momento della presentazione di una domanda di concordato con riserva e fino all’ammissione e prevede che i crediti sorti in esecuzione di tali atti abbiano un trattamento diverso rispetto ai crediti concorsuali, che vengono pagati con moneta concordataria.
Nella fase del concordato “in bianco”, l’imprenditore, dunque, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli straordinari è necessaria l’autorizzazione del Tribunale in presenza del requisito dell’urgenza e dell’acquisizione del parere del commissario giudiziale se nominato[1].
È importante sottolineare che sia gli atti di ordinaria amministrazione che quelli di straordinaria amministrazione urgenti ed autorizzati vengono identificati come atti “legalmente” compiuti dal debitore e di conseguenza i crediti che sorgono per effetto di tali atti, così come previsto dalla norma stessa, sono considerati prededucibili ai sensi dell’art. 111 L.F. ed esenti dall’azione revocatoria ex art. 67, comma 3, L.F..
La prededuzione e la stabilità degli atti previste dall’art. 161, comma 7, L.F., che si traducono in tutela dell’affidabilità dei terzi e certezza dei rapporti giuridici, rispondono all'esigenza di incentivare i terzi a non interrompere i rapporti con l’impresa in crisi proprio in quel lasso di tempo che precede la compiuta formulazione della proposta concordataria – durante la quale il debitore paga lo scotto di essere “scoperto”, attraverso, come detto precedentemente, la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese - al fine di preservare il valore dell’avviamento, anche nell’interesse dei creditori.
In assenza di un’univoca definizione di atti di “ordinaria” e “straordinaria” amministrazione va posta particolare cautela e attenzione, valutando nei casi dubbi l’opportunità di chiedere un pronunciamento del Tribunale.
Una particolare disciplina è prevista, invece, per i crediti derivanti dallo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, a cui è dedicato il nuovo art. 169 bis L.F.. Il debitore nel ricorso di cui all’art. 161 L.F. può richiedere al Tribunale lo scioglimento (o in alternativa la sospensione per non più di sessanta giorni) dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso stesso. Nel caso in cui il Tribunale autorizzi tale scioglimento, la controparte in bonis avrà diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente all’inadempimento del debitore. Questo credito, considerato chirografario, ha, per previsione normativa, natura concorsuale e sarà soddisfatto nella misura, nei termini e nei tempi previsti dalla proposta concordataria.
Riassumendo, quindi, in estrema sintesi, le società devono essere edotte del fatto che, innanzitutto, la pubblicazione del deposito della domanda di concordato nel Registro delle Imprese rende conoscibile ai terzi lo stato di crisi del debitore nonché la sua intenzione di accedere ad una procedura concorsuale (o di perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti); in secondo luogo che tutti i crediti sorti anteriormente a detta pubblicazione, qualora il concordato “in bianco” sfoci in un concordato “pieno”, verranno pagati in moneta concordataria, e cioè secondo le percentuali previste nel piano di concordato che verrà depositato; sono inutili, pertanto, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per tentare il recupero dei crediti stessi. Il credito nascente, invece, in costanza di concordato in bianco, verrà corrisposto in prededuzione, solo ed esclusivamente nel caso in cui sia derivante da atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione urgenti e autorizzati dal Tribunale.
Alla luce delle precedenti considerazioni risulta evidente che tale norma - da un lato protegge il debitore che ha la possibilità di fruire dell’“ombrello” protettivo, previsto dalla normativa, verso le pretese dei creditori sin dalla pubblicazione della domanda di concordato “in bianco” nel Registro delle Imprese e dunque, a partire da una data in cui potrebbe non essere ancora stata formalizzata una proposta di accordo con i creditori e - dall’altro tutela i creditori stessi che vogliano continuare ad operare con la società che ha chiesto l’accesso alla procedura concorsuale (con possibilità anche di optare per la definizione di un accordo ex art. 182 bis L.F.) con gli opportuni accorgimenti ut supra.
[1] Secondo la giurisprudenza maggioritaria possiamo annoverare tra gli atti di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell’azienda, strettamente aderenti alle finalità ed alle dimensioni del suo patrimonio e quelli finalizzati alla conservazione e al miglioramento del patrimonio stesso, mentre ricadono nell’area della straordinaria amministrazione gli atti che incidono negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determinano la riduzione, ovvero lo gravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l’acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi.
a cura di:
dott.ssa Silvia Tamiazzo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 16, numero 1/2015