L’Aiuto per la crescita economica nelle operazioni straordinarie neutrali dei soggetti che utilizzano i principi contabili nazionali: alcuni spunti di riflessione

Temi e Contributi
08/09/2014

Premessa

L’art. 1 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. del 22 dicembre 2011 n. 214, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento dell’apparato produttivo del sistema Paese, ha introdotto nel sistema tributario un’agevolazione denominata “Aiuto alla crescita economica” (cd. ACE), finalizzata all’incentivo della capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione dell’imposizione dei redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. Si tratta di una misura di riequilibrio che intende migliorare il trattamento di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di terzi.

In estrema sintesi, l’agevolazione consiste nell’ammettere in deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Il meccanismo di funzionamento dell’ACE, che opera con modalità diverse per le imprese soggette ad IRES rispetto a quelle soggette ad IRPEF, è disciplinato nel dettaglio dal Decreto Ministeriale di attuazione del 14 marzo 2012 e illustrato dalla Relazione di accompagnamento (di qui in avanti, il Decreto attuativo e la Relazione). L’Agenzia delle Entrate ha di recente emanato una circolare contenente alcune precisazioni in relazione alle modalità di applicazione dell’agevolazione ACE e chiarimenti in ordine alla disciplina antielusiva[1]; in tale sede è stato chiarito che, in considerazione delle analogie che caratterizzano alcuni aspetti della norma che  regola l’ACE con le disposizioni già previste per la “Dual Income Tax” (cd. DIT), devono considerarsi ancora attuali i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria in merito alle fattispecie che risultino assimilabili per le due discipline di riferimento[2]. La materia è stata approfondita sotto vari aspetti dalla dottrina e tra i contributi più autorevoli si rammentano la Circolare ASSONIME 17/2012, la Circolare dell’Istituto di Ricerca del CNDCEC 28/2012 e la Circolare del Consorzio Studi e Ricerche Fiscali del Gruppo Intesa-San Paolo 3/2012.

Con il presente intervento si intende illustrare sinteticamente il meccanismo di funzionamento  dell’agevolazione e quindi passare in rassegna le principali questioni che insorgono nel caso in cui il contribuente sia coinvolto in operazioni straordinarie neutrali, quali fusioni, scissioni, conferimenti d’azienda, trasformazioni, ripercorrendo gli spunti interpretativi suggeriti dalla prassi e dalla dottrina. Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie, l’ambito di indagine è ristretto a società che applicano i principi contabili nazionali.

Un secondo intervento sarà dedicato all’approfondimento delle operazioni che formano specifico oggetto delle disposizioni antielusive di cui all’art. 11 del Decreto attuativo, quali: il conferimento di denaro infragruppo; l'acquisizione infragruppo o l'incremento di partecipazioni in società controllate; l'acquisizione infragruppo d’azienda o rami d’azienda; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti, ovvero da soggetti residenti in paesi “black list”; l’incremento di crediti di finanziamento nei confronti di società del gruppo.

2. Il meccanismo di funzionamento dell’ACE

2.1 Decorrenza

L’art. 1, co. 9, del D.L. n. 201/2011 prevede che l’ACE si applichi a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, l’agevolazione ha trovato applicazione per la prima volta nel modello UNICO 2012, relativo al periodo d’imposta 2011.

2.2 L’ambito soggettivo

Come stabilito dai commi 1 e 7 dell’art. 1, D.L. 201/2011, possono beneficiare dell’ACE tutti i soggetti imprenditori, siano essi individuali o società di persone e di capitali, incluse le stabili organizzazioni italiane di enti commerciali esteri e gli enti commerciali, purché in contabilità ordinaria.

Con particolare riferimento ai soggetti residenti all’estero che hanno trasferito la propria residenza fiscale in Italia nei periodi d’imposta successivi a quello di prima applicazione, rientra nell’ambito soggettivo dell’ACE la società estera che abbia trasferito la propria residenza in Italia, dal momento in cui assume la qualifica di soggetto residente ai sensi dell’articolo 73 del TUIR[3].

La Relazione precisa che gli enti non commerciali sono esclusi dall’agevolazione anche se svolgono attività d’impresa, poiché non sono esplicitamente ricompresi tra i soggetti potenzialmente beneficiari dell’ACE.

Nel silenzio del Decreto attuativo, si ritiene che le società cooperative e di mutua assicurazione siano ammesse all’agevolazione, così come accadeva per la DIT; peraltro, a conferma di tale interpretazione, in un passo della Relazione si precisa che sono agevolate le riserve indivisibili delle società cooperative e dei loro consorzi.

L’art. 9 del Decreto attuativo stabilisce l’esclusione dall’agevolazione dei soggetti sottoposti alle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. La previsione in parola, come precisa la Relazione, si è resa necessaria in quanto “trattasi di procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica per le quali, peraltro, si applicano criteri di determinazione del reddito diversi da quelli ordinari”. Al riguardo, con riferimento  all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’ACE resta applicabile nel caso in cui la procedura sia finalizzata al risanamento della società con continuazione dell’esercizio d’impresa, come ad esempio accade nell’amministrazione straordinaria di cui agli artt. 70 e ss. del TUB[4]. Inoltre, si ritiene che in astratto anche i soggetti in liquidazione ordinaria e in concordato preventivo possano fruire dell’ACE, così come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria con riferimento alla DIT[5].

Infine, l’Agenzia delle Entrate cha chiarito che possono fruire dell’ACE anche le società “non operative” di cui all’art. 30, L. 724/1994, tassate in base a un reddito minimo presunto, confermando l’interpretazione già fornita in passato secondo cui tale reddito può essere ridotto delle agevolazioni fiscali spettanti al contribuente[6].

 

[1] Cfr. Circolare n. 12 del 23 maggio 2014, avente ad oggetto “Chiarimenti in tema di “Aiuto alla crescita economica (ACE)”. In passato, nella Circolare n. 35 del 20 settembre 2012, avente a oggetto “Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale (MAP) del 31 maggio 2012”, l’Agenzia delle Entrate aveva fornito risposta ad alcuni quesiti specifici relativi all’inclusione nella base ACE dell’utile 2011 accantonato a riserva e alla valenza delle perdite civilistiche. Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha emanato Risoluzioni attinenti l’argomento in esame.

[2] In primis cfr. Circolare Ministeriale del 6 marzo 1998 n. 76 avente ad oggetto “Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese” e successive.

[3] A partire dal periodo d’imposta di acquisizione della residenza fiscale in Italia, la società potrà, pertanto, fruire dell’agevolazione, considerando tutti gli incrementi e decrementi di capitale proprio realizzati a partire dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2011; a nulla rileva il fatto che l’impresa abbia o meno fruito dell’ACE nei precedenti esercizi e resta ferma l’impossibilità di beneficiare dell’ACE per i periodi d’imposta precedenti a quello di acquisizione della residenza fiscale in Italia (cfr. Circolare n. 12 del 23 maggio 2014, par. 1.1).

[4] Cfr. Circolare n. 12 del 23 maggio 2014, par. 1.3.

[5] Cfr. Circolare Ministeriale del 6 marzo 1998 n. 76, par. 2, in cui l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che “relativamente alle imprese sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata di cui al titolo IV del R.D. 16 marzo 1942, n.267, a quella di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi di cui al DL 30 gennaio 1979, n. 26, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni, si ritiene che le stesse rientrino nel novero di quelle ammesse alla agevolazione. Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali”.

[6] Cfr. Circolare n. 12 del 23 maggio 2014, par. 1.4.

 

 

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A cura di Pietro Freddo, Dottore Commercialista, componente della Commissione Fiscalità Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, con il coordinamento di Alessandro Grassetto, dottore commercialista, presidente della Commissione Fiscalità Odcec di Padova.