L’obiettivo di questo contributo è richiamare brevemente i principali adempimenti connessi all’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 80 kW da parte di una società commerciale sulla propria sede. Sarà fatto riferimento, in particolare, agli adempimenti nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, del Registro delle Imprese, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, agli enti pubblici di settore (GSE e AEEG).
1. PREMESSA
Il legislatore negli ultimi anni ha incentivato la produzione di energia elettrica solare di fonte fotovoltaica, anche attraverso il riconoscimento di contributi (cc.dd. “conti energia”), detrazioni e bonus fiscali. Questo processo di incentivazione, tuttavia, non è stato accompagnato da un processo di semplificazione delle normative di settore, sottoponendo quindi i produttori di energia elettrica di fonte fotovoltaica al rispetto di obblighi nei confronti di diverse Agenzie ed Autorità. L’obiettivo di questo contributo è richiamare brevemente i principali adempimenti connessi all’installazione di un impianto fotovoltaico nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, del Registro delle Imprese, dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio, agli enti pubblici di settore (GSE e AEEG). Poiché la casistica che può presentarsi è molto variegata sarà analizzato il caso di società commerciale che installa sul tetto della sede un impianto fotovoltaico potenza < 100 kW, in regime di scambio sul posto (SSP) ([1]).
2. AGENZIA DELLE DOGANE: LICENZA E ACCISE
I primi adempimenti rilevanti connessi all’installazione di un impianto fotovoltaico riguardano l’Agenzia delle dogane, in quanto ente deputato all’applicazione delle accise sull’energia elettrica. Il consumo di energia elettrica è infatti soggetto ad accisa al momento della fornitura al consumatore finale o al momento dell’utilizzo da parte del produttore stesso; i soggetti obbligati al versamento dell’accisa sono i produttori che realizzano consumi propri, sebbene l’art. 52 T.U. delle accise di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995 determini alcune fattispecie di esenzione (comma 3); in particolare è esentata da accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
Nella fattispecie da noi esaminata, l’energia elettrica prodotta ricade nella suddetta fattispecie di esenzione, pertanto non sono dovute le accise e la relativa cauzione.
Trattandosi comunque di energia prodotta da un impianto fotovoltaico (definito anche “officina elettrica”), la società dovrà comunque seguire la seguente procedura ([2]):
Alla richiesta l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Dogane fa seguire una verifica; in caso di esito regolare sarà rilasciata la licenza di esercizio a validità illimitata (salvo cessazione o revoca) e sarà installato un contatore di produzione (sottoposto a suggellamento fiscale). La licenza, oltre a rappresentare un prerequisito fondamentale per l’esercizio dell’attività di produzione di energia elettrica, riepiloga le eventuali cause di esclusione o esenzione dall’applicazione di accise sull’energia elettrica prodotta e gli adempimenti a cui la società sarà tenuta “a regime”.
3. REGISTRO DELLE IMPRESE E AGENZIA DELLE ENTRATE: VARIAZIONE DATI
Le principali comunicazioni al Registro delle Imprese possono riguardare:
La comunicazione di inizio dell’attività di produzione di energia elettrica va effettuata entro 30 giorni dalla data di attivazione dell’impianto, indicando come codice attività il codice ATECO 35.11.00 (produzione di energia elettrica) e indicando gli estremi della licenza rilasciata dall’Agenzia delle dogane (in quanto si tratta di attività soggetta a rilascio di licenza). L’inizio dell’attività di produzione va manifestata anche all’Agenzia delle entrate, attraverso la compilazione e la trasmissione della comunicazione di variazioni dati IVA, nella quale sarà data evidenza del codice ATECO dell’attività e del luogo di esercizio della stessa ([4]). A prescindere dalle ipotesi sopra ricordate, la comunicazione di apertura di una nuova unità locale dovrà essere effettuata anche qualora l’impianto sia autonomamente accatastato.
4. AGENZIA DEL TERRITORIO: ADEMPIMENTI CATASTALI E IMU
L’Agenzia del territorio, con la nota del 22 giugno 2012, prot. 31892, facendo seguito alla precedente risoluzione del 6 novembre 2008, n. 3, è tornata ad affrontare il tema dell’autonomo accatastamento degli immobili ospitanti centrali elettriche, sottolineando:
L’installazione di un impianto fotovoltaico non determina, tuttavia, un obbligo di autonomo accatastamento dello stesso in ogni caso: il criterio dirimente tra ipotesi in cui tale obbligo sussiste e ipotesi in cui lo stesso è assente non è il criterio c.d. dell’incorporazione (intesa come impossibilità fisica di separare il bene mobile, ossia i pannelli fotovoltaici, dal bene immobile su cui questi sono installati) ([5]), bensì il criterio della “correlazione tra l’immobile e le componenti impiantistiche ([6]).
Con riferimento al caso esaminato, l’impianto fotovoltaico (qualificato come installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) non è stato accatastato autonomamente in quanto assimilato ad impianti di pertinenza degli immobili; poiché il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) dell’immobile non aumentava in maniera rilevante, la rendita catastale non è stata rideterminata.
5. GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE): ISCRIZIONE AL PORTALE
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) è uno degli operatori nazionali che ritirano e collocano sul mercato elettrico l’energia prodotta dagli impianti incentivati, riconoscendo altresì gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e immessa nella rete.
A seguito dell’installazione e al collaudo dell’impianto fotovoltaico il GSE stipula una convenzione con la società, nella quale sono evidenziati:
Come meglio specificato nella convenzione, la società che produce energia elettrica utilizzando un impianto fotovoltaico e la cede al GSE è obbligata a:
Attraverso il proprio portale informatico il GSE comunica all’utente tutti i dati necessari per procedere alla fatturazione (quantità di energia prodotta e immessa nel sistema, tariffa applicata, etc.); questo strumento può essere infine utilizzato per richiedere l’accesso agli incentivi di cui ai cc.dd. conti energia.
6. AEEG: ISCRIZIONE AL PORTALE, CONTRIBUTO, UNBUNDLING
Tutte le imprese operanti in uno qualsiasi dei segmenti della filiera dei settori dell’energia elettrica e il gas sono soggette alla vigilanza dell’Autorità Garante per l’Energia elettrica e il Gas (AEEG) e ad alcuni adempimenti previsti dalla normativa di settore. Ricordiamo, per esempio:
L’obiettivo della tenuta di una contabilità relativa alla produzione di energia elettrica è evitare “discriminazioni, trasferimenti incrociati di riserve e distorsioni della concorrenza” ([8]).
L’AEEG ha definito le forme e le regole di tenuta di questa contabilità separata prevedendo, in particolare, la predisposizione di apposite poste economiche e patrimoniali riferite all’attività di produzione di energia elettrica e la predisposizione dei seguenti “conti annuali separati”:
a) conto economico ripartito per attività esercitate, singoli servizi comuni e funzioni operative senza ripartizione dei costi riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
b) conto economico con la ripartizione dei costi riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise alle diverse attività esercitate;
c) conti economici delle singole attività esercitate articolate in comparti, con ripartizione integrale dei costi riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
d) stato patrimoniale ripartito per attività esercitate, singoli servizi comuni e singole funzioni operative, senza ripartizione dei valori riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
e) stati patrimoniali delle singole attività esercitate con ripartizione dei valori riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
f) prospetto della movimentazione delle immobilizzazioni relative alle singole attività esercitate, senza ripartizione dei valori riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
g) prospetto della movimentazione delle immobilizzazioni relative alle singole attività esercitate, con ripartizione dei valori riferiti ai servizi comuni e alle funzioni condivise;
h) nota di commento dei conti annuali separati.
Qualora la società sia soggetta a revisione legale dei conti, anche i conti annuali separati saranno sottoposti a revisione e saranno oggetto di un’apposita relazione dal revisore legale (o dal collegio sindacale, nei casi in cui questo sia investito anche dell’attività di revisione); per le società non soggette a revisione legale sarà invece sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante, nella quale si attestino la veridicità e la correttezza dei valori esposti.
Per i “piccoli auto-produttori” ([9]), categoria nella quale ricade anche la fattispecie tipica qui considerata, l’Autorità richiede solamente la predisposizione dei seguenti conti annuali:
a) conto economico suddiviso per attività;
b) prospetto riepilogativo della movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
c) nota di descrizione dei sistemi contabili utilizzati e della procedura seguita per la redazione dei conti annuali.
I piccoli auto-produttori, inoltre, godono di alcune fattispecie di esonero ([10]):
7. CONCLUSIONI
L’installazione di un impianto fotovoltaico determina numerosi adempimenti a carico della società; spesso è la stessa società installatrice, a seguito del collaudo dell’officina elettrica, ad occuparsi delle prime comunicazioni nei confronti degli enti interessati.
E’ tuttavia opportuno che la società verifichi quali obblighi rimangano a proprio carico, al fine di evitare l’applicazione di sanzioni, e destini delle specifiche risorse alla realizzazione degli obblighi previsti “a regime”.
[1] Lo scambio sul posto (SSP) è una particolare modalità di valorizzazione dell’energia elettrica che consente, al soggetto responsabile di un impianto, di compensare il valore dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore economico dell’energia elettrica prelevata e consumata nello stesso periodo (cfr. www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/Scambio%20sul%20posto/Pages/default.aspx [1 giugno 2013]).
[2] La guida L’energia elettrica, le fonti rinnovabili e l’Agenzia delle Dogane presenta un utile riepilogo delle comunicazioni e degli adempimenti anche connessi al pagamento delle accise (cfr. AGENZIA DELLE DOGANE, L’energia elettrica […], op. cit. pp. 8-10). Si segnala che, a seguito dell’aumento dell’accisa erariale a decorrere dal 1° gennaio 2012, le relative addizionali comunali e provinciali non sono più dovute.
[3] Con riferimento al primo adempimento (modifica dell’oggetto sociale) segnaliamo che la maggior parte degli statuti di società presenta una descrizione dell’oggetto sociale che, dopo un’elencazione puntuale delle attività che la società si prefigge di svolgere, si conclude con una formula che consente di svolgere “ogni altra attività e operazione utile al raggiungimento degli obiettivi statutari”. In tal caso, pertanto, non si rende necessaria una modifica dell’oggetto sociale volta a menzionare espressamente la produzione di energia elettrica di impianto fotovoltaico (salvo che la società stessa non intenda cessare l’esercizio di ogni altra attività per concentrarsi solo su quest’ultima).
[4] Con particolare riferimento alle imprese agricole, segnaliamo che dovrà essere comunicato l’esercizio di una nuova attività rilevante ai fini IVA, in regime di contabilità separata ai sensi dell’art. 36 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), benché connessa all’attività agricola (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate del 6 luglio 2009, n. 32/E).
[5] Come invece sostenuto nella circolare dell’Agenzia delle entrate del 11 aprile 2008, n. 38/E.
[6] Intesa come “capacità delle componenti impiantistiche, in rapporto con le altre porzioni immobiliari, di produrre un reddito ordinario, temporalmente rilevante, caratterizzante l’unità immobiliare a cui appartengono” (cfr. Agenzia del territorio, nota del 22 giugno 2012, prot. 31892).
[7] C.d. unbundling, di cui al Testo Integrato allegato alla Deliberazione AEEG del 18 gennaio 2007, n. 11/07.
[8] Cfr. articolo 19 del Testo Integrato allegato alla Deliberazione AEEG del 18 gennaio 2007, n. 11/07
[9] Si tratta dei soggetti che presentano tutti i seguenti requisiti:
a. che svolgono l’attività di produzione di energia elettrica con impianti di potenza nominale complessiva non superiore a 100 kW (e che non sono gestori anche disgiunti, di componenti del servizio idrico integrato);
b. che non svolgono altre attività rilevanti ai fini del versamento del contributo oltre alla produzione di energia elettrica;
c. soggetti che siano già registrati presso Terna sul sistema GAUDÌ.
[10] Cfr. deliberazione AEEG del 25 ottobre 2012, n. 443/2012/A.
a cura di:
dott. Mauro Tosato
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 4 anno 2013