1- La postergazione legale dell’art. 2467
1.1. Premessa
Con il 1^ comma dell’articolo in commento, il Legislatore della riforma ha introdotto ex novo una disciplina giuridica al sostegno patrimoniale-finanziario sociale non classificabile nei conferimenti di capitale.
Per la prima volta, sono legittimati i rapporti creditizi tra socio e società, in quanto l’articolo in commento cita esplicitamente i “finanziamenti dei soci”: la dizione è ampia e si riferisce a tutte le fattispecie di versamenti, sia destinati a riserva disponibile, che effettuati a debito.La disposizione è collocata tra gli articoli relativi alle S.r.l., mentre per le S.p.A. la legge dispone solo indirettamente quando disciplina i finanziamenti infragruppo (art. 2497-quinquies e ss).
E’, tuttavia, da ritenere plausibile e fondata l’estensione in via interpretativa dell’art. 2467 al modello sociale della società per azioni, secondo quell’orientamento dottrinale che ricorre all’interpretazione analogica tra i due modelli societari, nonostante le novità della riforma.La norma è strutturata nel senso di scoraggiare il ricorso a modalità di copertura del fabbisogno finanziario condizionate ad un obbligo di restituzione (prestiti), soprattutto quando effettuato in condizioni e tempi che, generalmente, richiederebbero apporti definitivi per assicurare il necessario equilibrio patrimoniale-finanziario alla gestione.
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a cura di:
dott.ssa Anna Domenighini
pubblicato su:
Il Commercialista Veneto, n. 186 - novembre/dicembre 2008