Il presente contributo si propone di esporre i presupposti e le principali caratteristiche del “Bonus investimenti”, un credito di imposta introdotto dal Decreto Competitività (DL n. 91/2014) al fine di incentivare il rilancio e lo sviluppo delle imprese attraverso l’agevolazione degli investimenti in nuovi beni strumentali e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Il presente contributo si propone di esporre i presupposti e le principali caratteristiche del “Bonus investimenti”, un credito di imposta introdotto dal Decreto Competitività (DL n. 91/2014) al fine di incentivare il rilancio e lo sviluppo delle imprese attraverso l’agevolazione degli investimenti in nuovi beni strumentali e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Il Bonus investimenti presenta delle similitudini con precedenti agevolazioni fiscali, quali le cc.dd. Tremonti bis e Tremonti ter che consentirebbero, secondo i primi commentatori, di mutuare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento a questi incentivi, rendendo pertanto possibile l’immediata applicazione della nuova agevolazione.
Bonus investimenti: ammontare, periodo agevolato, media quinquennale
L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al DL n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, per esempio, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2014, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2009 e il 2013 mentre, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2015, dovranno tenere in considerazione la media degli investimenti realizzati tra il 2010 e il 2014. Emerge già in questa sede una complicazione legata alle imprese che siano in attività da meno di 5 anni o che siano state costituite dopo l’entrate in vigore del Decreto Competitività: tali soggetti possono accedere al beneficio fiscale con gli accorgimenti che saranno trattati nel prosieguo.[1]
Soggetti che possono accedere all’agevolazione fiscale
Il DL n. 91/2014 non pone particolari limiti ai soggetti potenzialmente interessati al credito di imposta: possono infatti beneficiare dell’agevolazione tutti i titolari di reddito di impresa che effettuano gli investimenti agevolabili.[2] L’adozione della contabilità semplificata o di particolari regimi di imposta non è ostativa alla fruizione del Bonus investimenti; secondo l’Amministrazione finanziaria in queste ipotesi c’è tuttavia un obbligo di documentazione degli investimenti, al fine di dare dimostrazione dell’importo utilizzato in compensazione. L’obbligo può essere adempiuto, per esempio, raccogliendo e conservando copia della fattura della fattura.
Investimenti agevolabili
Il Decreto Competitività agevola gli “investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO”. Il concetto di “investimento” non comprende solo l’“acquisto” del bene da parte del produttore o del rivenditore: sono infatti agevolate anche le acquisizioni di beni strumentali mediante i contratti di leasing finanziario e di lease-back,[3] i contratti di appalto, la costruzione in economia. L’Agenzia delle Entrate (con riferimento all’agevolazione Tremonti ter) ha inoltre identificato alcuni requisiti che devono sussistere in capo ai beni agevolabili.
Classificazione nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Va in primo luogo chiarito che la tabella ATECO 2007 non identifica propriamente dei beni, bensì delle attività.[4] Ai fini dell’agevolazione non è però richiesto che il soggetto che effettua l’investimento e il produttore (o il rivenditore) presentino lo specifico codice attinente alla “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca”; quello che rileva è che il bene strumentale oggetto dell’investimento rientri tra i macchinari e le apparecchiature richiamati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Riportiamo di seguito qualche esempio.
Motori e turbine | Rubinetti e valvole |
Organi di trasmissione |
Forni, fornaci, bruciatori, caldaie, sistemi di riscaldamento |
Macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione | Macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche) |
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi | Macchine per la pulizia per uso non domestico |
Macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, trattori agricoli | Macchine per la metallurgia |
Macchine per l’industria della carta e del cartone | Macchine per l’industrial delle materie plastiche e della gomma |
Apparecchi per istituti di bellezza e centri benessere | Giostre altalene ed attrezzature per parchi divertimento |
Strumentalità. Sono agevolabili gli investimenti relativi ai “beni strumentali”, ossia i beni materiali sottoposti al processo di ammortamento ai sensi dell’art. 102 TUIR.
Novità. Ai fini dell’agevolazione è necessario che il bene non sia mai stato utilizzato; sono pertanto compresi i beni:
Può essere agevolato anche l’investimento in un bene “complesso” alla cui costruzione abbiano concorso dei beni usati; il requisito della novità in questa particolare ipotesi può sussistere purché il costo dei beni usati non sia di entità rilevante rispetto al costo complessivamente sostenuto per l’acquisto (o la costruzione in economia) del bene complesso.
Territorialità. Per godere dell’agevolazione è necessario che i beni siano utilizzati in strutture produttive situate nel territorio nazionale; non rileva la provenienza italiana o estera del bene, purché lo stesso sia destinato ad essere utilizzato nel territorio nazionale.
Importo unitario non inferiore a 10.000 euro. La norma prevede un investimento minimo di 10.000 euro, calcolato facendo riferimento al costo fiscale di cui all’art. 110, co. 1 e 2, TUIR. Nell’importo di riferimento saranno pertanto compresi anche gli oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto e di montaggio, spese di progettazione, dazi doganali, etc.) e l’eventuale IVA indetraibile, mentre dovranno essere sottratti gli eventuali contributi in conto impianto ricevuti. La nozione di “costo agevolabile”, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con riferimento all’agevolazione Tremonti ter, varia in relazione alla modalità di acquisizione del bene strumentale:
L’investimento deve essere effettuato, come sopra ricordato, nel “periodo agevolato”, facendo riferimento ai criteri di competenza fiscale di cui all’art. 109 TUIR. Anche con riferimento al “momento di effettuazione dell’investimento” assume rilevanza la modalità di acquisizione del bene strumentale; si riepilogano, nella tabella seguente, i principali criteri adottati.
Modalità di acquisizione |
Momento in cui l’investimento è effettuato |
Acquisto dal produttore e rivenditore; vendite con posa in opera |
Data di consegna o di spedizione del bene mobile oppure, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale |
Vendite appalto | Data di collaudo dell’opera |
Leasing | Periodo di imposta in cui l’utilizzatore entra nella disponibilità del bene |
Investimenti realizzati mediante appalto; leasing appalto | Data di ultimazione della prestazione; in caso di SAL rilevano i corrispettivi liquidati nell’esercizio sulla base degli stessi |
Costruzioni in economia | Costi sostenuti in ciascun esercizio secondo corretti criteri di competenza |
I limiti del Bonus investimenti e la revoca dell’agevolazione
È necessario evidenziare già in questa sede che la norma agevolativa ha posto dei limiti all’utilizzo del credito di imposta, riducendone così ab origine la convenienza. L’importo agevolato, infatti, potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Mutuando i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’agevolazione Tremonti ter, in caso di utilizzo parziale della quota annuale il residuo disponibile non sarà perso e potrà essere utilizzato nei due esercizi successivi. La prima quota annuale, inoltre, non è immediatamente disponibile ma potrà essere compensata solo a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; pertanto il credito di imposta relativo agli investimenti realizzati:
Nonostante le sopraccitate limitazioni il Bonus investimenti può comunque risultare interessante per le società che abbiano programmato o vogliano realizzare un programma di investimenti, anche diluito su più annualità.
Il credito di imposta può soprattutto incentivare gli investimenti delle start up: in mancanza di un periodo quinquennale precedente al periodo agevolato, infatti, rilevano tutti gli investimenti realizzati dalla data di costituzione fino al 24 giugno 2014, conteggiando pertanto la media sui soli esercizi in cui il soggetto era esistente. Per i soggetti costituiti dal 25 giugno 2014, in particolare, nella totale assenza di un “periodo precedente” a cui fare riferimento, il credito di imposta è pari al 15% dell’intero valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato. Vanno infine richiamate le ipotesi di revoca del Bonus investimenti; il beneficiario decade dall’agevolazione quando i beni strumentali oggetto dell’investimento agevolabile:
Nell’ipotesi di decadenza dall’agevolazione il credito di imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo in cui si è verificata l’ipotesi di revoca.
[1] Esistono inoltre delle complicazioni legate alla presenza, nel quinquennio di riferimento, di operazioni straordinarie; in linea generale può sostenersi che solo in caso di operazioni straordinarie che presuppongono una continuità dei rapporti giuridici (trasformazione, fusione, scissione) si debbano tenere in considerazione anche gli investimenti realizzati dall’ente che si è trasformato, che è stato incorporato fuso o che si è scisso.
[2] Facendo riferimento ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento alla Tremonti ter sono ammessi all’agevolazione le società di persone e di capitale, gli imprenditori individuali, le imprese familiari e coniugali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società (compresi i trust) che esercitino attività commerciale, le stabili organizzazioni. Restano pertanto esclusi solamente quei soggetti che, ai sensi del TUIR, non producono redditi di impresa (persone fisiche e società semplici che esercitano attività agricola entro i limiti di cui all’art. 32 TUIR, gli enti che non esercitano attività commerciali, i professionisti), oltre ai soggetti in liquidazione.
[3] Nel caso di contratti di locazione finanziaria l’unico soggetto beneficiario dell’agevolazione è l’utilizzatore del bene.
[4] Il codice corrispondente all’attività viene comunicato all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi e IVA ed utilizzato, per esempio, per l’individuazione dello Studio di settore applicabile.
[5] Con particolare riferimento al leasing si segnalano le ipotesi di mancato esercizio del diritto di riscatto e la cessione del contratto a terzi mentre non è causa di revoca la stipula di contratti lease back (il bene, infatti, rimane nella disponibilità dell’impresa utilizzatrice).
a cura di:
dott. Mauro Tosato