L’art. 20 St. lav. disciplina, come noto, il diritto di assemblea. Detta norma prevede, al primo comma, il diritto dei lavoratori di riunirsi nell’unità produttiva durante l’orario di lavoro percependo la normale retribuzione, nei limiti di dieci ore annue, salvo migliori condizioni previste nei contratti collettivi.
Il successivo secondo comma precisa che le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi e riconosce il diritto di convocarle all’interno dei luoghi di lavoro alle sole rappresentanze sindacali, singolarmente o congiuntamente, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al datore di lavoro.
Con una serie di importanti sentenze, a partire dal luglio 2009, la Corte di Cassazione è intervenuta sullo scottante tema dell’imputazione del tetto quantitativo previsto dall’art. 20 St. lav. per il diritto di assemblea retribuita, affermando una soluzione inedita in giurisprudenza. Secondo la Corte di legittimità si tratta di un limite da riferirsi non al singolo lavoratore ma alla generalità degli stessi: un limite dunque che, in ultima istanza, riguarda il potere di indizione delle RSA o RSU (Cass. 21 luglio 2009, n. 1642; conformi, in seguito, Cass. 16 luglio 2009, n. 16596; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21696; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21909; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21783; Cass. 22 luglio 2010, n. 17217).
Questa tematica, di rilevantissimo impatto pratico, aveva visto, in passato, orientamenti difformi della giurisprudenza di merito.
Una prima lettura dell’art. 20 St. lav. intendeva invero che il monte ore andasse riferito alla facoltà del singolo di partecipare alle assemblee retribuite, ritenendosi che non fossero posti limiti quantitativi al potere di indizione spettante alle RSA e poi alle RSU (in questo senso Pret. Forlì 16 maggio 1974, in RGL, 1974, II, 679; Trib. Milano 30 ottobre 1973, in MGL, 1974, 483; Pret. Ferrara 20 giugno 1988, in NGL, 1988, 465; Trib. Torino 23 aprile 2003, Giur. Piemontese, 2004, 483; Trib. Torino 22 maggio 2004, in Giur. Piemontese, 2004, 488; Trib. Roma 13 dicembre 2006, in RGL, 2008, 224).
In senso mediano rispetto a quest’ultimo orientamento, altra parte della giurisprudenza di merito riteneva che il limite delle dieci ore andasse riferito al potere di indizione riconosciuto alle singole RSA proprie (Trib. Torino, 24 maggio 2003, MGL, 469; Trib. Pordenone 20 settembre 2003, in MGL, 2003, 900).
Con le sentenze del 2009 la Corte è poi intervenuta anche sul tema della ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL delle dieci ore annue retribuite.
Al riguardo, la Corte ha affermato che l’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20 dicembre 1993 riconosce alle organizzazioni aderenti alle associazioni stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva il diritto di indire l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro per tre delle dieci ore retribuite.
Secondo la Corte il riferimento è indistintamente a tutte le associazioni stipulanti ed il carattere indistinto del riferimento indica inequivocabilmente che le tre ore sono complessivamente riconosciute a tali organizzazioni, quale che sia il loro numero.
Non incide sulla questione, invece, sempre secondo la Cassazione, il riconoscimento a tali organizzazioni della possibilità di indire assemblee “congiuntamente o singolarmente” perché la lettura complessiva del testo in cui l’inciso è inserito mostra che si tratta di una variabile che non attiene alla entità del monte ore, ma alla gestione interna dello stesso.
L’art. 20 St. lav. collega dunque l’ordine di precedenza tra le varie organizzazioni sindacali alla comunicazione della convocazione al datore di lavoro in base al criterio della prevenzione, senza richiedere che questi debba accertare se e quando la convocazione sia stata concretamente portata a conoscenza dei lavoratori.
La Cassazione lascia aperto il problema circa le modalità di gestione delle sette ore di assemblea riservate alla RSU, se cioè le assemblee possano essere indette da ciascun singolo membro della rappresentanza o se invece debbano essere indette necessariamente in maniera unitaria dalla RSU.
Nel settore privato la questione è dibattuta anche in ragione della mancanza di una regolamentazione pattizia di questo profilo che, per contro, trova una soluzione più piana nel settore pubblico, anche in ragione dell’art. 8 dell’Accordo Quadro sull’elezione delle RSU in tale settore (la giurisprudenza afferma, con riferimento al lavoro “privatizzato” nelle pubbliche amministrazioni, che il diritto di indire assemblee spetta alle RSU quale organismo elettivo unitariamente inteso e a struttura collegiale; si veda Trib. Vicenza 14 giugno 2005; Corte App. Firenze 2 aprile 2004; Cass. 16 febbraio 2005, n. 3072).
Nel privato la giurisprudenza è divisa: da un lato si afferma il principio della collegialità (Cass. 16 febbraio 2002, n. 2855; Cass. 20 aprile 2002, n. 5765; Trib. Crema 30 marzo 2001; Trib. Vicenza 30 ottobre 2000, in ADL, 2001, 334; Pret. Milano 8 gennaio 1999; Trib. Busto Arsizio 31 agosto 1999, in OGL, 1998, 565); dall’altro si propende per il riconoscimento al singolo membro di RSU del potere di convocare l’assemblea (Cass. 1 febbraio 2005, n. 1892; Cass. 4 maggio 1994, n. 4295; Cass. 13 gennaio 1992, n. 289; Trib. Como 14 dicembre 2007, in banca dati DeJure; Trib. Milano 30 maggio 2005, in OGL 2005, 4, 773; Trib. Nola 10 luglio 2001, in RIDL, 2002, II, 730; Trib. Milano 4 dicembre 2000 in OGL 2000, I, 916; Trib. Milano 16 ottobre 1999, in OGL, 1999, 870; Pret. Milano 19 novembre 1998 in RCDL 1999, 61; Pret. Nola-Pomigliano d’Arco 19 aprile 1995, in Foro it. 1996, I, 723).
a cura di:
Avv. Andrea Sitzia
pubblicato su:
C&S Informa, volume 12, numero 4 anno 2011