Con il “Decreto Fare” (D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, art. 2) è stato istituito un nuovo strumento agevolativo per le micro, piccole e medie imprese (PMI), finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale nonché migliorare l’accesso al credito di suddette imprese.
Si tratta di un meccanismo incentivante, che rievoca il già ben noto strumento introdotto dalla Legge 28 novembre 1965 n. 1329 e meglio conosciuto come “Legge Sabatini”, a favore delle PMI operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digital.
Inquadramento generale dello strumento agevolativo
Il meccanismo incentivante, ribattezzato “Sabatini-bis”, prevede:
L’attuazione di suddetto strumento agevolativo è avvenuta mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 del decreto del 27 novembre 2013del MISE che ha individuato i requisiti, le condizioni di accesso, la misura massima, nonché la modalità per l’ottenimento del contributo. Successivamente, con la Circolare del 10 febbraio 2014 n. 4567 lo stesso MISE ha definito il termine iniziale per la richiesta dei finanziamenti e dei contributi, gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione da presentare, nonché le modalità per la richiesta di concessione dell’agevolazione.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione, le sole micro, piccole e medie imprese (PMI) così come definite dall’art. 2 del Decreto 18 aprile 2005 emanato dal Ministero delle attività produttive ovvero imprese che hanno meno di 250 occupati e che hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; più specificamente, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce “piccola impresa” l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; mentre, si definisce “micro impresa” l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Le imprese rientranti nella categoria PMI così come sopra definita, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione, devono:
Sono escluse dall’agevolazione le imprese operanti nei settori:
Investimenti ammissibili
Il finanziamento deve essere utilizzato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (ovvero investimenti funzionali allo svolgimento dell’attività di impresa e correlati all’attività stessa), nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell’attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell’art. 2424 del codice civile, e destinati a strutture produttive , già esistenti o da impiantare, localizzate nel territorio nazionale.
E’ opportuno precisare che investimenti per il rifacimento, ad esempio, dell’impianto elettrico piuttosto che di quello idraulico non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non hanno una loro autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso; in tal senso si spiega anche la precisazione fornita dal MISE in merito alla non ammissibilità dell’agevolazione per l’investimento in impianti eolici in quanto, a sensi della Circolare 4/T del 2006 dell’Agenzia del Territorio, questi ultimi devono essere iscritti alla voce B.II.1. in quanto classificati come “Opifici”.
Al contrario, sono agevolabili gli impianti di produzione di energia, quali:
Gli investimenti agevolabili devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso e dovranno essere conclusi entro il periodo di preammortamento o, nell’ipotesi di leasing finanziario, di prelocazione, la cui durata massima è di 12 mesi dalla stipula del finanziamento.
Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite locazione finanziaria, devono essere capitalizzati e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 3 anni.
Si rammenta che non sono ammessi all’agevolazione:
Sono altresì esclusi singoli beni di importo inferiore a 500 euro (al netto Iva).
Si precisa altresì che sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state richieste e ottenute le agevolazioni, l’imprese deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, co. 5, del D.L.. 21 giugno 2013, n. 69”.
Caratteristiche del finanziamento ed erogazione del contributo
L’importo del finanziamento richiesto, sul quale s’innesterà il riconoscimento del contributo in conto interessi concesso dal MISE, deve andare da un minimo di euro 20.000 ad un massimo di euro 2.000.000 per ciascuna impresa, con durata massima di 5 anni, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione, e può coprire fino al 100% degli investimenti ammissibili. Dalla data di stipula del contratto l’importo del finanziamento dovrà essere erogato entro 30 giorni da parte della banca o dell’intermediario finanziario che ha adottato la delibera di finanziamento.
A fronte del finanziamento il contributo concesso dal MISE è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali e della durata di 5 anni, di importo equivalente al predetto finanziamento.
Il MISE ha messo a disposizione un foglio di calcolo del contributo direttamente nel proprio sito che consente di determinare quale sarà, dato il finanziamento, il contributo concedibile determinato secondo quanto detto in precedenza; di seguito si riportano alcuni casi esemplificativi:
Caso 1)
Importo finanziamento: euro 50.000
Contributo: euro 3.859
Caso 2)
Importo finanziamento: euro 200.000
Contributo: euro 15.435
Caso 3)
Importo finanziamento: euro 1.000.000
Contributo: euro 77.174
Caso 4)
Importo finanziamento: euro 2.000.000
Contributo: euro 154.347
L’erogazione del contributo avverrà in quote annuali ed è subordinata:
Tutti i documenti, comprese le fatture, devono essere debitamente conservati dall’impresa per un periodo di 10 anni dalla data di concessione delle agevolazioni, tenuto conto dell’attività di monitoraggio e ispettiva che il Ministero può effettuare al fine di verificare la corretta fruizione delle agevolazioni.
Cumulo delle agevolazioni
Per le imprese diverse da quelle agricole e della pesca, le agevolazioni saranno cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo “de minimis”, compresa la garanzia del Fondo di garanzia, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’art. 15 del regolamento GBER (CE n. 800/2008). Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti “de minims”; tuttavia si possono cumulare con altri aiuti di stato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento.
Per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento CE 736/2008 o con gli aiuti “de minimis” che soddisfino le condizioni di cui al regolamento CE n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione ancora una volta che tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità massima di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento CE n. 736/2008.
Domanda di agevolazione: procedure previste
Secondo le modalità contenute nella Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 n. 4567, la domanda per la richiesta del finanziamento e del contributo dovrà essere compilata dall’impresa in formato elettronico, sottoscritta mediante firma digitale e presentata a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014 esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC di banche e intermediari finanziari aderenti alla convenzione, con i quali l’impresa dovrà prendere contatto per definire le modalità del finanziamento. Sul punto va precisato che non è ammessa la presentazione in via contestuale della domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.
Alla domanda di agevolazione, l’impresa deve allegare:
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati obbligatoriamente utilizzando i moduli messi a disposizione a partire dal 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali” del sito del MISE, non essendo previsto l’accoglimento di domande presentate su schemi diversi da quelli ministeriali.
Ciascuna banca o intermediario finanziario, una volta eseguite le verifiche di sorta in merito ai presupposti nonché la regolarità formale e la completezza della documentazione ricevuta, trasmette una volta al mese a Cassa Depositi e Prestiti la richiesta di verifica della disponibilità della provvista a valere sul plafond nazionale. La CDP, verificata la disponibilità di risorse, entro 5 giorni dal termine di ricezione mensile e tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste, inoltra al MISE la richiesta di prenotazione delle risorse relative al contributo sugli interessi e ne da comunicazione alla banca e/o intermediario finanziario; quest’ultimo, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti della disponibilità totale o parziale delle risorse, adotta la delibera di finanziamento. Entro ulteriori 30 giorni la banca/intermediario finanziario darà comunicazione al MISE dei finanziamenti deliberati e quest’ultimo adotterà il provvedimento di concessione dell’agevolazione entro i successivi 30 giorni.
Entro l’ultimo giorno dei due mesi successivi a quello di erogazione della provvista da parte della CDP, l’impresa è tenuta alla stipula del contratto di finanziamento, pena la decadenza dell’agevolazione.
In conclusione, è vivamente raccomandato alle imprese che intendono fruire di suddette agevolazioni di agire con tempestività, tenuto conto che l’accesso alle stesse si chiuderà con l’esaurimento delle risorse, comunicato con avviso del Ministero, da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, con il quale verranno resi noti l’avvenuto esaurimento e la conseguente chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.
a cura di:
dott.ssa Alice Cerato
pubblicato su:
C&S Informa, volume 15, numero 1 anno 2014