La prima nozione di “rete” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 6-bis, co. 1 e 2, DL n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008) ed era funzionale all’applicazione delle disposizioni in materia di “tassazione consolidata distrettuale” e di “tassazione concordata” di cui all’art. 1, commi da 366 a 371-ter, L. n. 266/2005.
Secondo questa originaria definizione, le reti erano “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali” finalizzate allo sviluppo del sistema industriale rafforzando “le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive”.
Il successivo art. 3, commi 4-ter e 4-quater DL n. 5/2009 (conv. con L. n. 33/2009), modificato dall’art. 42, DL n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di “contratto di rete”, ossia un contratto tra imprenditori stipulato allo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La dottrina maggioritaria considerava il contratto di rete un nuovo tipo contrattuale, dotato di elevata flessibilità, rientrante nel novero dei “contratti plurilaterali con comunione di scopo” ma non in grado di dare origine a un ente ulteriore e diverso rispetto alle imprese partecipanti.
Tale tesi interpretativa deve essere rivista a seguito delle modifiche introdotte dai Decreti Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-bis (DL n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) i quali, oltre a confermare la centralità del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale, hanno delineato con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul “contratto di rete”, introducendo delle modifiche anche radicali.
I principali elementi di novità riguardano, da un lato, l’identificazione di reti “a regime speciale”, dall’altro il riconoscimento (a particolari condizioni) della soggettività giuridica.
Con l’individuazione di “reti a regime speciale” il legislatore dimostra la volontà di aumentare la già rilevante flessibilità dello strumento. Indipendentemente dall’acquisizione (facoltativa) di soggettività giuridica, infatti, si dispone un particolare regime per il contratto di rete che preveda:
In presenza di tutti i predetti requisiti si prevede:
L’aspetto che merita tuttavia maggiore attenzione per le sue ricadute sull’istituto delle reti d’impresa è l’attribuzione (facoltativa e condizionata) di soggettività giuridica, funzionale:
Il riconoscimento di soggettività giuridica alla rete è, secondo la norma oggi vigente, facoltativa e condizionata all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in cui ha sede. Ai fini di tale iscrizione sono necessarie:
Per meglio focalizzare cosa differenzia la rete priva di soggettività giuridica dalla rete dotata di soggettività giuridica può essere opportuno richiamare preliminarmente i concetti di personalità e soggettività giuridica.
La personalità giuridica è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell’attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle fondazioni, alle società di capitali e alle cooperative.
Vi sono poi altre forme di soggettività dei gruppi, che possono essere definite intermedie perché da un lato non si riducono alla soggettività delle persone fisiche e dall’altro non assumono l’intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, ai GEIE (gruppi europei di interesse economico).
All’ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica. Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (in tema di riconoscimento della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti affermato che la rete di imprese non avrebbe assunto “personalità giuridica autonoma”.
Il legislatore nazionale ha comunque ritenuto di attribuire alle reti di imprese la possibilità di acquisire soggettività giuridica, al fine di estendere la già ampia flessibilità dello strumento.
In questa sede può essere opportuno evidenziare che:
[1] Che parte della dottrina già riconosceva in virtù dei richiami alla normativa dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (cfr. PISANI MASSAMORMILE, A., “Aspetti civilistici del contratto di rete”, in Rivista di diritto privato, n. 3/2012, pp. 353 ss.).
[2] Sebbene la disposizione non lo preveda espressamente, autorevole dottrina ritiene che il contratto di rete istitutivo di una rete soggetto non possa non prevedere anche un organo comune; l’organo comune, infatti, sarebbe un elemento organizzativo imprescindibile per la gestione delle attività che la rete soggetto intende realizzare (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, 2013, disponibile su ‹‹http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratto-di-rete/5-13-i.pdf››.
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a cura di:
Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esteri Contabili di Padova - Gruppo di lavoro Reti di imprese: Lucio Antonello (coordinatore), Michele Ferraro, Guglielmo Martinelli, Leopoldo Mason, Francesca Muraro, Roberta Ranalli, Enrico Sestini, Diego Toson, nonché i nuovi componenti della Commissione di Studio Sergio Galgani, Fabio Gallio, Stefano Pistolesi, Mauro Tosato, Marco Voltolina