Evoluzione dei provvedimenti normativi sulle reti di imprese

Temi e Contributi
17/04/2014

La prima nozione di “rete” è stata introdotta nel nostro ordinamento dall’art. 6-bis, co. 1 e 2, DL n. 112/2008 (conv. con L. n. 133/2008) ed era funzionale all’applicazione delle disposizioni in materia di “tassazione consolidata distrettuale” e di “tassazione concordata” di cui all’art. 1, commi da 366 a 371-ter, L. n. 266/2005.

Secondo questa originaria definizione, le reti erano “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali” finalizzate allo sviluppo del sistema industriale rafforzando “le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive”. 
Il successivo art. 3, commi 4-ter e 4-quater DL n. 5/2009 (conv. con L. n. 33/2009), modificato dall’art. 42, DL n. 78/2010 (conv. con L. n. 122/2010), ha introdotto nel nostro ordinamento la nozione di “contratto di rete”, ossia un contratto tra imprenditori stipulato allo scopo di “accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”. La dottrina maggioritaria considerava il contratto di rete un nuovo tipo contrattuale, dotato di elevata flessibilità, rientrante nel novero dei “contratti plurilaterali con comunione di scopo” ma non in grado di dare origine a un ente ulteriore e diverso rispetto alle imprese partecipanti.
Tale tesi interpretativa deve essere rivista a seguito delle modifiche introdotte dai Decreti Sviluppo (DL n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-bis (DL n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) i quali, oltre a confermare la centralità del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l’innovazione, l’internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale, hanno delineato con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul “contratto di rete”, introducendo delle modifiche anche radicali.
I principali elementi di novità riguardano, da un lato, l’identificazione di reti “a regime speciale”, dall’altro il riconoscimento (a particolari condizioni) della soggettività giuridica.
Con l’individuazione di “reti a regime speciale” il legislatore dimostra la volontà di aumentare la già rilevante flessibilità dello strumento. Indipendentemente dall’acquisizione (facoltativa) di soggettività giuridica, infatti, si dispone un particolare regime per il contratto di rete che preveda:

  1. l’istituzione di un fondo patrimoniale comune; 
  2. una sede e una denominazione; 
  3. l’istituzione di un organo comune; 
  4. lo svolgimento, da parte dell’organo comune, di un’attività, anche commerciale, con i terzi.

In presenza di tutti i predetti requisiti si prevede: 

  • un regime di autonomia patrimoniale: per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune “in ogni caso”; 
  • l’obbligo di redazione e deposito, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, di un vero e proprio bilancio di esercizio, con riferimento al quale trovano applicazione le disposizioni relative al bilancio di S.p.A. (ove compatibili).

 
L’aspetto che merita tuttavia maggiore attenzione per le sue ricadute sull’istituto delle reti d’impresa è l’attribuzione (facoltativa e condizionata) di soggettività giuridica, funzionale: 

  • al definitivo superamento della qualificazione del contratto di rete quale contratto di scambio, consacrandone la natura associativa ([1]); 
  • alla maggiore riconoscibilità della rete soggetto, da parte dei terzi, quale autonomo soggetto di imputazione di diritti e obblighi; 
  • alla maggiore finanziabilità dei programmi sviluppati attraverso lo strumento del contratto di rete, non solo mediante il miglioramento del rating riconosciuto alle singole imprese partecipanti, ma anche aprendo alla possibilità giuridica di finanziare la rete in quanto tale.

 
Il riconoscimento di soggettività giuridica alla rete è, secondo la norma oggi vigente, facoltativa e condizionata all’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese in cui ha sede. Ai fini di tale iscrizione sono necessarie: 

  • la costituzione di un fondo patrimoniale comune; 
  • la stipulazione del contratto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 D.Lgs. n. 82/2005 ([2]).

 
Per meglio focalizzare cosa differenzia la rete priva di soggettività giuridica dalla rete dotata di soggettività giuridica può essere opportuno richiamare preliminarmente i concetti di personalità e soggettività giuridica.
La personalità giuridica è il più intenso e completo meccanismo di imputazione unitaria al gruppo degli effetti giuridici dell’attività comune e si applica solo alle associazioni riconosciute, alle fondazioni, alle società di capitali e alle cooperative.
Vi sono poi altre forme di soggettività dei gruppi, che possono essere definite intermedie perché da un lato non si riducono alla soggettività delle persone fisiche e dall’altro non assumono l’intensità e la completezza delle caratteristiche tipiche della personalità giuridica. Trattasi delle forme di soggettività collettiva che si applicano alle associazioni non riconosciute, alle società di persone, ai consorzi con attività esterna, ai GEIE (gruppi europei di interesse economico).
All’ente che sorge per effetto della stipulazione di un contratto di rete è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica. Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (in tema di riconoscimento della sospensione d’imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti affermato che la rete di imprese non avrebbe assunto “personalità giuridica autonoma”.
Il legislatore nazionale ha comunque ritenuto di attribuire alle reti di imprese la possibilità di acquisire soggettività giuridica, al fine di estendere la già ampia flessibilità dello strumento.
In questa sede può essere opportuno evidenziare che:

  • non tutte le reti dotate di soggettività giuridica (reti soggetto) godono anche di autonoma responsabilità patrimoniale: questa caratteristica è infatti appannaggio delle “reti a regime speciale”; in altri termini, il regime di autonomia patrimoniale non è conseguenza diretta e necessaria della scelta di attribuzione della soggettività giuridica;
  • solamente nelle reti soggetto, tuttavia, l’organo comune “agisce in rappresentanza” della rete in quanto tale: gli effetti giuridici degli atti compiuti dall’organo comune ricadono in capo alla rete e non in capo ai singoli retisti.

[1] Che parte della dottrina già riconosceva in virtù dei richiami alla normativa dei contratti plurilaterali con comunione di scopo (cfr. PISANI MASSAMORMILE, A., “Aspetti civilistici del contratto di rete”, in Rivista di diritto privato, n. 3/2012, pp. 353 ss.).
[2] Sebbene la disposizione non lo preveda espressamente, autorevole dottrina ritiene che il contratto di rete istitutivo di una rete soggetto non possa non prevedere anche un organo comune; l’organo comune, infatti, sarebbe un elemento organizzativo imprescindibile per la gestione delle attività che la rete soggetto intende realizzare (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative, 2013, disponibile su ‹‹http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/contratto-di-rete/5-13-i.pdf››.


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a cura di:

Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esteri Contabili di Padova - Gruppo di lavoro Reti di imprese: Lucio Antonello (coordinatore), Michele Ferraro, Guglielmo Martinelli, Leopoldo Mason, Francesca Muraro, Roberta Ranalli, Enrico Sestini, Diego Toson, nonché i nuovi componenti della Commissione di Studio Sergio Galgani, Fabio Gallio, Stefano Pistolesi, Mauro Tosato, Marco Voltolina