Il presente articolo ripercorre brevemente le modalità di calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, focalizzando l’attenzione sulle previsioni contenute nell’art. 96 del TUIR che decorrono dall’esercizio 2010.
La disciplina relativa al trattamento fiscale degli interessi passivi nella determinazione del reddito d’impresa è contenuta nell’art. 96 del TUIR, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2008. Secondo tale disposizione, gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati possono essere dedotti in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati di competenza del medesimo periodo. L’eventuale eccedenza degli interessi passivi può, inoltre, essere dedotta nell’esercizio nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica conseguito nel medesimo esercizio.
Il ROL, ai sensi del secondo comma del citato articolo, deve essere inteso quale valore emergente dalla differenza tra le macrocategorie A e B del Conto economico, ridotta degli importi afferenti agli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali risultanti dal Conto economico stesso.
Qualora l’ammontare degli interessi passivi e degli oneri assimilati superi il plafond del 30% del ROL, la differenza è considerata indeducibile e sarà rinviata agli esercizi successivi concorrendo con gli interessi ed oneri di competenza di tali esercizi alla verifica del limite di deducibilità del 30% (si rileva che non è invece consentito riportare in avanti l’eventuale eccedenza degli interessi attivi, rispetto a quelli passivi, maturati in un determinato periodo d’imposta).
È fondamentale ricordare che, a partire dal terzo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 – e quindi dal periodo d’imposta 2010 per i soggetti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare – intervengono due nuovi effetti normativi.
Il primo consiste nella cessazione del regime della franchigia, fissato nella misura di euro 10.000 per il periodo d’imposta 2008 e di euro 5.000 per il periodo d’imposta 2009. Tale meccanismo rappresentava un immediato ed automatico incremento della quota di interessi deducibile e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, spettava anche in ipotesi di ROL negativo, consentendo così di dedurre comunque un seppur minimo ammontare di oneri finanziari.
La seconda novità riguarda invece la facoltà di riporto a nuovo dell’eventuale eccedenza del 30% del ROL inutilizzato: la quota del risultato operativo lordo non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza può, infatti, essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d’imposta, senza alcun limite temporale.
Finora questa opportunità era preclusa ai soggetti che nei precedenti periodi d’imposta avevano registrato un ROL più che capiente rispetto alle proprie capacità, i quali avevano avuto la sola possibilità di trasferirlo nell’ambito del consolidato fiscale. In base a quanto disposto dal settimo comma dell’art. 96 del TUIR, infatti, qualora la società aderisca al Consolidato nazionale, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri indeducibili originatasi in capo ad un soggetto può essere portata in deduzione dal reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tali compensazioni si effettuano anche per le eccedenze oggetto di riporto su successivi periodi d’imposta, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all’ingresso nel consolidato nazionale, che rimangono in capo al soggetto che le ha generate.
Nell’ipotesi in cui gli accordi di consolidamento prevedano che venga corrisposta una remunerazione alle società che apportano eccedenze di ROL a fronte del beneficio conseguito a livello di gruppo, tale importo non sarà fiscalmente rilevante in base a quanto previsto dal quarto comma del medesimo articolo.
Si sottolinea pertanto che, a partire dal 2010, i soggetti che aderiscono al regime del consolidato e che abbiano deciso di non attribuire il proprio ROL disponibile alla fiscal unit, possono incrementare il proprio ROL “individuale” e, conseguentemente, la quota di oneri finanziari deducibili dei periodo successivi.
Le novità in parola si riflettono sulle modifiche introdotte per la compilazione dell’apposito prospetto del Modello Unico 2011 dedicato alla deduzione degli oneri finanziari.
In un’ottica di razionalizzazione del prospetto, nel rigo RF118 è stato modificato l’ordine delle informazioni da fornire nelle cinque colonne di cui esso si compone: nelle prime due colonne si richiede infatti di riportare l’indicazione degli interessi passivi (sia quelli del 2010 che quelli eventualmente riportati dagli anni precedenti), mentre nella terza colonna l’indicazione degli interessi attivi. In questo modo la differenza tra interessi passivi ed attivi del periodo include già al proprio interno l’eccedenza non dedotta nei precedenti periodi e questo consente alla società di portare in deduzione, oltre agli interessi di periodo, anche almeno una parte di quelli riportati a nuovo dalle precedenti annualità.
Infine la seconda colonna del rigo RF120, in cui va indicata l’eccedenza di ROL riportabile negli esercizi futuri, assume finalmente piena operatività.
a cura di:
dott.ssa Alice Tuccillo
pubblicato su:
C&S Informa, volume 12, numero 4 anno 2011