Con il D.Lgs. n. 142/2018 il Legislatore è intervenuto per coordinare la normativa fiscale al mutato contesto degli intermediari finanziari venutosi a creare con la riforma del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93) di cui al D. Lgs. n. 141/2010. Se in ambito civilistico con il D. Lgs. n. 136/2015 era stata data attuazione alla direttiva 2013/34/Ue relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni illustrative delle banche e degli altri istituti finanziari, in ambito fiscale non si era ancora proceduto ad alcun intervento nell’impianto normativo.
L’art. 12 del suddetto decreto prevede l’inserimento nel TUIR dell’art. 162-bis con il quale vengono identificate tre categorie di intermediari finanziari.
La prima categoria è quella degli intermediari finanziari, così definiti:
- i soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera c), Dlgs 38/2005 (banche, Sim, Sgr, eccetera);
- i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112-bis, Dlgs 385/1993;
- gli operatori del microcredito iscritti nell’elenco all’articolo 111 del Dlgs 385/1993;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli al primo punto dell’elenco.
La seconda categoria è quella dei soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari.
La terza categoria è quella delle società di partecipazione non finanziaria e assimilati in cui rientrano:
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
- i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico in base al comma 2 dell'articolo 3 del Regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114, del Dlgs 385/1993, nonché dell’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 130/1999.
Le holding industriali rientrano nel primo punto mentre le finanziarie captive dei gruppi industriali rientrano nel numero due.
La definizione di prevalenza per le holding industriali normata dal comma 3 dell’art. 162-bis ricalca quanto chiarito nella circolare dell'agenzia delle Entrate n. 19/2009: l'esercizio in via prevalente dell'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste quando, in base ai dati del bilancio dell’ultimo esercizio chiuso e approvato, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in tali soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
La definizione è applicabile a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento agli intermediari finanziari e rileva:
- ai fini Ires: con riferimento alle disposizioni del Tuir relative alla deduzione degli interessi passivi (articolo 96), delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti (articolo 106), della disciplina sulle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (articolo 113) nonché ai fini dell’addizionale Ires del 3,5%;
- ai fini Irap: per quanto concerne la modalità di determinazione dell’imponibile e di identificazione delle aliquote eventualmente differenziate per tali categorie di soggetti.
L’articolo 13 del Dlgs 142/2018 oltre a stabilire che le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 9) introduce un'opportuna clausola di salvaguardia con cui sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti pregressi adottati sia se coerenti con le nuove disposizioni, sia se non coerenti (comma 10).