Conflitto di interessi dell'amministratore/dipendente della stessa società

Temi e Contributi
24/01/2012

Spesso nelle PMI la stessa persona ricopre in società sia il ruolo di dirigente che di amministratore: l’INPS, però, attribuisce priorità alla veste di amministratore, disconoscendo la validità dei versamenti contributivi effettuati dalla società per il dirigente ai fini pensionistici.

E’ diffusa la situazione di lavoratori dipendenti di una società, per lo più dirigenti, che siano designati  membri di consigli di amministrazione, a volte delegati  con “firma libera” per una determinata area operativa.

E’ stato sollevata in dottrina la questione circa il potenziale conflitto di interessi del soggetto che agisca nei confronti di terzi con poteri di vincolare la società, o che agisca esercitando poteri di controllo, di comando e disciplina all’interno dell’organizzazione aziendale, rivestendo contemporaneamente il ruolo di lavoratore subordinato e venendo, così, ad essere subordinato di se stesso, cosa che non è giuridicamente possibile.

Le conseguenze individuate sotto il profilo del diritto societario e, pertanto, della governance della società, afferiscono, in particolare, alla validità ed efficacia della nomina quale amministratore e, di conseguenza, da un punto di vista giuridico-operativo, la validità ed efficacia degli atti compiuti dall’amministratore nei confronti sia della società che dei terzi.
 
Corre obbligo di segnalare che il Codice Civile, che pure ha elencato una serie di cause di decadenza dalla nomina ad amministratore, tra le suddette cause  non ha previsto la circostanza in discorso, nè  ha precluso la possibilità che il lavoratore subordinato di una società di capitali venga nominato amministratore della stessa. 

Il contratto di società e l’esistenza di un rapporto organico tra l’impresa ed uno degli amministratori che la gestisce non appaiono sufficienti ad impedire che convivano in capo alla medesima persona fisica una prestazione di lavoro e un collegamento sinallagmatico con la società [1].
 
Del resto, si ricorda che il Legislatore ha ammesso la S.r.l. con unico socio  e non ha previsto, per questa fattispecie,  alcuna esclusione nel caso che l’unico socio sia anche amministratore unico, cosa che legittima a  far pensare che il socio-amministratore che sia dipendente della società non abbia riflesso sugli atti compiuti verso i terzi, né sulla sua posizione di amministratore.

Da ciò ne consegue che gli atti compiuti verso i terzi dall’amministratore che sia anche dipendente della società non sono inficiati dalla sua qualifica di dipendente, ma sono validi ed efficaci, mentre i limiti si riflettono sul rapporto di lavoro dipendente, di cui potrà essere negata l’esistenza con significative conseguenze sul piano previdenziale.

Se il Legislatore nulla ha disposto in merito, ha, invece, avuto modo di esprimersi la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze 24 maggio 2000 n. 6819 e 19 maggio 2008 n. 12.630), la quale ha riconosciuto che “…la qualifica di amministratore di una società commerciale non è di per sé incompatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, ma, perché sia configurabile tale rapporto di lavoro subordinato ……il dipendente – amministratore deve provare  in modo certo il requisito della subordinazione, elemento tipico qualificante del rapporto, che deve consistere nel suo effettivo assoggettamento, nonstante egli rivesta la carica di amministratore, al potere direttivo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso” (Cass. 19 maggio 2008 n. 12.630).

L’ammissibilità  della compresenza della qualifica di amministratore e di lavoratore subordinato è, invece, esclusa dalla suprema Corte, nella medesima sentenza riportata, nel caso in cui il soggetto chiamato a fornire la prova certa della propria subordinazione sia amministratore unico.

Le ragioni sono intuitive alla luce delle motivazioni addotte dalla Cassazione.

Il vincolo di subordinazione
Secondo la Corte di Cassazione, le condizioni per poter considerare compatibile la sussistenza di entrambi i ruoli nella stessa persona (amministratore delegato e dipendente) sono due:

  1. che vi sia la presenza di un vincolo di subordinazione;
  2. che le attività svolte come dipendente (e come tali retribuite) non rientrino già nel mandato di amministratore.

Quanto al primo punto -l’individuazione dell’esistenza del  vincolo di subordinazione- la prova da fornire afferisce alla sostanza dei rapporti societari: a tal proposito, si cita  nuovamente la giurisprudenza della Corte di Cassazione che nella sentenza 33308/2005 afferma che “invero, in tema di idoneità della delega di funzioni aziendali al fine di trasferire la responsabilità incombente sul titolare dell’impresa… “ bisogna fare “ricorso al primo principio di effettività, … il soggetto responsabile va individuato in base, non alle qualifiche formali, ma alle mansioni effettivamente esercitate nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Corollario di questa impostazione funzionale delle qualifiche soggettive è che la responsabilità deriva direttamente dalla legge, e che la delega finisce per essere solo un possibile strumento di identificazione del responsabile..

La conclusione è, dunque, che in questi casi, anche a prescindere dalle deleghe, bisogna guardare alla sostanza del rapporto, appurando in particolare, affinché la prestazione di lavoro sia considerata come effettuata in regime di subordinazione, l’esistenza di due condizioni essenziali:

  • che le attività (mansioni) svolte in forza del contratto di lavoro siano diverse da quelle (funzioni) che sono attribuite allo stesso soggetto in quanto amministratore.
  • che l’amministratore si trovi in posizione subordinata nei confronti della società.

Come già riconosciuto in altra sentenza della Corte di Cassazione (7562/1983, sezione lavoro), infatti, “la cumulabilità nello stesso soggetto della qualità di amministratore di una società e dipendente della medesima deve escludersi allorché non sia configurabile una volontà imprenditoriale che si formi in modo autonomo al dipendente, sì  che possano attuarsi i poteri di controllo e disciplinare che caratterizzano in termini di subordinazione lo stesso svolgersi del rapporto di lavoro e, in definitiva, la causa del relativo negozio costitutivo”.

Sul piano pratico e procedurale è, in questi casi, opportuno appurare e monitorare che:

  • il dipendente sia assunto per esercitare un’attività diversa rispetto ai suoi compiti di amministratore (o viceversa)
  • sia designato il superiore gerarchico cui il dirigente è sottoposto, accanto alle mansioni attribuite e il relativo trattamento economico-normativo.

La compresenza di lavoro subordinato e funzione di amministratore
Da quanto sopra esposto appare di tutta evidenza che l’amministratore può anche essere un lavoratore dipendente della società, a condizione però come visto, che le prestazioni rese nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato siano estranee all’attività tipica di amministratore (vedi anche Cassazione, sentenza 329/2002).

Perché sia provata tale circostanza, occorrerà che la separazione sia evidente.

Ne dovrebbe discendere che la carica di consigliere di amministrazione senza deleghe sia compatibile con il rapporto dirigenziale; ne dovrebbe discendere anche che nel caso di amministratore con deleghe in aree diverse dall’area in cui rientrano le sue funzioni di dirigente sia accettabile.

Ne dovrebbe discendere, infine, che nel caso di consigliere delegato con delega nella stessa  area in cui rientrano le sue funzioni di dirigente ( in sostanza, nel campo della sua delega avrà gli stessi poteri dell’amministratore unico), è invece esclusa, ex se: è sicuramente da escludere laddove il dirigente/amministratore possa esprimere la volontà della società e, nel contempo, sia titolare dei poteri di controllo, di comando e di disciplina (anche solo sul personale facente capo a lui per esigenze operative e/o gerarchiche).
 
Restringendo ulteriormente il campo, la legittimità  della compresenza della carica di amministratore con deleghe di poteri accanto alla qualifica di dirigente potrebbe sussistere solo a condizione che la delega dei poteri sia circoscritta all’ordinaria amministrazione.

A tale soggetto non potrà mai spettare il potere di rappresentanza della società.

Conclusioni
In punto di diritto, non è escluso dalla legge che un membro dell’organo amministrativo sia anche dipendente della società, in quanto il mandato di amministrazione  non è inficiato dalla  qualifica di dipendente; ciò si traduce nella completa validità ed efficacia degli atti compiuti dall’amministratore in forza di delega limitata all’ordinaria amministrazione.
 
Diversamente, qualora all’amministratore /dipendente sia stata attribuita anche potere di rappresentanza o delega ampia all’amministrazione straordinaria, il mandato ad amministrare prevale sulla qualifica di dipendente, pertanto, è sempre riconosciuta la validità degli atti compiuti e degli impegni sottoscritti in nome e per conto della società, ma nel conflitto di interessi che dovesse sorgere nei termini illustrati, la priorità è attribuita alla salvaguardia della fede dei terzi e sarà ritenuto inesistente il rapporto di lavoro subordinato.
 
Se a livello di governance societaria  la potenziale conflittualità è risolta nei termini sopra descritti, l’inesistenza del rapporto di lavoro dipendente non è privo di conseguenze né per il lavoratore/amministratore sul piano previdenziale, né per la società stessa, sul piano fiscale.

La prassi dell’INPS e dell’Amministrazione finanziaria. Cenni
Il disconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato è sostenuto dall’INPS con conseguente diniego al  diritto alla percezione della pensione al lavoratore che eserciti attività di amministratore incompatibile con il vincolo di subordinazione (Circolare INPS 8.8.1989 n. 179).

Il diniego del diritto alla pensione comporta il corrispondente diritto al rimborso dei contributi versati e dei relativi interessi.

Si tratta, di tutta evidenza, di una sanzione impropria molto grave che può generare un difficile contenzioso tra lavoratore ed azienda che richiede notevole cautela al momento nel conferimento del mandato di amministrazione al lavoratore subordinato.

Il disconoscimento dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato comporta, altresì, sul piano fiscale per la Cassazione, la indeducibilità dei costi per retribuzione sostenuti dalla società: in questi casi, secondo la Corte, potrà essere contestata, a carico della società, la deducibilità della retribuzione per prestazione di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 95, comma 1 (già articolo 62), del Tuir.

E questo, secondo alcuna dottrina, senza che sia fatta salva la speculare intassabilità delle somme percepite dal lavoratore.

La ratio del recupero
Il motivo del recupero  non attiene alla illegittimità o meno del rapporto di lavoro dipendente (che infatti da un punto di vista civilistico resta valida).

Tale illegittimità civilistica rappresenta semmai soltanto il presupposto logico del recupero La indeducibilità del costo, del resto, non comporta, come noto, nullità civilistica della prestazione sottostante.

L’indeducibilità della retribuzione per lavoro dipendente deriva dalla inesistenza (quanto meno giuridica) di un effettivo rapporto di lavoro subordinato.

E questo sarà tanto più legittimo laddove, per esempio, sul lato prettamente probatorio, la società non riesca a dimostrare di quale (ulteriore) prestazione di lavoro dipendente l’amministratore fosse incaricato (e retribuito).

Peraltro, l’Agenzia delle Entrate non si è pronunciata direttamente sul punto, che meriterebbe sicuramente un approfondimento alla luce dei principi generali dell’ordinamento fiscale italiano, improntato alla rimozione della doppia imposizione fiscale.


[1] così si esprimono S. Cerato e M. Bana in “Il Fisco” 22/2011 pag. 3478.


a cura di: 

dott.ssa Anna Domenighini

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 10 anno 2011