Con il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (Prot. 2013/94908) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), stabilendo le relative modalità tecniche ed i termini di trasmissione. Alla luce del citato provvedimento, il modello, così come novellato, ha funzione polivalente, in quanto assorbe una serie di altri adempimenti comunicativi previsti dalla normativa antievasione. Oltre alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il modello verrà, infatti, utilizzato per segnalare all’Amministrazione Finanziaria:
- le operazioni cosiddette “black list” a decorrere da quelle effettuate dal 1° ottobre 2013;
- gli acquisti di beni in reverse charge da San Marino a partire da quelli registrati dal 1° ottobre 2013;
- le operazioni in contati legate al turismo di importo pari o superiore a euro 1.000 effettuate da soggetti residenti in paesi extra UE e fuori dallo Spazio economico europeo. Facoltativamente, le imprese che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili, possono servirsi del modello in questione per comunicare al Fisco i dati già a partire dalle operazioni relative al 2012.
PREMESSA
Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale, è stato introdotto, con l’art. 21 del DL n. 78/2010, l’obbligo comunicativo delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non superiore ad euro 3.000,00 e delle operazioni senza obbligo di emissione della fattura di importo non superiore ad euro 3.600,00 comprensive dell’IVA.
Successivamente, in un’ottica di semplificazione, è stato eliminato, con l’art. 2 comma 6 del DL n. 16/2012, il limite di euro 3.000,00 per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione e mantenuta la soglia di euro 3.600,00 per quelle non soggette a fatturazione.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali viene rilasciata la fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (cosiddette “business to consumer”), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600,00 al lordo dell’IVA.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dello spesometro riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il modello, così come approvato dal Prov. del 2 agosto 2013, deve essere utilizzato anche per:
Il modello può facoltativamente essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni relative al 2012 poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e /o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.
ESCLUSIONI SOGGETTIVE
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione relativamente allo spesometro:
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Oggetto della comunicazione relativamente allo spesometro sono i corrispettivi relativi alle:
NB: L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l’obbligo di comunicazione.
Operazioni con Paesi “Black List”
Tra le novità contenute nel Provvedimento in esame rientra l’obbligo di utilizzare il modello per tutte le operazioni attive e passive effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata.
Le suddette operazioni, effettuate dal 1° ottobre 2013, confluiranno all’interno del modello polivalente (sezione BL); dovrebbe restare confermata l’esclusione dall’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012 riferita alle operazioni di importo pari o inferiore ad euro 500,00.
Il termine rimane quello “vecchio” e quindi la presentazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni, un valore complessivo trimestrale non superiore ad euro 50.000,00 e con cadenza mensile per gli altri operatori.
NB: è prevista la facoltà per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013 di utilizzare il vecchio modello di cui al DM 20 marzo 2010.
Acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino
Anche gli acquisti presso operatori sanmarinesi, con applicazione del reverse charge, dovranno confluire, a partire da quelli registrati dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello polivalente (sezione SE), esclusivamente in forma analitica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
NB: è data facoltà anche per le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino effettuate fino al 31 dicembre 2013, di utilizzare la vecchia modalità di comunicazione (cartacea tramite raccomandata non oltre i 5 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’annotazione della fattura di acquisto).
E’ stato chiarito che gli acquisti da San Marino dovranno essere indicati esclusivamente nell’apposita sezione SE del modello e non anche nella sezione BL legata alle operazioni “Black list”; viene dunque eliminata la duplicazione che tuttavia rimarrà valida per coloro che intenderanno utilizzare le “vecchie” regole di comunicazione fino al 31 dicembre 2013.
ESCLUSIONI OGGETTIVE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione dello spesometro:
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
E’ stata introdotta la possibilità di scegliere se trasmettere i dati in forma analitica, indicando tutte le operazioni poste in essere con lo stesso cliente o fornitore, oppure in forma aggregata, riepilogando gli elementi informativi per ciascuna controparte, distinguendo le operazioni passive da quelle attive.
NB: l’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’interno contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
OPERAZIONI ESCLUSE DALL’INVIO IN FORMA AGGREGATA
L’opzione di invio in modalità aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
Comunicazione analitica
Ai fini della comunicazione occorre fare riferimento al momento della registrazione a sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR n. 633/1972, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione come stabilito dall’art. 6 del DPR n. 633/1972.
Di seguito individuiamo gli elementi da indicare distinguendo tra:
1. Operazioni soggette all’obbligo di fatturazione
Per ciascuna operazione occorre indicare:
• Anno di riferimento;
• Partita iva, o in mancanza, codice fiscale.
• Per ciascuna fattura attiva:
- data del documento;
- corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta;
- la specificazione se si tratta di operazione non imponibile o esente;
- data di registrazione.
• Per ciascuna fattura passiva:
- data di registrazione;
- corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta;
- la specificazione se si tratta di operazione non imponibile o esente;
- data di registrazione.
• Per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’art. 6 comma 1 e 6 del DPR n. 695 del 9.12.96 (fatture di importo non superiore ad euro 300,00), relativamente al documento riepilogativo occorre indicare:
- numero del documento;
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell’imposta.
• Per ciascuna controparte e operazione:
- l’importo della nota di variazione;
- l’importo dell’eventuale imposta.
2. Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione
• Per le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 effettuate dagli operatori di cui all’art. 22 e 72-ter del DPR n. 633/1972 nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana nonché da quella dei Paesi UE e dello Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio dello Stato,
nonché
• per ciascuna cessione o prestazione non soggetta all’obbligo di fatturazione di importo unitario non inferiore ad euro 3.600 al lordo dell’IVA,
occorre indicare:
- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario/committente (per i soggetti persone fisiche non residenti privi di codice fiscale occorre acquisire: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ragione sociale o ditta e il domicilio fiscale.)
- corrispettivo al lordo dell’IVA.
Comunicazione aggregata
Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi da indicare, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive, sono:
• la partita iva o in assenza il codice fiscale;
• il numero delle operazioni aggregate;
• l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
• l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
• l’importo totale delle operazioni con IVA non esposte in fattura;
• l’importo totale delle note di variazione;
• l’imposta totale sulle operazioni imponibili;
• l’imposta totale relativa alle note di variazione.
NB: per l’individuazione degli elementi da trasmettere, occorre fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.
TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini dello spesometro, per il periodo d’imposta 2012, dev’essere effettuata:
A regime, ossia a partire dalla comunicazione delle operazioni che interesseranno il 2013, la comunicazione dovrà avvenire:
Restano fermi i termini ordinari di invio per le comunicazioni “black list”, ossia:
ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro 1 anno dal termine di invio dello spesometro di cui sopra è possibile:
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dev’essere presentata utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.
REGIME SANZIONATORIO
L’art. 21 del DL n. 78/2010 sancisce che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del DLgs n. 471/1997”.
La sanzione da applicare va dunque da euro 258,00 ad euro 2.065,00.
In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le suddette sanzioni sono raddoppiate, quindi da euro 516,00 ad euro 4.130,00.
E’ ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, a sensi dell’art. 16, comma 3, del DLgs n. 472/1997.
a cura di:
dott.ssa Alice Cerato
pubblicato su:
C&S Informa, volume 14, numero 5 anno 2013