Comunicazione delle lettere di intento ricevute

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14/01/2014

Riguardo alle Comunicazioni delle lettere di intento ricevute, si segnala che il DDL “Semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19/06/2013, nel quale è contenuta la disposizione che prevede il trasferimento, a decorrere dal 1° gennaio  2014, dell’obbligo di comunicare i dati contenuti nelle lettere d’intento dal fornitore ricevente all’esportatore abituale emittente, è, alla data odierna, ancora all’esame del Senato della Repubblica; pertanto, le nuove norme contenute nel suddetto DDL non sono, ad oggi, operative.
Di conseguenza, fino ad approvazione del testo definitivo del DDL “Semplificazioni”, si ritiene che continuino ad applicarsi alle suddette Comunicazioni le norme vigenti al 31/12/2013, in base alle quali:

  • sono tenuti a trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute i fornitori;
  • la comunicazione delle lettere di intento deve avvenire entro il termine della liquidazione periodica IVA in cui è confluita la prima operazione senza addebito d’imposta ai sensi dell’art. 8, lett. c), DPR 633/1972;
  • è possibile comunque inviare la comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento (cfr. risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 82/2012).