Cassazione Civile n. 3324/2016: un punto fermo nella querelle sul pagamento dei debiti anteriori nel concordato preventivo?

Temi e Contributi
30/01/2017

La Suprema Corte con la Sentenza n. 3324 del 19 febbraio 20161, incentrata nel merito sulle conseguenze derivanti dal pagamento di debiti anteriori alla domanda di concordato preventivo, in difetto di autorizzazione, torna su un tema più volte affrontato in ambito giurisprudenziale, discostandosi in modo significativo da precedenti orientamenti. Da ultimo, con provvedimento del 12 gennaio 20072, in riferimento ad un concordato soggetto alla disciplina ante Riforma 2005, il Collegio aveva assunto una posizione piuttosto rigida, sancendo il divieto di pagamento dei creditori concorsuali, dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, poiché lesivi della par condicio creditorum. Nel caso di specie si trattava di pagamenti effettuati nel corso di un contratto di appalto a valere su lavori eseguiti ante presentazione della domanda di concordato.

Il divieto di procedere ad una soddisfazione anticipata dei debiti sorti ante procedura, seppur non espressamente definito dal Legislatore, sarebbe stato ricavabile secondo la Suprema Corte del 2007 dalla lettura del combinato disposto degli articoli 167, 168 e 184 L.F. dal momento che “l’art. 167 con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un’oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la par condicio. L’art. 168 nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata, possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori. L’art. 184 ancora nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l’ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema”.

 

 

 

 

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a cura di:   dott. Gianfranco Peracin e dott.ssa Silvia Tamiazzo

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