La Slovenia è uno dei Paesi più giovani facenti parte dell’Unione Europea, poiché Stato indipendente da soli vent’anni (dal 1991); era, infatti, una delle Repubbliche Socialiste facenti parte della Jugoslavia.
All’interno della federazione jugoslava la Slovenia, pur rappresentandone una piccola parte (popolazione pari a un tredicesimo rispetto al totale), era lo Stato più produttivo, generando un terzo delle esportazioni totali e producendo circa un quinto del PIL; essa era inoltre la regione più industrialmente avanzata dell’ex-Jugoslavia.
Fa parte dell’Unione Europea dal 2004 e ha adottato la Moneta Unica nel 2007.
La Slovenia è stata uno dei Paesi che più ha risentito della crisi economico-finanziaria del biennio 2008-2009: la riduzione del PIL è stata di 8.1 punti percentuali nel 2009, ma dal 2010 è cominciata una lenta ripresa (+1.2%) che, secondo le stime a breve termine del Fondo Monetario Internazionale, si consoliderà in una crescita del PIL intorno al 2-2.5% all’anno, in linea con gli altri Paesi Europei.
In un Continente caratterizzato da Paesi con un rapporto Debito/PIL molto elevato (la media Europea è infatti pari all’80%), la Slovenia rimane ampiamente sotto la media, presentando un valore del Debito in rapporto col PIL pari al 37% nel 2010, rapporto che, nei prossimi sei anni, si prevede non supererà il 50%.([1])
L’economia slovena è formata per poco meno di un terzo da attività industriali, per due terzi dal settore terziario, e per la residua parte dal settore agricolo. La crisi ha colpito in particolare a livello di domanda interna, che continua a essere contratta: la soluzione per un miglioramento della produttività risulta essere quella di favorire gli investimenti esteri, un tempo più difficili per le grandi differenze normative che il Governo sloveno applicava tra imprenditori stranieri e locali. Ad oggi le restrizioni colpiscono solo alcuni particolari settori, come quello bancario, finanziario, di sfruttamento minerario, i trasporti marittimi ed aerei, e le acquisizioni di partecipazioni per oltre il 25% in società privatizzate (se non previamente autorizzate).([2])
Il Paese che più investe in Slovenia è l’Austria, anche per motivi di vicinanza geografica, che detiene circa la metà del totale degli investimenti diretti nel Paese; l’Italia è uno degli investitori più importanti, con circa 600 milioni di euro investiti nell’ultimo anno.([3])
Nei vent’anni di vita, il Paese ha aperto sempre di più il proprio mercato agli investitori esteri attraverso incentivi creati al fine di attrarne i capitali.
Dal punto di vista fiscale:
Tra gli incentivi non fiscali, il principale riguarda, per gli anni 2010 e 2011, le sovvenzioni al fine di finanziare i costi per avviare un’attività: vengono assegnati fondi a società estere che predispongano progetti d’investimento destinati ad essere realizzati da aziende costituite in Slovenia, nelle quali i soggetti stranieri detengano una partecipazione di capitale diretta almeno del 10%, al fine di creare nuove assunzioni e trasferire know-how e tecnologia; gli incentivi interessano i settori dell’industria manifatturiera, dei servizi commercializzati internazionalmente e della ricerca e sviluppo. Ogni investitore straniero può richiedere un cofinanziamento presentando un progetto d’investimento che, una volta realizzato, crei entro tre/cinque anni almeno 25 nuovi posti di lavoro nel settore manifatturiero, 10 nuovi posti di lavoro nei servizi, oppure 5 nuovi posti di lavoro nel settore della ricerca e sviluppo.([5])
Le forme societarie attraverso cui esercitare attività economiche, ai sensi della Legge sulle Società in vigore dal 2006([6]), sono le seguenti([7]):
Inoltre, è prevista la possibilità di costituire una Società Europea (S.E.), tipo societario creato dall’Unione Europea al fine di semplificare i rapporti giuridici derivanti dalla sovrapposizione di ordinamenti differenti, in caso di fusioni o costituzione di holding tra società appartenenti a Stati diversi.([8])
È possibile intraprendere un’attività commerciale in Slovenia tramite una filiale, o sede secondaria. La sede secondaria esegue tutte le attività in nome e per conto della sede principale, che ne è responsabile; sono, inoltre, obbligatori una serie di adempimenti, come ad esempio la nomina di un mandatario con residenza in Slovenia e la registrazione della filiale presso il Tribunale.([9])
Le società residenti in Slovenia([10]) sono soggette ad imposta secondo il principio della worldwide income taxation, ossia su ogni reddito prodotto all’interno e all’esterno del territorio sloveno, mentre le società non residenti sono tassate in Slovenia solo per la parte di reddito prodotta nel territorio, sia direttamente che attraverso una permanent establishment. Al fine di evitare la doppia imposizione, la Slovenia nel 2001 ha firmato una convenzione con l’Italia([11]) (ratificata in Italia nel 2009 e in vigore dal 12 Gennaio 2010) basata sul modello OCSE. Il meccanismo utilizzato per evitare la doppia imposizione è quello della detrazione, dall’imposta da pagare in uno Stato, delle imposte a titolo definitivo pagate nell’altro Stato.
La riforma fiscale del 2006 ha aggiornato la normativa di recepimento della direttiva 90/435/CEE (cd. “Direttiva Madre-figlia”), in base alla quale i dividendi distribuiti ad una società residente nell’UE, che abbia detenuto partecipazioni in una società slovena pari ad almeno il 10%, per un periodo minimo ed ininterrotto di due anni, non sono sottoposti ad alcuna ritenuta([12]).
In mancanza dei suddetti requisiti, la normativa fiscale della Slovenia impone una ritenuta pari al 15% dei dividendi, degli interessi e delle royalties corrisposti da società slovene a società non residenti, tranne nei casi in cui le Convenzioni stipulate tra Stati non dispongano in modo diverso e più favorevole per le parti, come nel caso dell’Italia.
Secondo la Convenzione Italia/Slovenia, infatti:
In ogni caso vale il principio di attrazione fiscale della permanent establishment nel territorio estero.([14]) Per quanto riguarda le imposte indirette, l’IVA (DDV) è stata introdotta in Slovenia nel 1999, e modificata nel 2006 (con il Value Added Tax Act) al fine di armonizzare la disciplina con le disposizioni comunitarie. L’imposta si applica sulle forniture di merci, le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, e le importazioni; per le operazioni intracomunitarie vige il principio di non imponibilità delle cessioni e l’applicazione del meccanismo del Reverse Charge sugli acquisti. L’aliquota ordinaria è pari al 20%, e quella ridotta all’8,5% (applicata ai prodotti alimentari, ai trasporti pubblici, ai medicinali, ai servizi sanitari ecc).([15])
Le Società sono tenute a versare l’IVA mensilmente (ovvero a chiederne il rimborso o usarla in compensazione), e le imprese non residenti devono registrarsi ed acquisire un numero di partita IVA, e, se non hanno una stabile organizzazione, possono nominare un rappresentante fiscale.([16])
[1] Dati dell’International Monetary Fund (www.imf.org).
[2] Si veda Conserva M., Scheda Paese: Slovenia, in Commercio Internazionale, 21/2010, pag. 18ss e Caccia A., La Slovenia compie vent’anni, intervista all’Ambasciatore della Repubblica di Slovenia in Italia su www.etribuna.com.
[3] Dati della Banca Centrale Slovena a Dicembre 2010 (www.bsi.si).
[4] Cfr. Garioni G., Slovenia, nell’Inserto di Fiscalità & Commercio Internazionale, 4/2011, pag.XI.
[5] Cfr. Rolle G., Mejnardi C., Scheda Paese: Slovenia, in Fiscalità internazionale, 5/2010, pag. 428ss, e il sito www.investslovenia.org/en/incentives.
[6] In seguito alla riforma del Company Act in vigore dal 4 Maggio 2006.
[7] Si veda Rolle G., Mejnardi C., cit., e per una trattazione più completa della disciplina delle Società di Capitali si veda Garioni G., cit., da pag. III.
[8] Per la trattazione della Società Europea vedasi Garioni G., cit.,pag. VI, e la sezione dedicata nel sito dell’Unione Europea all’indirizzo www.europa.eu/legislation_summaries.
[9] Si veda il sito ec.europa.eu - sezione business/expanding/branches/slovenia e Garioni G., cit., pag.VII.
[10] Si considerano residenti in Slovenia le Società che ivi hanno la sede legale o la sede della direzione effettiva, si veda l’art. 4 della Convenzione Italia-Slovenia contro le doppie imposizioni.
[11] In BancaDati Ipsoa.
[12] Ennio Vial, Fisco Oggi, 25 agosto 2005 e 7 maggio 2007.
[13] L’imposta applicata sui dividendi non può eccedere il 15% del loro ammontare lordo in tutti gli altri casi, sempre che chi percepisce i dividendi ne sia il beneficiario effettivo (si veda l’art. 10 della Convenzione Italia-Slovenia contro le doppie imposizioni).
[14] Cfr comma 4 e 5 art. 10 e comma 5 art. 11 della Convenzione Italia – Slovenia contro le doppie imposizioni.
[15] Garioni G.,cit., pag. XII.
[16] Garioni G.,cit., pag. XIII.
a cura di:
dott.ssa Maria Piovan
pubblicato su:
C&S Informa, volume 12, numero 6 anno 2011