Stop agli incentivi per il fotovoltaico a terra su aree agricole

Temi e Contributi
03/04/2012

Le modifiche apportate in sede di conversione in legge al DL 1/2012 fanno salvi alcuni impianti L’art. 65 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 (Decreto liberalizzazioni), nella versione licenziata dal Senato in sede di conversione in legge, sancisce lo stop all’incentivazione degli impianti a terra su aree agricole, con alcune eccezioni. Il comma 1 del citato art. 65 dispone che non è consentito l’accesso agli incentivi statali, di cui al DLgs. 3 marzo 2011 n. 28, agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. Sono esclusi da tale divieto:

  • gli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare;
  • gli impianti che abbiano conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto, a condizione che entrino in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e purché rispettino le condizioni di cui all’art. 10 commi 4 e 5 del DLgs. 3 marzo 2011 n. 28 (decreto di attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).

La norma si colloca in uno scenario normativo completamente ridisegnato nell’ultimo anno ad opera del DLgs. 28/2011 e del DM 5 maggio 2011 (Quarto conto energia). In particolare, il DLgs. 28/2011, all’art. 10 comma 4, ha introdotto limiti dimensionali e costruttivi, riconoscendo il diritto all’incentivazione solo agli impianti a terra che fossero di potenza non superiore a 1 MW e collocati ad una distanza non inferiore a 2 km, nel caso di terreni appartenenti ad un unico proprietario, e qualora non fosse destinato all’installazione dell’impianto più del 10% della superficie nella disponibilità del proponente.

Dalla limitazione rimanevano esclusi i terreni abbandonati da più di cinque anni e gli impianti fotovoltaici con titolo abilitativo acquisito entro la data di entrata in vigore del DLgs. 28/2011 (ossia entro il 29 marzo 2011) ovvero quelli per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione, in ogni caso, che l’impianto entrasse in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto e, quindi, entro il 29 marzo 2012 (art. 10, commi 5 e 6, del DLgs. 28/2011).

Nella versione approvata dal Senato in sede di conversione in legge, l’art. 65 del Decreto liberalizzazioni fa salvo il comma 6 dell’art. 10 ed estende il periodo per l’entrata in esercizio dell’impianto fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 1/2012 (che deve essere approvato entro il 24 marzo 2012).
Tale termine è ritenuto incongruo dagli operatori del settore, che hanno subìto uno stallo il 24 gennaio 2012 con l’emanazione del DL 1/2012, il quale, nella versione originaria dell’art. 65, eliminava il citato comma 6 e conseguentemente il diritto acquisito di usufruire del termine del 29 marzo 2012 per mettere in esercizio l’impianto.

In sostanza, dal quadro normativo attuale si ricava che gli unici impianti a terra su aree agricole che possono aspirare all’incentivazione sono i seguenti:

  • quelli con titolo abilitativo acquisito entro il 29 marzo 2011 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011; tali impianti non subiscono le limitazioni di cui al comma 4 dell’art. 10 del DLgs. 28/2011 e hanno tempo per entrare in esercizio fino a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 1/2012;
  • quelli con titolo abilitativo acquisito entro la data di conversione in legge del DL 1/2012 devono rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10 del DLgs. 28/2011 e hanno tempo per entrare in esercizio fino a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto DL.

Impianti fotovoltaici a tetto meno appetibili per le aziende agricole

Tanto premesso, si osserva che uno degli emendamenti introdotti all’art. 65 ha ridotto l’appetibilità per le aziende agricole di realizzare impianti fotovoltaici a tetto. Il terzo comma dell’art. 65 prevede, infatti, che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) assicuri la “priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola”.
Il metodo scelto dal Legislatore italiano per evitare la sottrazione di rilevanti aree agricole, con interventi frammentari e retroattivi, altera il ritorno finanziario dei progetti esistenti, rischiando di violare principi generali del diritto nazionale e comunitario e di compromettere la stabilità degli investimenti nel settore.

a cura di: 

Avv. Anna Soatto

pubblicato su:

Quotidiano del Commercialista del 19 marzo 2012