Riforma del Terzo settore - in via di approvazione la legge delega

Temi e Contributi
09/10/2014

E’ partita nei giorni scorsi la discussione parlamentare in commissione Affari Sociali alla Camera del disegno di legge denominato “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale” approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 luglio scorso. Ne verranno di seguito delineati i tratti salienti.  

Il testo, composto di sette articoli, contiene una serie di novità e proposte normative, da attuarsi attraverso il conferimento al Governo di apposite deleghe, relative al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti privati del Terzo settore e delle attività che promuovono e realizzano finalità solidaristiche e d’interesse generale, anche attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale.

Come ben ricordato nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, il cosiddetto “Terzo Settore” si compone di una serie di soggetti eterogenei (per tipologia organizzativa o giuridica, per qualifica civilistica o fiscale), disciplinati da un insieme di normative che, stratificatesi negli anni, a partire dal codice civile, proseguendo con norme di carattere particolare presenti in alcune leggi speciali, sono accomunate dal fatto di promuovere o svolgere attività di natura solidaristica e d’interesse generale (anche attraverso produzione e scambio di beni e servizi aventi diretta utilità sociale). Tra essi rientrano ad esempio le associazioni (riconosciute o no), le fondazioni, i comitati, le ONG, le cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e, da un punto di vista esclusivamente fiscale, le ONLUS.

Il riordino complessivo del sistema normativo proposto mira a garantire un più elevato livello di omogeneità e di armonizzazione dei vari enti interessati, a fare chiarezza sulla materia dei benefici concessi (quali incentivi e strumenti di sostegno) ai vari soggetti in un’ottica di certezza normativa ed economica, a incrementare i livelli d’impiego efficace delle risorse pubbliche e private, a prevenire ogni distorsione causata dal susseguirsi nel tempo di norme non coerenti tra loro e, più in generale, di prevenire fenomeni di abuso.  

Nello specifico, il testo del disegno di legge all’articolo 1 attribuisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di delega, uno o più decreti legislativi con cui si dovrà provvedere, in particolare:

  • alla revisione e all’integrazione della disciplina in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute come persone giuridiche, di cui al libro I, titolo II (artt. 14-42) del codice civile;
  • al riordino e al necessario coordinamento delle atre disposizioni vigenti, compresa la disciplina tributaria applicabile agli enti in precedenza richiamati anche mediante la redazione di un apposito testo unico recante la disciplina degli enti e delle attività del Terzo settore;
  • alla revisione della disciplina in materia d’impresa sociale;
  • alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale. 

Il successivo articolo 2 fissa principi e criteri direttivi generali che i decreti legislativi dovranno prevedere al fine di disciplinare la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati che, con finalità ideale e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, di valorizzazione della partecipazione e di solidarietà sociale, ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale.

A tal fine vengono individuati una serie di principi e criteri direttivi di cui i più importanti, per i fini che qui interessano, riguardano:

  • l’individuazione delle attività solidaristiche e d’interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, ai fini dell’identificazione di normative promozionali;
  • l’assicurazione, nel rispetto delle normative vigenti, della più ampia autonomia statutaria, al fine di consentire il pieno conseguimento delle finalità dell’ente e la tutela degli interessi coinvolti:
  • la semplificazione dell’iter di riconoscimento della personalità giuridica, ben delineando il relativo regime di responsabilità e il rispetto di un adeguato rapporto tra mezzi propri della persona giuridica e il suo indebitamento complessivo;
  • la definizione di forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirati a solidi ed elencati principi con previsione di appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati; 
  • il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell’ente fatto salvo quanto disposto per l’impresa sociale nel rispetto di condizioni e limiti prefissati;
  • la definizione di criteri e vincoli di strumentalità dell’attività d’impresa eventualmente esercitata dall’ente rispetto alla realizzazione degli scopi statutari e introducendo un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;
  • la previsione di una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d’informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell’attività svolta e dell’impiego di risorse pubbliche;
  • l’individuazione di specifiche modalità di verifica dell’attività svolta e delle finalità perseguite;
  • la prescrizione di eventuali limiti e obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti e altri compensi corrisposti ai dirigenti, amministratori, organo di controllo nonché associati;
  • la semplificazione nella registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti attraverso la previsione di un registro unico del Terzo settore su base nazionale;
  • la previsione di strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti;
  • la previsione che il coordinamento delle azioni di promozione e di vigilanza delle attività degli enti suddetti sia assicurato mediante l’istituzione di un’apposita ”struttura di missione” e in accordo con le Autorità competenti.   

L’articolo 3 si compone di una delega al Governo al fine di procedere al riordino e alla revisione della disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale i cui principi e criteri direttivi consistono:

  • nell’armonizzazione delle diverse discipline oggi vigenti in materia;
  • nella promozione della cultura del volontariato tra i giovani e nella valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato;
  • nella riorganizzazione dei Centri di servizio per il volontariato e del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l’associazionismo dio promozione sociale. 

Viene poi previsto all’articolo 4 una specifica delega al Governo di intervenire per riordinare e revisionare la disciplina in materia di impresa sociale. Più nel dettaglio l’intervento legislativo dovrà considerare oltre ad una puntuale definizione di tale figura (l’impresa sociale dovrà essere qualificata quale “impresa privata a finalità d’interesse generale avente come proprio obiettivo primario il raggiungimento di impatti sociali positivi misurabili, realizzati mediante la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale, utilizzando prioritariamente i propri utili per il conseguimento di obiettivi sociali, anche attraverso l’adozione di modelli gestionali responsabili, trasparenti e idonei ad assicurare il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti gli interessati alle sue attività”) una serie di altre modifiche riguardanti in particolare: la possibilità di non considerare più facoltativa l’assunzione di tale qualifica, l’ampliamento dei settori di attività di utilità sociale e l’individuazione dei limiti di compatibilità con lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale, l’apertura a forme di remunerazione del capitale e ripartizione degli utili nel rispetto di condizioni ne limiti prefissati, il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalla ONLUS. 

Un cenno all’articolo 5 che prevede una revisione dell’attuale disciplina del servizio civile finalizzata all’istituzione di un servizio civile nazionale universale, anche per riconoscere e valorizzare le competenze acquisite nel periodo e favorire l’inserimento lavorativo dei giovani. 

Sono poi previste all’articolo 6 norme che disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore procedendo al riordino e all’armonizzazione della relativa disciplina tributaria. In tal senso i decreti legislativi di prossima emanazione dovranno uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • introdurre un regime agevolativo che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente, del divieto di ripartizione degli utili e dell’impatto sociale delle attività svolte dall’ente stesso;
  • razionalizzare e semplificare il regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti del Terzo settore;
  • rivedere e stabilizzare l’istituto della destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti del Terzo settore e con previsione di obblighi di pubblicità delle risorse a essi destinate;
  • razionalizzare dei regimi contabili e fiscali semplificati in favore degli enti del Terzo settore;
  • prevedere per le imprese sociali: la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line; misure fiscali agevolative, volte anche a favorire gli investimenti di capitale; l’istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali;
  • promuovere l’assegnazione a favore degli enti del Terzo settore degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
  • prevedere una revisione della disciplina riguardante le ONLUS, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse che le stesse possono svolgere. 

L’articolo 7, infine, reca disposizioni finanziarie e finali. Si prevede che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salva qualche eccezione evidenziata nell’articolo stesso.

a cura di: 

dott. Giuseppe Perencin