Reti di imprese e la governance

Temi e Contributi
01/06/2012

Lo statuto delle imprese, approvato con la recente legge 11 novembre 2011, n. 180 (Norme per la tutela della libertà d'impresa – Statuto delle imprese), presta particolare attenzione alle piccole e medie imprese, alle microimprese ed esplicitamente anche alle reti di imprese quali aggregazioni funzionali. Una delle condizioni essenziali per il successo delle reti di imprese è la previsione di un organo di governance efficace per gestire la rete in corso d’opera e per realizzare il programma.

Come noto,  l’Italia è il paese che conta il maggior numero di piccole imprese (circa 3,8 milioni) con una media di addetti per azienda di 3,9 contro la media europea pari a 6,4. L’Italia, molto più degli altri paesi europei, ha bisogno di una normativa mirata a favorire la competitività e la produttività delle micro, piccole e medie imprese MPMI.
Lo Statuto delle imprese, finalizzato a garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli artt. 35 e 41 della Costituzione, prevede che i provvedimenti di politica economica garantiscano la competitività e la produttività delle MPMI e delle reti di imprese adottando apposite misure adatte a creare condizioni più favorevoli per la ricerca e l’innovazione, l’internazionalizzazione, la capitalizzazione e la promozione del “made in Italy”. In particolare garantisce alle MPMI e alle reti di imprese una riserva minima del 60% per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25% dovrà essere destinato alle micro e piccole imprese.

E’ prevista anche l’istituzione del Garante per le micro, piccole e medie imprese con il compito di vigilare sull’attuazione della comunicazione della Commissione Europea su “Una corsia preferenziale per la piccola impresa” e contribuire al riesame dello “Small Business Act” europeo. A tale incarico è stato recentemente nominato Giuseppe Tripoli, già referente per le MPMI in Italia (Mister PMI), con la funzione, tra l’altro:

  • di elaborare proposte finalizzate a favorire lo sviluppo del sistema delle MPMI individuando le misure da adottare per favorirne la competitività;
  • monitorare le leggi regionali di interesse delle MPMI e promuovere la diffusione delle migliori pratiche;
  • coordinare i garanti delle MPMI istituiti presso le regioni;
  • segnalare i provvedimenti che possono determinare oneri finanziari o amministrativi rilevanti a carico delle MPMI.

Le reti di imprese hanno conosciuto un notevole sviluppo in seguito all’introduzione di specifiche disposizioni contenute nell’art. 42 del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, finalizzate ad aumentare la capacità innovativa e quindi la competitività sul mercato delle imprese promuovendo la cultura dell’aggregazione come scelta strategica. Mettendo in comune risorse e competenze le MPMI possono raggiungere la massa critica necessaria per reggere il confronto con le grandi imprese, anche su scala internazionale. Il contratto di rete consente alle imprese partecipanti di acquisire una maggiore dimensione competitiva senza perdere l’autonomia nella propria attività, conciliando la flessibilità tipica delle MPMI con il potere contrattuale, la credibilità tecnica, commerciale e finanziaria di una grande impresa.
A metà marzo 2011 risultavano iscritti presso il Registro Imprese 305 contratti che coinvolgevano 1603 imprese; nel solo mese di settembre 2011 sono stati siglati ben 45 nuovi contratti a dimostrazione del crescente interesse del mondo imprenditoriale. Le motivazioni che portano le imprese a sottoscrivere questi accordi di collaborazione, come emerge dal monitoraggio eseguito dall’Osservatorio sui contratti di rete di Intesa Sanpaolo-Mediocredito Italiano, sono nel 51% dei casi l’innovazione e nel 46% la promozione e la distribuzione. Di queste ultime quasi la metà punta anche a potenziare la propria capacità di vendere sui mercati esteri. In un quinto dei casi le reti prevedono un impegno sull’ambiente con investimenti nelle energie rinnovabili, produzione di beni dedicati ai servizi ambientali (aria, acqua, gestione dei rifiuti) e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Il Rapporto suddetto evidenzia:

  • in merito alla dimensione delle imprese partecipanti ai contratti di rete che nel 48,1% sono microimprese e nel 31,3% trattasi di piccole imprese;
  • in merito ai contratti di rete che il 56% sono stipulati solo tra imprese micro o piccole, mentre nel 39% vi partecipano anche imprese medie e grandi. Di queste ultime il 31% è caratterizzato dalla presenza di un’impresa che probabilmente svolge il ruolo di capofila dettando le strategie e coinvolgendo le imprese di subfornitura e terziste in un piano strategico di rafforzamento competitivo in termini di innovazione, formazione, controllo qualità, certificazione ambientale, programmazione, logistica ecc.;
  • relativamente all’organizzazione, vi sono sia reti cosiddette verticali in cui l’aggregazione riguarda imprese collegate tra loro in filiera lungo la catena del valore (solitamente di tipo produttivo), ma anche orizzontali cioè tra aziende che producono o vendono prodotti dello stesso comparto e che intendono aumentare il potere contrattuale nei confronti dei fornitori, migliorare il servizio offerto, rafforzare la capacità commerciale e innovativa, aprire mercati di vendita all’estero, creare marchi collettivi.

Le principali condizioni perché una rete di imprese possa avere successo sono: 

  • la volontà di collaborare e di fare squadra; 
  • la condivisione di un piano strategico per il raggiungimento di obiettivi comuni;
  • una organizzazione che faciliti collaborazioni efficienti ed efficaci tra imprese;
  • il coinvolgimento di risorse umane adeguate;
  • un sistema informativo di scambio e condivisione della conoscenza;
  • un fondo patrimoniale con risorse sufficienti;
  • un organo di governance per realizzare il programma e gestire la rete in corso d’opera.

Seguendo la tesi interpretativa della non entificazione della rete, nel senso che la rete non sarebbe un soggetto giuridico distinto dai partecipanti ma, secondo l’opinione prevalente, un contratto tra più soggetti ed in particolare un contratto plurilaterale con comunione di scopo, è importante approfondire il modello di governance ed in particolare l’“organo comune” incaricato di gestire l’esecuzione del contratto. In primo luogo va sottolineato come la previsione di tale organo sia facoltativa, potendo l’istituto della rete essere molto leggero e comunque con una articolazione molto flessibile per tener conto delle varie esigenze dei partecipanti, loro numerosità ed omogeneità di interessi, del collegamento verticale oppure orizzontale tra le imprese e al fine di contemperare gli interessi individuali dei partecipanti e l’interesse collettivo di esecuzione del programma di rete. Si ritiene comunque che la presenza di un organo che si prenda in carico l’esecuzione delle attività previste e il perseguimento degli obiettivi previsti, sia di fatto necessaria, consentendo di sottrarsi alla rigidità del principio unanimistico, preferendo la flessibilità e snellezza operativa che sono più adatte a garantire il successo di un progetto di cooperazione interaziendale.

La legge prevede che, se le parti decidono di istituire l’organo comune, nel contratto deve essere indicato: 
 

  • il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto; 
  • i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso; 
  • le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.

L’organo comune è soggetto alle regole e alla disciplina generale previste per il mandato; potrà essere un mandato con rappresentanza allorché il preposto gestisca, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole fasi dello stesso, oppure senza rappresentanza.

Quale preposto all’organo comune può essere nominato un singolo soggetto, persona fisica o giuridica, oppure più soggetti che costituiranno un organo comune pluripersonale. In tal caso, in mancanza di diversa previsione contrattuale, i mandatari hanno facoltà di agire disgiuntamente; naturalmente è possibile prevedere che per determinate operazioni, ad esempio rientranti nella cosiddetta ordinaria amministrazione, possano agire disgiuntamente e per altre operazioni di natura straordinaria o comunque superiori a determinati ammontari, i preposti all’organo comune debbano decidere congiuntamente o secondo una determinata regola di maggioranza. Nulla impedisce che il contratto preveda anche organi delegati o comitati esecutivi, disciplinandone composizione e modalità di funzionamento.

Il potere di rappresentanza dell’organo comune potrà esplicitarsi in via ordinaria:

  • nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni;
  • nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito;
  • nelle procedure inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento;
  • nell’utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

L’ispirazione complessiva della disciplina del contratto di rete alla massima elasticità contrattuale e organizzativa consente di prevedere un governo basato sulla presenza di più organi.
E’ possibile prevedere un organo assembleare composto dall’insieme di tutti i partecipanti alla rete con poteri di decisione sulle questioni strategiche, di apertura della rete a nuovi componenti o di esclusioni di alcuni per grave inadempimento, per modifiche del contratto di rete o semplicemente per la nomina di nuovo organo comune.
Utile sarebbe anche una regolamentazione negoziale della resa a cui l’organo comune è tenuto in qualità di mandatario ex art. 1713 c.c. prevedendo la predisposizione di budget economici, finanziari, tecnici e regole particolari di rendicontazione con prospetti di tipo contabile, con una determinata cadenza periodica e stati di avanzamento del programma di rete. Naturalmente è possibile prevedere anche un organo di controllo e revisione la cui utilità va valutata non solo per i rapporti interni tra partecipanti, ma anche per i rapporti con i terzi ed in particolare con i finanziatori per il prevedibile miglioramento dell’affidabilità della rete. La finanziabilità della rete e più precisamente dei partecipanti al contratto di rete, nonché la possibilità di ottenere un rating favorevole, dipendono, oltre che dalla stabilità dei rapporti tra i partecipanti alla rete e dalla validità del programma, anche dalla trasparenza e leggibilità dell’attività svolta, dal reporting periodico con valutazione delle performance, con esame degli scostamenti e indicazione dei relativi interventi. L’organo di controllo può essere utile per aumentare l’affidabilità considerando l’assenza di norme di legge a tutela della integrità del fondo patrimoniale comune dovute all’assenza di una disciplina sulla valutazione dei conferimenti, sulla misura minima del fondo patrimoniale e sulla sua riduzione per perdite.

L’ampia autonomia privata nella configurazione del modello di governance delle reti di imprese è compatibile con la previsione di comitati scientifici, direttivi, consultivi, strategici e di organi a cui demandare il controllo sul rispetto di protocolli di comportamento o di qualità nell’interesse comune dei partecipanti alla rete.

a cura di: 

dott. Lucio Antonello

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 3 anno 2012