Recenti modifiche normative riguardanti il settore della crisi d'impresa

Temi e Contributi
28/01/2013
Il settore della crisi d’impresa è stato interessato nel corso del 2012 da due importanti provvedimenti normativi che già hanno iniziato a produrre i loro effetti. Ci si riferisce al decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (convertito , con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012) meglio noto come “decreto sviluppo o crescita” e al decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012) meglio noto come “decreto sviluppo bis”.

Il presente scritto evidenzierà i tratti salienti del primo provvedimento di legge richiamato rinviando ad altro numero la trattazione delle novità introdotte dal secondo provvedimento riguardante in particolare l’obbligo di utilizzo della Pec (posta elettronica certificata) nelle comunicazioni dei principali atti nelle procedure concorsuali.

L’analisi delle novità sarà improntato, in particolare, dal punto di vista del soggetto, sia esso professionista, impresa o altro ente , che per svariati morivi, non da ultimo per l’acquisto di un bene, per la gestione di un contratto o per il recupero del proprio credito, si trova ad avere a che fare con un’impresa già in crisi o in procinto di esserlo.

Entrambe le modifiche legislative hanno interessato, in particolare, l’impianto della legge fallimentare; altre modifiche, peraltro non di poco conto, hanno interessato il Tuir e il codice civile.

Secondo la visuale sopra circoscritta e più precisamente avuto riguardo ai soggetti che “incidentalmente” hanno avuto o avranno modo di avere rapporti con un’azienda in crisi, con riferimento alle novità introdotte dal primo decreto sopra citato, a decorrere in linea di massima dall’11 settembre 2012, le stesse hanno riguardato in particolare:
  • L’estensione dell’esonero dalla revocatoria fallimentare 
  • L’introduzione della cosiddetta domanda “prenotativa” o “in bianco” 
  • Effetti per i creditori e inefficacia delle ipoteche giudiziali 
  • Gli effetti sui contratti pendenti 
  • Il procedimento di adesione alla proposta di concordato preventivo 
  • I tempi di pagamento negli accordi di ristrutturazione 
  • I finanziamenti prededucibili 
  • La deduzione fiscale delle perdite su crediti 
Nel dettaglio, l’esonero dall’azione revocatoria fallimentare, già previsto per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo e dell’omologato accordo di ristrutturazione dei debiti opera ora anche per gli atti suddetti posti in essere dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e quindi prima dell’ammissione alla procedura. Inoltre, l’estensione dell’esonero da revocatoria opera anche laddove l’acquirente acquisti un immobile ad uso non abitativo purché destinato a costituire la sede principale dell’attività della propria impresa e sul presupposto che tale attività sia effettivamente esercitata o siano stati compiuti investimenti per darvi inizio alla data del fallimento.

Al fine di beneficiare degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato preventivo, viene data la possibilità al debitore di anticipare l’ottenimento della “moratoria” (ovvero la sospensione delle azioni esecutive e cautelari) depositando solo il ricorso recante la domanda di c.p. (cosiddetta domanda di concordato “prenotativa” o “in bianco”) unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione prevista entro un successivo termine , fissato dal giudice, compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di ulteriori sessanta giorni.

La data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel registro delle imprese (in luogo della data di presentazione del ricorso) costituisce ora il termine dal quale i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità , iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre, è stata disposta l’inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato, delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione del ricorso per c.p. nel registro delle imprese.

Viene data la possibilità al debitore di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. La richiesta può essere formulata al tribunale nel contesto del ricorso ovvero al giudice delegato, successivamente al decreto di ammissione. Alternativamente, il debitore può richiedere la sospensione dei medesimi contratti per un periodo non superiore a sessanta giorni, prorogabili al massimo una sola volta. La parte contraente viene tutelata con un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento e il relativo credito verrà soddisfatto quale credito anteriore al concordato e , quindi, passibile di falcidia concordataria. La suddetta previsione non trova applicazione per i rapporti di lavoro subordinato, per i contratti di locazione di immobili, per i contratti preliminari di vendita di immobili, alle clausole compromissorie contenute nei contratti.

Nelle procedure di concordato preventivo i creditori che non hanno esercitato il voto (e il cui elenco nominativo unitamente al relativo credito viene ora inserito a verbale) nell’adunanza possono far constatare solo il proprio dissenso nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale con la precisazione che, in mancanza, essi saranno considerati consenzienti ai fini del computo della maggioranza dei crediti. È inoltre previsto che laddove le condizioni di fattibilità del piano siano mutate e che di ciò ne sia stata data informazione da parte del commissario giudiziale, i creditori possono costituirsi nel giudizio di omologazione per modificare il proprio voto. È stata altresì ampliata l’operatività del c.d. meccanismo di cram-down prevedendo che la contestazione sulla convenienza della proposta di concordato possa essere formulata, anche nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto; anche in tal caso, il tribunale potrà omologare il concordato preventivo qualora ritenga che il credito dei dissenzienti possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, presupposta l’adesione dei creditori in una percentuale non inferiore al sessanta per cento dei crediti, viene ora previsto che “creditori estranei” agli accordi stessi debbano essere soddisfatti integralmente (si abbandona quindi la previsione di pagamento “regolare”) e nei seguenti termini: entro centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a tale data; entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Nell’ambito delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti sono state eliminate le limitazioni di carattere soggettivo finora esistenti per la contrazione da parte del debitore di finanziamenti in esecuzione del piano sottostante il concordato o gli accordi stessi, da considerarsi prededucibili. A seguito delle modifiche apportate, infatti, i suddetti finanziamenti potranno essere richiesti a tutti e non soltanto alle banche e agli intermediari finanziari. Laddove in esecuzione dell’accordo o del concordato il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio, il beneficio della prededuzione sull’intero credito si estenderà esteso anche all’ipotesi suddetta.

A seguito delle modifiche apportate al Tuir, le perdite su crediti sono ora deducibili anche quando il debitore abbia concluso un accordo di ristrutturazione omologato. A tal fine un accordo di ristrutturazione dei debiti si considera concluso a decorrere dalla data del decreto del tribunale con cui l’accordo stesso è omologato. Inoltre, è stato meglio precisato che gli elementi certi e precisi per la deduzione delle perdite su crediti sussistono in ogni caso quando: a) il credito sia di modesta entità, ossia quando non è superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione (fatturato superiore a 15.000 euro dal 2011) e a 2.500 per le altre imprese di più modesta entità; inoltre, è necessario che i crediti suddetti siano scaduti da un periodo di sei mesi alla data di chiusura dell’esercizio; b) il diritto alla riscossione del credito è prescritto; c) per i soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in conseguenza di eventi estintivi.

Il decreto sopra richiamato ha poi apportato altre modificazioni all’impianto normativo (in particolare alla legge fallimentare) che interessano più da vicino le aziende in crisi o in procinto di esserlo e gli operatori del settore, in particolare i professionisti chiamati ad assumere molteplici ruoli da quello di advisor, a quello di attestatore piuttosto che di curatore o di commissario giudiziale.

In particolare il primo decreto “sviluppo” ha apportato modifiche alla normativa riguardante:
  • i Piani Attestati 
  • il Concordato Preventivo 
  • gli Accordi di Ristrutturazione 
  • novità comuni al Concordato e agli Accordi 
  • la riduzione o perdita del capitale sociale per le società in crisi 
  • disposizioni penali 
  • l’intassabilità delle sopravvenienze attive. 
Più nel dettaglio, con riferimento alla disciplina dei Piani Attestati è stato in particolare precisato che il professionista incaricato di attestare il piano medesimo deve essere designato dal debitore; sono state poi espressamente precisate le caratteristiche d’indipendenza che quest’ultimo deve avere e alcune ragioni ostative oggettive che comportano il venir meno del requisito d’indipendenza. È stata poi introdotta la facoltà, su richiesta del debitore, di pubblicare il piano attestato nel registro delle imprese.

Per quanto riguarda il Concordato Preventivo, numerose e di spessore sono state le novità introdotte alla relativa disciplina. Innanzitutto in aggiunta alla documentazione già prevista dalle norme vigenti il ricorso contenente la domanda di concordato preventivo dovrà essere accompagnato anche da un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. La legge stabilisce ora , inoltre, che la domanda di concordato preventivo sia pubblicata , a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Con riferimento alla cosiddetta domanda di concordato “prenotativa” o “in bianco”di cui di è già sopra dato cenno, da rilevare gli obblighi di informazione periodica, anche di natura finanziaria, che il tribunale può disporre fino al decreto di ammissione. È stato altresì precisato che tale particolare domanda è da considerarsi inammissibile laddove il debitore nei due anni precedenti abbia presentato altra domanda della stessa natura.

Di particolare rilevanza la precisazione introdotta in ordine alla definizione del cosiddetto “concordato in continuità aziendale” ipotizzabile sostanzialmente in due fattispecie: la prima laddove l’attività d’impresa venga proseguita dal creditore stesso, la seconda laddove la prosecuzione dell’attività sia conseguenza della cessione dell’azienda, effettuata anche mediante il conferimento in altra società , anche di nuova costituzione. In entrambe le fattispecie è prevista la possibilità che il piano possa prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa. Per tale particolare proposta di concordato sono previsti alcuni contenuti ulteriori di natura obbligatoria, in particolare deve contenere un’analitica indicazione dei costi e dei ricavi derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa. Vi sono poi dei contenuti meramente eventuali da evidenziare, ad es. può essere inserita una moratoria fino a un anno dalla omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti su cui sussista la causa di prelazione. In questo caso, i creditori muniti di tali cause di prelazione non avranno diritto di voto. In tali ipotesi, inoltre, anche la relazione dell’attestatore deve avere ulteriori contenuti di carattere obbligatorio, relativi all’attestazione di funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa tesa al miglior soddisfacimento dei creditori.

Sono state poi introdotte specifiche previsioni con riferimento ai rapporti contrattuali in corso alla data del deposito del ricorso di concordato preventivo, contratti per cui è stata esclusa la risoluzione. Per le imprese operanti con il settore pubblico, è stato precisato che la disciplina relativa alla continuazione dei rapporti contrattuali si applica anche ai contratti stipulati con pubbliche amministrazioni. L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alle gare per l’assegnazione di contratti pubblici o far parte di raggruppamenti temporanei.

Per quanto attiene le novità introdotte alla disciplina degli Accordi di Ristrutturazione dei debiti, di rilievo la previsione del nuovo obbligo di allegare la relazione del professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di indipendenza il quale deve attestare non solo la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione ma anche, e soprattutto, la sua idoneità a garantire il pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo stesso entro i termini già sopra precisati.

Alcune modifiche sono poi trasversali alle discipline del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Ci si riferisce in particolare alla soppressione del beneficio della prededuzione per i crediti del professionista attestatore , essendo la relativa previsione stata abrogata, nonché alla possibilità per il debitore che abbia presentato domanda di concordato ovvero un ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre dei finanziamenti prededucibili; in tale ipotesi è necessario che la relazione del professionista attestatore contenga espressamente una attestazione in relazione alla funzionalità del finanziamento alla miglior soddisfazione dei creditori.

Vi sono poi nuove disposizioni che stabiliscono che il debitore il quale abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità ovvero domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti possa essere autorizzato dal tribunale a pagare creditori anteriori per prestazioni di beni o servizi a condizione che l’esperto attesti che tali prestazioni sono essenziali alla prosecuzione dell’attività d’impresa e funzionali ad assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. I suddetti pagamenti non sono soggetti ad azione revocatoria fallimentare.

È stato quindi introdotto un importante incentivo alla risoluzione delle crisi d’impresa rappresentato dalla non operatività in costanza dei procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione di accordi di ristrutturazione, con decorrenza dal deposito delle rispettive domande ( o della sola proposta nel caso di domanda “prenotativa” o “ in bianco”) e fino all’omologazione, delle previsioni del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale a seguito di perdite o al di sotto del minimo legale e della relativa causa di scioglimento.

Alcune novità ineriscono poi la sfera penale. Una prima prevede un’estensione dell’esonero dalla responsabilità per i reati di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice nell’ambito della procedura di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. Una seconda introduce un’ulteriore fattispecie di reato proprio riservata al professionista incaricato di attestare la veridicità dei dati e la fattibilità dei piani, in caso di informazioni o attestazioni false o omissioni. La violazione è punita con la reclusione da due a cinque anni e la multa da cinquanta a cento mila euro. La pena è ulteriormente aumentata se tale comportamento è tenuto al fine di conseguire un profitto ingiusto per se o per altri. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno per i creditori. È stato altresì previsto che nell’ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano attestato idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria, pubblicato nel registro delle imprese, non si considerano sopravvenienze attive tassabili le riduzioni dei debiti dell’impresa per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo.

a cura di: 

dott. Giuseppe Perencin

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 8 anno 2012