Profili contabili della cessione dei contratti di leasing finanziario

Temi e Contributi
28/03/2012

La cessione del contratto di leasing finanziario è un’operazione ricorrente, finalizzata a realizzare il trasferimento dell’intera posizione contrattuale del locatario ad un terzo, senza modificare alcuno degli elementi essenziali del contratto stipulato con il locatore. In particolare, il cessionario subentra al cedente nel diritto di utilizzare il bene lungo la residua durata contrattuale e nella facoltà di esercitare l’opzione di riscatto e, al contempo, assume l’obbligo di corrispondere al locatore le rimanenti rate.

La cessione del leasing potrebbe perfezionarsi con un esborso finanziario a carico di una delle parti contraenti, che, nella maggior parte dei casi, è il cessionario. Sotto il profilo economico, la cessione del leasing permette al cedente di realizzare in primo luogo una riduzione dell’esposizione finanziaria, in secondo luogo un abbattimento dei costi ed in terzo luogo, realizzare una componente economica, rilevata come sopravvenienza, pari alla differenza tra il corrispettivo ricevuto e lo storno dei risconti attivi non ancora spesati riferiti all’eventuale maxicanone iniziale; diversamente, in capo al cessionario, l’acquisto del leasing potrebbe rappresentare l’unica modalità per ottenere la disponibilità o la proprietà di beni ritenuti strategici.

Per quanto riguarda i profili contabili dell’operazione in esame, nel silenzio delle norme e dei principi contabili nazionali, di fatto è stata l’interpretazione della relativa disciplina fiscale, fornita dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione dell’8 agosto 2007 n. 212, a influenzare in modo sostanziale i criteri di rappresentazione in bilancio. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha di recente esaminato nel dettaglio l’argomento tramite apposito documento, emanato il 23 novembre 2011 e qui in commento, con particolare riguardo alla classificazione e rilevazione del costo sostenuto per l’acquisto del leasing finanziario da parte di soggetti non IAS adopter, sviluppando e ampliando i contenuti della predetta Risoluzione.

Richiamando i principi contabili nazionali, il CNDCEC rammenta che il leasing finanziario realizza una forma di finanziamento per l'uso di un bene, garantito dal mantenimento in capo al concedente della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto, e ne deduce che la cessione di tale contratto è assimilabile all’acquisizione della proprietà di un bene con regolamento in parte a pronti (corrispettivo d’acquisto del contratto) e per il rimanente mediante l’accollo di un debito acceso da un terzo soggetto. Per quanto attiene la rappresentazione in bilancio, i principi contabili nazionali non consentono di iscrivere il bene “trasferito” tra le attività del cessionario già al momento dell’acquisto del contratto, ma solo al momento del trasferimento formale del diritto di proprietà che avviene in sede di riscatto, secondo il cosiddetto metodo patrimoniale, legato alla forma giuridica negoziale.

La principale problematica contabile connessa all’acquisto di un contratto di leasing finanziario concerne la contabilizzazione in capo al cessionario del corrispettivo pagato al cedente, che, in astratto, potrebbe essere considerato, a seconda delle possibili interpretazioni,  un costo: di competenza economica dei vari esercizi interessati dal contratto di leasing; imputabile interamente all’esercizio in cui si perfeziona la cessione; da aggiungere al prezzo di riscatto e, quindi, da ammortizzare a partire dall’esercizio in cui avviene il trasferimento della proprietà del bene.

Il CNDCEC evidenzia che non esiste una soluzione univoca della questione, perché la corretta contabilizzazione del costo dovrebbe tener conto, caso per caso, delle specifiche motivazioni economiche poste alla base della transazione, che generalmente riguardano l’acquisizione della facoltà di godimento del bene nel periodo di durata residua del contratto e la possibilità di acquisirne la proprietà giuridica attraverso il riscatto. A tal fine, è opportuno distinguere i contratti di leasing finanziario con finalità prevalentemente traslativa, che qui in particolare interessano, da quelli con finalità prevalentemente di godimento. Nella prima tipologia rientrano i contratti in cui il bene locato ha vita utile significativamente superiore alla durata del contrattuale e il prevedibile valore di mercato del bene alla data di esercizio dell’opzione eccede in modo significativo il prezzo fissato per il trasferimento della proprietà; in tal caso, i canoni di leasing includono il corrispettivo sia per l’utilizzo sia per l’acquisizione del bene, e la concessione in godimento è strumentale al successivo trasferimento della titolarità giuridica, come tipicamente accade per i contratti aventi ad oggetto beni immobili.

Partendo dal presupposto che l’acquisizione di un contratto di leasing traslativo realizza per l’acquirente la duplice finalità di godimento e trasferimento della proprietà del bene, è opinione condivisa che, ai fini contabili, il corrispettivo di cessione debba essere ripartito nella componente riferibile al godimento, che costituisce costo da imputare in Conto Economico pro-rata temporis lungo la residua durata contrattuale, e nella componente riferibile al riscatto, assimilabile ad un acconto sul futuro acquisto del bene. Peraltro, nell’ipotesi di acquisizione di contratti in prossimità del riscatto è evidente che per il cessionario la sola finalità dell’operazione è l’acquisto della proprietà del bene e, pertanto, l’intero corrispettivo costituisce un costo da sospendere fino al riscatto del bene. La formazione del corrispettivo di cessione di leasing è influenzato principalmente:

  1. in aumento, dagli importi già versati dal cedente al locatore a titolo di rimborso del prestito (maxicanone e quote capitale implicite dei canoni);
  2. in aumento o diminuzione, dalla eventuale variazione del valore di mercato del bene nel frattempo intervenuta;
  3. in aumento o diminuzione, dalla differenza tra il valore attuale dei canoni residui e del riscatto, determinato in funzione del tasso di interesse implicito contrattuale, e il valore del debito, determinato scontando gli esborsi finanziari residui al tasso di mercato (elemento particolarmente rilevante in presenza di leasing a tasso fisso);
  4. dai costi correlati al perfezionamento della cessione del contratto;
  5. dalla diversa forza contrattuale e dagli eventuali rapporti di correlazione esistenti tra le parti.


Ne discende che il corrispettivo può raggiungere importi significativi soprattutto per operazioni riguardanti beni soggetti ad incremento di valore con il trascorre del tempo; in tal caso, il corrispettivo dovrebbe raggiungere il massimo in prossimità della scadenza del contratto.

Una volta individuate le principali componenti del costo di acquisto di un contratto di leasing occorre assegnare ciascun elemento alla funzione di godimento e a quella traslativa.

La Risoluzione 212/2007 sopra richiamata ha chiarito l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento del costo di acquisto di un contratto di leasing immobiliare, aderendo alla tesi secondo cui l’operazione risponde alla duplice finalità sopra evidenziata. Nella Risoluzione si afferma che la quantificazione delle due componenti del corrispettivo non è lasciata all'arbitrio delle parti, precisando inoltre che:

  • il valore normale netto, pari alla differenza, se positiva, tra il valore normale del bene determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR e il valore attuale dei canoni residui e del prezzo di riscatto alla data di cessione del contratto, si riferisce al riscatto e pertanto fiscalmente costituisce un acconto sul futuro acquisto del bene, da ammortizzare insieme al corrispettivo di riscatto ovvero da spesare e dedurre integralmente in caso di mancato riscatto; peraltro, tale valore rappresenta l’ammontare minimo della sopravvenienza attiva fiscalmente imponibile in capo al cedente ai sensi dell’art. 88, co. 5 del TUIR; se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore normale netto, esso costituisce per intero acconto;
  • l’eventuale eccedenza tra corrispettivo e valore normale netto, invece, è da considerarsi costo per il subentro nel godimento, deducibile lungo la residua durata contrattuale come spesa pluriennale di cui all’art. 108, co. 3, del TUIR.


Il CNDCEC, nel documento in commento, premettendo che, a suo parere, la componente “finanziaria” del corrispettivo di cessione di cui sub 3) riguarda la finalità di godimento del bene durante il periodo di durata del leasing, ricalca l’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, precisando tuttavia che, in sede di rilevazione iniziale della cessione del leasing: 

  • l’importo di cui sub a) è da iscrivere alla voce B.II. 5 “Immobilizzazioni in corso” dell’attivo dello Stato Patrimoniale, laddove il valore attuale dei canoni residui e del prezzo di riscatto deve essere determinato sulla base del tasso d’interesse implicito iniziale del leasing; se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore normale netto, esso costituisce per intero acconto; 
  • l’eventuale eccedenza di cui sub b), pari alla differenza tra il valore attuale dei canoni residui e del  prezzo di riscatto meno il valore del debito al tasso di mercato, è da iscrivere alla Voce B.8 “Costi per godimento di beni di terzi” del Conto Economico e deve essere ripartita attraverso la tecnica dei risconti attivi lungo la residua durata contrattuale.

 
In sede di redazione del bilancio di esercizio, la componente acconto deve essere esaminata per verificare la presenza di eventuali perdite durevoli di valore ed eventualmente svalutata laddove il valore durevole del bene risulti inferiore al valore attuale del debito residuo verso il locatore in base al tasso implicito del leasing. Sempre alla data di riferimento del bilancio, si rileva un risconto attivo per la quota di competenza economica dei futuri esercizi del componente riferito al godimento del bene. Alla data del riscatto, il valore contabile dell’acconto confluisce nel valore di prima rilevazione del bene, laddove la relativa quota di ammortamento è determinata stimando la vita utile al momento del trasferimento della proprietà. Inoltre, il cessionario del contratto di leasing deve illustrare in Nota Integrativa gli effetti che si sarebbero manifestati sul bilancio in caso di applicazione del metodo finanziario, ai sensi dell’art. 2427, n. 22, del c.c.. Al riguardo egli determina il proprio tasso di interesse effettivo implicito, ossia il tasso che rende la differenza tra il valore di mercato del bene alla data di acquisto del leasing e il relativo corrispettivo uguale alla somma dei valori attuali dei flussi in uscita previsti dal contratto.

Il CNDCEC si sofferma poi su talune fattispecie particolari. In primo luogo, precisa che, in sede di rilevazione iniziale del corrispettivo di acquisto del leasing, al fine di realizzare una continuità contabile tra acquirente e cedente, il maxicanone iniziale deve essere ripartito:

  • nella quota riferita al periodo tra la stipula del contratto di leasing e la cessione del medesimo, ossia la frazione già imputata in Conto Economico dal cedente;
  • nella quota riferita al periodo tra la data di cessione del contratto e la scadenza del medesimo, che attiene alla finalità di godimento del bene e pertanto deve essere imputata al conto economico pro-rata temporis lungo la durata residua del contratto.


In secondo luogo, il CNDCEC segnala che nel caso di ulteriore cessione di un leasing precedentemente acquistato da un diverso utilizzatore, il cedente contabilizza nell’aggregato del conto economico E “Proventi e oneri straordinari” una plus/minusvalenza pari alla differenza tra il prezzo di cessione e l’ammontare dei “costi sospesi” pertinenti al leasing ceduto, inclusivo dell’importo contabilizzato alla voce Acconti su immobilizzazioni e dei risconti attivi non ancora spesati riferiti alla componente del corrispettivo pagato per l’acquisto del leasing imputabile al godimento del bene.

Infine, il CNDCEC affronta il caso in cui la cessione del leasing comporti un corrispettivo a carico del cedente, che potrebbe manifestarsi in presenza di condizioni soggettive di negoziazione particolarmente favorevoli all’acquirente oppure qualora il valore di mercato del bene risulti inferiore rispetto a quello del debito residuo, in ragione di una svalutazione straordinaria del bene medesimo o di un forte diminuzione dei tassi di mercato. In tale situazione, il corrispettivo ricevuto dall’acquirente costituisce un provento da ripartire pro rata-temporis lungo la residua durata contrattuale.

I chiarimenti forniti dal CNDCEC sembrano del tutto ragionevoli e condivisibili, ma, come anticipato, vanno oltre l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. Ad esempio, il trattamento del maxicanone proposto dal CNDCEC fa venire meno la continuità fiscale tra cedente e cessionario del contratto, poiché comporta la riduzione della componente acconto del corrispettivo rilevabile da quest’ultimo e l’imputazione a conto economico di costi prima del riscatto. Tuttavia, si auspica che quanto prima sia riconosciuta la valenza fiscale anche di tali indicazioni, consentendo la maggiore coincidenza possibile tra trattamento contabile e tributario della fattispecie esaminata.

a cura di: 

dott. Pietro Freddo

pubblicato su:

C&S Informa, volume 13, numero 2 anno 2012