Note minime sull’impiego della p.e.c. in materia di notificazione degli atti giudiziari

Temi e Contributi
04/04/2014

La facoltà, concessa agli avvocati, di procedere alla notificazione di atti giudiziari a mezzo p.e.c., nonché la più recente modifica dell’art. 15 l. fall., per cui l’istanza per la declaratoria di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare vanno notificati alla p.e.c. del debitore, comportano la necessità che imprenditori, società e professionisti iscritti ad un Albo, predispongano misure atte a garantire una consultazione frequente e attenta della posta elettronica certificata, al fine di evitare di incorrere in decadenze che potrebbero riverberare effetti pregiudizievoli, e non reversibili, in capo al destinatario della notifica.
 
La ricognizione che segue ha, quale unica finalità, quella di rappresentare agli imprenditori, alle società e ai professionisti iscritti ad un Albo, l’importanza che negli ultimi mesi ha mano a mano assunto lo strumento (obbligatorio per i soggetti richiamati) della posta elettronica certificata, con particolare riguardo alla notificazione di atti giudiziari, ivi compresa l’istanza per la declaratoria di fallimento e il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare.

A far data dallo scorso 24 maggio 2013 gli avvocati, in possesso dei requisiti di cui sotto si darà conto, possono eseguire la notificazione a mezzo posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale; ciò in virtù del Decreto 3.4.2013 n.48 “Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, che, in aderenza alla condizione prevista sub art.16 quater del D.L. 18.10.2012 n.179, prevede che le modifiche alla L.53/1994 sulla facoltà di notificazione da parte degli avvocati, divengano efficaci decorso il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con il quale si provvede all'adeguamento delle regole tecniche del processo telematico alla nuova  normativa.

L’art. 1 della legge in commento consente la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale agli avvocati muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. (a favore dei quali dunque sia stato rilasciato il mandato), che siano stati espressamente autorizzati dal consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti. La notifica a mezzo p.e.c. richiede da un lato il possesso, da parte dell’avvocato, di un indirizzo p.e.c. previamente comunicato all’Ordine degli avvocati, ai sensi dell’art. 16, co. 7° d.l. 185/2008, dall’altro la disponibilità di un indirizzo p.e.c. del destinatario tratto da pubblici elenchi. Tali devono ritenersi quelli della Pubblica Amministrazione, il Registro delle Imprese (che per quanto qui rileva individua le p.e.c. di imprese e società)  e gli albi degli Ordini professionali (la verifica sulle p.e.c. di imprese e professionisti italiani può essere effettuata liberamente accedendo al sito internet https://www.inipec.gov.it).

La normativa in esame consente la notifica di tre tipologie di documenti:
a) i documenti informatici, che vengono confezionati dall’avvocato direttamente in formato elettronico (di solito mediante conversione di file di videoscrittura in file con estensione .pdf) e sottoscritti con firma digitale (mediante l’utilizzo dell’apposito kit);
b)  le copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico, acquisiti mediante la loro scansione (aventi, per lo più, estensione .pdf);
c)  le copie informatiche di copie autentiche di atti originariamente informatici.

La notificazione avviene mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata e, si badi, deve obbligatoriamente riportare – quale oggetto – la dicitura: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” (è pertanto di tutta evidenza che il destinatario di un messaggio p.e.c. avente tale oggetto dovrà prestare pronta attenzione e procedere, se del caso avvalendosi della consulenza del professionista di fiducia, alla disamina del contenuto della p.e.c. e dei suoi allegati).

A seguito del corretto invio del messaggio di posta elettronica certificata il mittente riceve due messaggi di conferma: i) la ricevuta di accettazione, che è inviata dal gestore p.e.c. del mittente, a conferma della presa in carico del messaggio; ii) la ricevuta di avvenuta consegna, inviata dal gestore p.e.c. del destinatario, che conferma la messa a disposizione del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, indicando data e ora dell’operazione (oltre a copia integrale della missiva e degli allegati inviati).

È importante rilevare che la ricezione da parte del mittente delle suddette ricevute, che all’evidenza prescindono da qualsivoglia attività del destinatario (financo dall’effettiva apertura del messaggio di posta elettronica), comportano il perfezionamento della notifica, sicchè dalla consegna del messaggio p.e.c. (giova ripetere, a prescindere dall’effettiva lettura dello stesso da parte del destinatario) decorrono eventuali termini riconducibili all’atto in concreto notificato.

La necessità di procedere alla frequente consultazione della p.e.c. risulta, come sopra anticipato, di recente implementata per via della nuova formulazione dell’art. 15 L. Fall, che individua il procedimento per la dichiarazione di fallimento.

A seguito della Riforma intervenuta con il d.l. 12 settembre 2007, n. 169 la fase istruttoria prefallimentare è ora informata all’attuazione, in concreto, del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, che si esplica – in primo luogo – con la convocazione, da parte del Tribunale, con decreto apposto in calce al ricorso, del debitore e dei creditori istanti per il fallimento.

Il ricorso e il decreto, prevede l’art. 15 l. fall. nella versione entrata in vigore per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31.12.2013, devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Il decreto, che deve contenere l’indicazione che il procedimento è volto all’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell’udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l’imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.

La successione (incalzante) delle attività poco sopra riprese lascia all’imprenditore di cui viene chiesto il fallimento poco tempo per predisporre documentazione e argomentazioni utili a resistere avverso l’istanza di fallimento; di qui la necessità di procedere ad una costante consultazione della p.e.c. comunicata al Registro Imprese.

a cura di: 

Avv. Alberto Stropparo

pubblicato su:

C&S Informa, volume 15, numero 1 anno 2014