La rappresentanza della rete

Temi e Contributi
29/04/2014

Considerata la recente introduzione dello strumento e le numerose modifiche di cui è stato oggetto, emerge la necessità di definire con chiarezza il tema della rappresentanza della rete.
Come stabilito dal legislatore lo strumento rete è per sua natura molto flessibile; fin dall’introduzione dell’istituto, infatti, sono stati individuati due tipi di reti, le cosiddette reti leggere e le reti pesanti.
Per “reti leggere” si intendono quelle non dotate di fondo comune, mentre per “reti pesanti” si devono invece intendere quelle al contrario provviste di dotazione patrimoniale.
Secondo quanto stabilito dalla norma, le reti leggere non possono mai assumere soggettività giuridica mentre quelle pesanti possono facoltativamente assumerla qualora provvedano all'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede dell’ente. Tale precisazione è stata ritenuta rilevante dal legislatore, considerato che ha rappresentato una riformulazione dell'art. 3, co. 4-quater, DL n. 5/2009 (conv. con L. n. 33/2009) e s.m.i., ad opera dell'art. 36, co. 4-bis, DL n. 179/2012 (conv. con L. n. 221/2012).
Il DL n. 179/2012 (conv. con L. n. 221/2012) prevede altresì che l'organo comune ([1]) agisca “in rappresentanza della rete quando essa acquisti soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche Amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché nell'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.
L’organo comune, come elemento facoltativo nelle reti leggere o obbligatorio negli altri casi prima citati, agisce quindi come catalizzatore dei rapporti verso l’esterno, come unico interlocutore e soggetto aggregatore di riferimento; in tema di responsabilità verso i terzi si esprimerà diversamente a seconda che agisca in forza di un mandato con rappresentanza o senza rappresentanza.
Sono, a questo punto, opportune alcune considerazioni legate alla corretta imputazione delle obbligazioni contratte dalla rete e, di conseguenza, alla responsabilità che da queste scaturisce ([2]).
Nella rete dotata di soggettività giuridica, infatti, l’organo comune agisce nei confronti dei terzi spendendo il nome della rete, intesa come soggetto distinto dalle singole imprese partecipanti, impegnandone in tal modo la responsabilità. In tema di garanzia patrimoniale offerta ai terzi si avrà in primo luogo quella rappresentata dal fondo comune.
Nell’ambito invece delle reti contratto, i rapporti tra l’organo comune e le imprese partecipanti sono riconducibili, in prima istanza, alla figura del mandato con rappresentanza ([3]); di conseguenza gli atti posti in essere da parte del rappresentante della rete producono effetti giuridici direttamente in capo alle singole imprese rappresentate, con la conseguenza che delle obbligazioni così assunte rispondono tutti i singoli partecipanti alla rete, anche con i loro patrimoni personali, oltre che con il fondo comune.
L’inciso normativo “salvo che sia diversamente disposto nello stesso” (contratto) consente di non conferire la rappresentanza all’organo comune, il quale quindi agirà senza spendere il nome dei mandanti, assumendo in nome proprio i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti ([4]), con la possibilità di imputarli ai singoli retisti.
Solo le reti a regime speciale potranno godere della limitazione per le obbligazioni assunte dall’organo comune in relazione al programma di rete, con una conseguente necessità di esplicare, nei rapporti con i terzi, in modo chiaro e trasparente, la situazione contrattuale che si viene a creare; diversamente, nel caso in cui l’organo comune stia agendo nell’interesse di uno dei retisti, sarà applicabile quanto disposto dall’art. 2615, co. 2, c.c., ampliandosi quindi l’argine della responsabilità fino a comprendere quella solidale del singolo retista.

[1] Quale organo comune potrebbe essere nominata l’impresa capofila, una delle imprese partecipanti, o un soggetto terzo; quest’ultimo potrebbe essere o non essere un soggetto passivo IVA, con i conseguenti effetti sulla detrazione dell’imposta sugli acquisti.
[2] Si rinvia per maggiore approfondimento al capitolo 5 “I profili contabili nel contratto di rete”.
[3] Cfr. Linee guida per i contratti di rete – marzo 2012, p. 69.
[4] La norma però limita la discrezionalità dei soggetti partecipanti alla rete nel prevedere che il mandato possa esser conferito senza rappresentanza prevedendo una fattispecie di rappresentanza di tipo matrice legale all’art. 3, comma 4-ter, lettera f) del D.L. n3 5/2009, quando sancisce che “l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza”.

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a cura di: Commissione di Studio Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esteri Contabili di Padova - Gruppo di lavoro Reti di imprese: Lucio Antonello (coordinatore), Michele Ferraro, Guglielmo Martinelli, Leopoldo Mason, Francesca Muraro, Roberta Ranalli, Enrico Sestini, Diego Toson, nonché i nuovi componenti della Commissione di Studio Sergio Galgani, Fabio Gallio, Stefano Pistolesi, Mauro Tosato, Marco Voltolina