La polizza assicurativa a favore dell’amministratore di società

Temi e Contributi
20/03/2011

Quando una società di capitali sceglie di assicurare il proprio amministratore contro i rischi di infortunio, morte e danni patrimoniali che possano occorrergli nell’esercizio della sua attività profesisonale, si pone il problema del trattamento fiscale dei premi versati sulla posizione personale dell’amministratore stesso, in special modo qualora quest’ultimo chieda di essere il diretto beneficiario.

E’ ormai prassi molto diffusa per le società di capitali  sottoscrivere una polizza assicurativa per coprirsi dal rischio di infortuni -fino all’evento estremo-, che possano capitare ai propri amministratori, in considerazione che il venir meno della più importante figura operativa aziendale possa costituire un danno significativo per l’attività. E’ altrettanto diffusa la prassi di sottoscrivere polizze assicurative per coprire il rischio di risarcire terzi danneggiati da fatti o atti posti in essere dai propri amministratori nell’espletamento del proprio mandato ad amministrare.

L’assemblea dei soci delibera di sottoscrivere una polizza assicurativa impegnandosi a versare  premi annui di ammontare predeterminato allo scopo di assicurarsi per la copertura di un evento ritenuto produttivo di un danno.

Il trattamento in capo alla società
Da un punto di vista strettamente fiscale, si pone la questione dell’inerenza di tali contratti o, per meglio dire, del costo relativo al premio pagato dalla società, il quale per essere deducibile dal reddito, deve potersi qualificare come funzionale alla sua produzione (Cass. 29 maggio 2000 n. 7071).

Il costo in discussione è da ritenersi inerente alla luce dell’intepretazione data dall’Amministrazione finanziaria, secondo la quale il rispetto del principio di inerenza  non deve più essere accertato con riferimento ai soli ricavi dell’impresa, bensì all’intera attività svolta; in tal senso, dunque, devono considerarsi deducibili i costi e gli oneri che, pur non direttamente correlati ad elementi positivi, siano in un rapporto di causa ed effetto con l’oggetto dell’impresa (cfr. C., 7 luglio 1983, n. 30/9/994; R.M. 28 ottobre 1998, n. 158/E; in giurisprudenza, cfr. Cass., sent 1° agosto 2000, n. 10062; Cass., sez. I, sent. 11 agosto 1995, n.8818).

L’evento infortunio e morte
Stante quanto sopra esposto, per quanto attiene all’evento infortunio, perché il rischio assicurato sia strettamente inerente all’attività aziendale, e cioè allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, occorrerà strutturare il contratto in modo da distinguere gli infortuni professionali da quelli extraprofessionali.

Entrambi i premi sono deducibili dal reddito della società, solo che i primi sono deducibili senza che il premio divenga reddito tassabile (fringe benefit) per l’amministratore, i secondi si traducono in un fringe benefit a favore dell’amministratore.

Nella fattispecie, è stato argomentato (Associazione Dottori Commericlaisti di Milano – norma di comportamento n. 154/2003) che l’infortunio, come il decesso, dell’amministratore sono sinistri che minacciano gli interessi dell’azienda e del suo patrimonio, pertanto, il comportamento della società che intenda assicurarsi è una cautela pienamente giustificata sotto il profilo economico e civilistico.

Le argomentazioni a sostegno della deducibilità dei premi assicurativi versati per la copertura dell’evento infortuni professionali e morte dell’amministratore si possono così sintetizzare: 

  • I premi sono effettivamente correlati all’attività aziendale, essendo finalizzati alla copertura di un interesse specifico, ovvero quello di sollevare la società stessa da un grave danno individuabile nella perdita di un patrimonio umano, l’amministratore, fonte di informazioni, relazioni e rapporti, a maggior ragione se l’amministratore interessato dalla copertura assicurativa è coinvolto in significative operazioni economiche aziendali;
  • il capitale corrisposto dalla compagnia assicurativa concorre alla formazione del reddito d’impresa tassabile in capo alla società in qualità di “sopravvenienza attiva” ai sensi dell’art. 55, comma 3, lettera a).

Il trattamento fiscale in capo all’amministratore
Come sopra anticipato, il premio assicurativo per la copertura di infortuni professionali e morte non costituisce per l’amministratore un fringe benefit tassabile, in quanto il relativo sostenimento deve considerarsi esclusivamente finalizzato alla tutela esclusiva di specifiche esigenze aziendali e non alla sua remunerazione.

Qualche dubbio nasce nell’ipotesi che il beneficiario della polizza sia l’amministratore: la società pattuisce con la Compagnia assicurativa che l’indennizzo sia corrisposto direttamente all’amministratore.

In tal caso, in assenza di esplicita pronuncia ministeriale, secondo un’interpretazione rigorosa, l’amministratore subisce l’ordinaria tassazione degli eventuali indennizzi percepiti ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 – con eventuale opzione per la tassazione separata se le indennità sono sostitutive di più anni ai sensi dell’art. 16, comma 1, lettera i), ora art. 17 dello stesso decreto.

Secondo una posizione più possibilista, invece, se la Compagnia eroga l’indennizzo direttamente all’amministratore, il risarcimento non costituisce beneficio tassabile per quest’ultimo, in quanto trattasi di risarcimento va a ristorare l’amministratore per danni subìti nell’esercizio delle sue funzioni.

In ogni caso, in assenza di diretta correlazione tra il rischio in cui incorre l’amministratore nell’esercizio delle sue funzioni  ed il rischio garantito, il premio pagato dalla società costituisce reddito (fringe benefit) per l’amministratore.

Le polizze a corresponsione
La distinzione tra infortuni professionali ed extraprofessionali non assume rilevanza nell’ipotesi di sottoscrizione delle cosiddette polizze a corresponsione o ad accumulo, in cui la società beneficiaria, alla scadenza prevista, matura sempre il diritto di percepire una somma di denaro, indipendentemente dal verificarsi dell’evento.
 
In tal caso, i premi vengono versati proprio per acquisire il diritto alla percezione delle somme alla scadenza. Nell’ambito di tali polizze, la società beneficiaria tratterà i relativi premi assicurativi versati registrerando nell’attivo dello stato patrimoniale, tra le Immobilizzazioni finanziarie, i versamenti che non costituiscono costo e, pertanto, non saranno spesati a conto economico, nè si presenterà alcun problema di deducibilità fiscale.

Nella posizione personale dell’amministratore, i premi non sono tassabili,  indipendentemente dal fatto che la polizza sia professionale o extra- professionale.

Diversamente, se il beneficiario di tale polizza sia l’amministratore, i relativi premi versati concorreranno alla formazione del suo reddito tassabile.

L’evento danno patrimoniale e le pronunce dell’Amministrazione finanziaria in tema di polizze assicurative
La problematica relativa al trattamento fiscale delle polizze professionali stipulate a favore degli amministratori è stata oggetto di uno specifico intervento dell’Agenzia delle entrate, la Risoluzione 9 settembre 2003, n. 178/E.

Con tale pronuncia, l’Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che i premi pagati per la sottoscrizione di polizze assicurative stipulate a favore di amministratori e finalizzate alla copertura degli atti compiuti dagli stessi nell’esercizio dei relativi incarichi e funzioni, non costituiscono fringe benefit  e non si sommano, pertanto, alla posizione reddituale personale degli amministratori stessi, in quanto la stipula dei contratti di assicurazione sottostanti risponderebbe proprio ad un interesse esclusivo della società.

Tale pronuncia riconosce esplicitamente l’inerenza del costo del premio, sostenuto a fronte:

  • dell’obbligo di risarcire il danno patrimoniale subìto dagli amministratori a seguito di azioni di responsabilità civile intentate nei loro confronti o direttamente nei confronti della società dai terzi lesi a causa di un’attività da cui trae beneficio la società;
  • del perseguimento di politiche aziendali rese più efficaci da un’attività di gestione snella e libera da remore, grazie alla tranquillità psicologica dei propri amministratori, non frenati dal timore di eventuali ripercussioni patrimoniali.

Per quanto attiene alla posizione degli amministratori, gli indennizzi corriposti dalla Compagnia di assicurazione sono esclusi dalla nozione di fringe benefit, in quanto non costituenti un arricchimento patrimoniale dell’amministratore, ma, piuttosto, una mera reintegrazione del danno patrimoniale subìto a seguito del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato per effetto dello svolgimento dell’attività professionale.

a cura di: 

dott.ssa Anna Domenighini 

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12,  numero 3 anno 2011