La nuova disciplina del riporto delle perdite

Temi e Contributi
24/01/2012

Con il D.L. 06.07.2011 n. 98 è stato mutato il regime di utilizzabilità delle perdite fiscali in ambito IRES. Le modifiche introdotte da un lato rappresentano una novità positiva per le imprese, in quanto viene meno il limite quinquennale del riporto delle perdite, dall’altro, però, comportano una non più totale compensazione dei diversi risultati di periodo, in quanto l’utilizzabilità delle perdite a nuovo viene limitata all’80% del reddito imponibile di ciascun esercizio, con effetti negativi finanziari in capo al contribuente.

La “Manovra correttiva 2011” (D.L. 06.07.2011 n. 98, convertito in Legge 15.07.2011 n. 111) ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina fiscale delle perdite in ambito IRES, mediante la riformulazione del testo dell’art. 84, comma 1 e 2, del TUIR. In particolare, le novità possono essere riassunte nei seguenti 3 punti:

  • eliminazione del limite temporale del quinto periodo d’imposta successivo a quello di produzione delle perdite stabilito per la riportabilità delle stesse
  • introduzione della regola secondo cui le perdite si scomputano sino a concorrenza dell’80% dei redditi imponibili dei periodi d’imposta successivi;
  • mantenimento della previgente disciplina con riguardo alle perdite prodotte nei primi tre esercizi e riferibili ad una nuova attività produttiva.

Tale rivisitazione del regime fiscale delle perdite ha l’intento, come risulta dalla relazione illustrativa al decreto legge, di introdurre “misure di sostegno alle imprese che, uscendo da una crisi economico/finanziaria senza precedenti, si trovino ad avere ingenti volumi di perdite pregresse che potrebbero non essere utilizzabili nell'arco di un quinquennio. La norma, inoltre, vuole rispondere anche ad un’esigenza di semplificazione:

  • evitando di costringere le imprese a porre in essere operazioni straordinarie volte allo scopo di ottenere un “refresh” delle perdite che giungono a scadenza, operazioni che di fatto vanificano la limitazione temporale al riporto;
  • limitando complessi esercizi di valutazione della recuperabilità delle stesse ai fini dell'iscrizione e/o mantenimento delle relative imposte differite durante il processo di formazione del bilancio di esercizio”.

Allo stesso tempo, l’imposizione di un limite quantitativo alla compensazione tra redditi imponibili e perdite a nuovo comporta una sorta di anticipazione della tassazione da parte del contribuente, che si traduce nella realizzazione, almeno nell’immediato, di un effetto finanziario positivo per l’Erario.

Tali nuove regole hanno efficacia a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto in esame (6 luglio 2011). Ciò significa che, come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 06 dicembre 2011, n. 53/E, per i soggetti che presentano periodi d’imposta coincidenti con l’anno solare, il limite quantitativo dell’80 % trova applicazione a partire dai redditi imponibili prodotti dal 2011, e le perdite fiscali che divengono compensabili senza limiti di tempo sono quelle prodotte dal periodo d’imposta 2006 in poi. Conseguentemente, sono escluse dal nuovo regime le perdite relative al periodo d’imposta 2005, le quali, in base alla normativa previgente, sono giunte a scadenza in data 31.12.2010.  

Di seguito si delineano nel dettaglio gli elementi caratterizzanti la nuova disciplina.

Ambito soggettivo
La novità legislativa in esame riguarda unicamente la disciplina relativa al riporto delle perdite d’impresa contenuta nell’articolo 84 del TUIR, quindi l’ambito soggettivo è rappresentato dai soli soggetti IRES.

In particolare, i contribuenti coinvolti sono:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio italiano;
  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

Non risultano interessati dalle modifiche in commento i soggetti IRPEF, non essendo stato modificato l’art. 8, comma 3, del TUIR. Conseguentemente, si assiste nell’ambito del reddito d’impresa ad una differenziazione del regime fiscale delle perdite, essendo le persone fisiche e le società di persone in regime di contabilità ordinaria rimaste vincolate al limite quinquennale di riporto delle perdite[1].

Ambito oggettivo
L’articolo 84 del TUIR nella versione previgente dettava quanto segue: “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi”. Il riporto, quindi, risultava limitato temporalmente, ma senza alcun vincolo quantitativo (salvo quanto previsto per particolari attività che usufruiscono di regimi di esenzione nella tassazione agli utili, ovvero in presenza di proventi esclusi da tassazione).

La nuova norma dispone invece che “La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare”. Con il regime risultante dalle modifiche apportare dalla Manovra correttiva, quindi, il limite temporale viene sostituito da un limite quantitativo, essendo concessa l’utilizzabilità illimitata nel tempo delle perdite a nuovo nel limite dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta.

È utile osservare che la modifica normativa in esame comporta l’inversione delle scelte di utilizzo delle perdite da parte delle imprese: in assenza di previsioni normative in merito alla priorità di utilizzo, i contribuenti soggetti al nuovo regime troveranno più conveniente l’utilizzo prioritario delle perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta, le quali consentono di abbattere integralmente i redditi imponibili di periodo, e in subordine quelle realizzate dal quarto periodo in poi, utilizzabili entro il limite dell’80% dei redditi imponibili di periodo; tali tempistiche di utilizzo consentiranno di rinviare il più possibile in avanti l’esborso finanziario dell’imposta sui redditi. Nel sistema ante modifica, invece, venivano utilizzate preliminarmente le perdite “ordinarie” rinviando l’utilizzo delle perdite del primo triennio (illimitatamente riportabili) al momento in cui le prime fossero esaurite; in tal modo si cercava di ridurre al minimo le perdite pregresse che divenivano inutilizzabili per effetto del decorso del termine del quinquennio.

Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta
La manovra è intervenuta anche sul secondo comma dell’art. 84 del TUIR, il quale disciplina le modalità di riporto delle perdite realizzate dalle società in fase di start-up. In particolare, il riformulato comma stabilisce che “le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva”.

La differenza con il testo precedente è rappresentata dall’eliminazione della precisazione “senza alcun limite di tempo”, in quanto non più significativa alla luce della eliminazione nella disciplina generale del limite quinquennale di riporto delle perdite. In sostanza, quindi, la disciplina prevista per le perdite prodotte nei primi tre periodi d’imposta da imprese che intraprendono una nuova attività rimane immutata e l’intervento della manovra in tale ambito non è di natura sostanziale, bensì di mero coordinamento con la mutata formulazione del comma precedente.

Effetti dell'entrata in vigore della nuova normativa
Come già accennato nelle premesse, l’intervento legislativo in esame produce effetti in termini finanziari in capo ai contribuenti IRES, essendo questi ultimi soggetti ad una sorta di “prelievo minimo” dei propri redditi imponibili, pur presentando perdite pregresse sufficientemente capienti. Tale penalizzazione si traduce per l’Erario in un vantaggio in termini di stabilizzazione del gettito, il quale viene garantito, quanto meno in minima parte, ogni volta che viene prodotto un reddito imponibile.

Occorre sottolineare a riguardo come la soglia dell’80% non sia riferibile alla perdita, bensì al reddito che può trovare compensazione con quest’ultima. Ciò significa che la limitazione quantitativa non fa venire meno la possibilità di utilizzo integrale delle perdite, in quanto la finalità dell’intervento è solo quella di “modulare” l’ammontare complessivo delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta. Infatti, l’effetto che si ottiene dalla nuova normativa è di natura meramente finanziaria e non economica: realizzare un’anticipazione della tassazione che verrà recuperata dal contribuente negli esercizi successivi.

In contropartita, l’impatto negativo finanziario che si realizza per effetto del nuovo limite quantitativo viene controbilanciato dal beneficio che la società ricava dal venir meno del limite temporale del quinquennio: questo elemento di novità infatti consente di non rischiare la perdita nel corso degli anni di risultati negativi di periodo potenzialmente compensabili con redditi imponibili, perdite che possono risultare anche ingenti in considerazione soprattutto del periodo di crisi che i mercati stanno attraversando da diversi anni.

I regimi di trasparenza fiscale e di tassazione consolidata di gruppo 
In conclusione, è utile esaminare gli effetti che il nuovo regime di riporto illimitato delle perdite genera sui regimi di consolidato fiscale, di cui all’art. 117 del TUIR, e di trasparenza, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.

Tali fattispecie sono state esaminate dapprima dall’Istituto di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili nella circolare n.24/IR del 14 settembre 2011 e successivamente dall’’Agenzia delle Entrate con la circolare del 6 dicembre 2011, n.53/E (elaborato poi commentato da Assonime nella circolare del 22 dicembre 2011, n. 33).

Nell’ambito del consolidato fiscale, le modifiche apportate dal Decreto Legge n. 98/2011 alla disciplina sul riporto delle perdite “producono effetti sulle modalità di impiego delle perdite:

  • formatesi in capo alle società rientranti nel perimetro di consolidamento prima dell’ingresso nel regime;
  • utilizzabili dalla consolidante nell’ambito della tassazione di gruppo, nei periodi d’imposta di validità dell’opzione.”[2]
     
     
     

Per quanto concerne la prima fattispecie, la novità normativa si innesta in capo alla singola società nella fase preliminare all’aggregazione dei risultati dei soggetti appartenenti al gruppo: la società che presenta perdite “ante consolidato” procede preliminarmente a compensare queste ultime con il proprio reddito imponibile di periodo e solo successivamente a trasmettere il proprio saldo positivo al gruppo per l’applicazione della disciplina di tassazione consolidata; nell’attuare la compensazione, la società deve applicare il limite quantitativo dell’80% del proprio reddito e non più il vincolo quinquennale.

Con riguardo alla seconda fattispecie, il nuovo regime di riporto delle perdite trova applicazione sull’eventuale perdita che emerga a livello di consolidato, in quanto tale perdita potrà essere riportata sui futuri redditi consolidati del gruppo senza limiti di tempo, ma solo fino a concorrenza dell’80% di tali redditi.

Nessun effetto dell’intervento normativo in esame, invece, si genera sulla compensazione degli utili e delle perdite della società consolidata che vengono a prodursi nel medesimo esercizio; essa continua ad operare in modo integrale.

Infine, con riguardo al regime di trasparenza fiscale, di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare sopra citata, ha fornito le seguenti indicazioni: 

  • analogamente a quanto accade nel consolidato, il nuovo regime di riporto illimitato trova applicazione nei confronti delle perdite formatesi prima dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale: tali perdite restano nella esclusiva disponibilità della società partecipata che le ha autonomamente generate, senza possibilità di trasferimento ai soci, e alle stesse viene applicata la nuova disciplina in esame.
  • medesima considerazione deve essere svolta per le perdite fiscali che, eccedendo il limite della quota di patrimonio netto contabile della partecipata riferibile a ciascun socio, non possono essere attribuite ai soci, bensì rimangono in capo alla società trasparente, la quale potrà spenderle negli esercizi successivi secondo le modalità previste dal nuovo art. 84 del TUIR.
  • le perdite realizzate dalla società trasparente e imputate regolarmente ai soci, invece, non soggiacciono alla nuova normativa: “si tratta, infatti, di “perdite di periodo” trasferite ai soci nel limite del patrimonio netto contabile della società trasparente riferibile a ciascun socio”[3]. Sussiste un’eccezione, che si verifica unicamente nell’ambito del regime di trasparenza fiscale disciplinato dall’art. 115 del TUIR (dove i soci sono soggetti IRES) e laddove il socio riceva per trasparenza una perdita superiore al proprio reddito di periodo: in tale ipotesi, l’eccedenza di perdita trasferita che non ha trovato capienza nel reddito imponibile del socio, costituisce in capo a quest’ultimo “un componente negativo di reddito utilizzabile nei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del proprio reddito imponibile complessivo”[4].  

[1] A riguardo, è stato evidenziato in dottrina come la scelta del legislatore di limitare la nuova disciplina ai soli soggetti IRES risulti in contrasto con l’intento di sostenere le imprese in difficoltà per effetto della crisi economico-finanziaria, in quanto quest’ultima coinvolge anche soggetti IRPEF. Tra tutti si veda Ferranti G, La disciplina del riporto delle perdite si adegua alla crisi economica, in Corriere Tributario, n. 31/11, pagg. 2477 e ss.
[2] Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011, n.53, pag. 12.
[3] Ibidem, pag. 9.
[4] Ibidem, pag. 10.

a cura di: 

dott.ssa Elisa Pistore

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 10 anno 2011