Contratti di credito ai consumatori: Le disposizioni operative di Banca d'Italia e alcuni profili di tutela giuridica

Temi e Contributi
20/03/2011

Con l’emanazione in data 9 febbraio 2011 da parte della Banca d’Italia delle nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni con la clientela, trova finalmente un assetto compiuto il processo di adeguamento normativo ai principi della direttiva europea sul credito ai consumatori (Dir. 2008/48/CE abrogativa della precedente Dir. 87/102/CEE); il relativo iter era culminato l’estate scorsa nella pubblicazione del Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141, che nel ridisegnare ampiamente la disciplina dell’attività bancaria e finanziaria in genere ha innovato in misura sostanziale anche la nozione di credito al consumo, la disciplina giuridica dei relativi rapporti e l’attività dei soggetti che operano in tale settore, recependo i criteri e le regole additati dall’Unione europea.
Il provvedimento della Banca d’Italia, a valenza attuativa, sostituisce in modo integrale le omonime disposizioni del 29 luglio 2009, introducendo modifiche limitate a quelle connesse alle nuove previsioni in materia di credito ai consumatori (le altre modifiche, necessarie per tenere conto di ulteriori innovazioni introdotte in materia di tutela della clientela, verranno effettuate successivamente) e dettaglia gli elementi operativi per l’applicazione, in parte qua, della nuova normativa, alla quale finanziatori e intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi entro 90 giorni.

Come è noto, in base al D.Lgs. 141 del 2010 atto legislativo a monte delle disposizioni integrative ed attuative oggi emesse dall’Istituto di via Nazionale (v. art. 121 del TUB), almeno cinque risultano essere i concetti che, formulati in altrettante definizioni di legge, informano i nuovi istituti:

  • Il “contratto di credito” che designa, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 122 TUB, il contratto con cui un finanziatore, quale soggetto abilitato, concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.
  • Il “contratto di credito collegato”, vale a dire il contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) il finanziatore si avvale del fornitore il bene e/o il servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; b) il bene o il servizio sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.
  • Il “costo totale del credito”, nozione comprensiva di tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili, inclusi invece i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione connessi, se necessari per ottenere il credito od ottenerlo a quelle determinate condizioni (costo di cui il TAEG è l’espressione percentuale su base annua).
  • L’ “importo totale del credito”, ossia il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito.
  • L’ “importo totale dovuto dal consumatore”, quale somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito di cui sopra.

Le disposizioni di Banca d’Italia ora danno concretezza - nel quadro degli adempimenti informativi che a tutela dei consumatori devono qualificare la fase “precontrattuale” - al modello (allegato 4C) denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, documento standard deputato a fare dettagliata e chiara menzione di tutti gli aspetti rilevanti del contratto di finanziamento e che va consegnato al consumatore, attraverso supporto cartaceo o altro supporto durevole,  prima che il consumatore medesimo sia vincolato al finanziatore da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile.
La ratio normativa è quella, espressamente enunciata all’art. 124 del TUB, di fornire fin da subito al consumatore le informazioni necessarie a consentirgli il “confronto” delle diverse offerte di credito presenti sul mercato, così da poter esprimere in virtù di un più agevole esame comparativo fra dati omogenei un consenso informato e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
La Banca d’Italia ha quindi dettato puntualmente - come le demandava il citato art. 124 TUB - i requisiti di contenuto degli annunci pubblicitari in materia di contratti di credito ai consumatori, tra i quali – oltre al TAEG definito nei suoi elementi strutturali – “le spese comunque denominate” comprese nel costo totale del credito messo a disposizione.
Fra i dati da fornire al consumatore preventivamente vi è anche quello relativo all’esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’art. 125 ter TUB, oppure l’inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito cui non si applichino le disposizioni in materia di recesso (il consumatore può di massima recedere dal contratto di credito entro 14 giorni dalla sua stipulazione, se corredata dal rilascio di ogni informazione obbligatoria; regole particolari quanto alla decorrenza del periodo utile vigono per i contratti perfezionati mediante l’uso di tecniche di comunicazione a distanza).
Il contratto di credito – che a pena di nullità deve essere redatto per iscritto su carta o altro supporto durevole (il riferimento è con ogni probabilità all’art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 sui documenti informatici) deve altresì indicare la procedura da seguire per l’esercizio del diritto in questione.

Tra le informazioni che il finanziatore è tenuto ad includere nei contratti di credito, come sancito dall’art. 5.2. sez. VII delle disposizioni all’esame, vi sono anche quelle relative alle conseguenze dell’inadempimento del fornitore dei beni o dei servizi cui il finanziamento sia funzionale.
Infatti nei cd contratti di credito collegati, ove il fornitore dei beni o dei servizi di cui si tratta si renda inadempiente, il consumatore dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’art. 1455  del codice civile (ie il requisito della “non scarsa importanza” dell’inadempimento di una delle parti, avuto riguardo all’interesse dell’altra).
La risoluzione del contratto di credito – recita l’art. 125 quinquies TUB – comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato; per converso, la risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia già stato versato (dal finanziatore) al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
In caso di leasing stipulato con un consumatore, questi dopo aver effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o dei servizi, può anche chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto; la conseguente richiesta al fornitore determina la sospensione dei canoni e la successiva risoluzione del contratto di fornitura determina a sua volta la risoluzione, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria, con le conseguenze già sopra descritte.

Un ulteriore interessante profilo di tutela accordato al consumatore nell’ambito dei contratti di credito al consumo, è rappresentato dalla facoltà, in caso di cessione del contratto da parte del finanziatore, di eccepire nei confronti del soggetto cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, anche in deroga al disposto dell’art. 1248 codice civile (che nel suo primo comma sancisce l’inopponibilità della compensazione in caso di accettazione pura e semplice). Le disposizioni di Banca d’Italia stabiliscono pertanto modalità e forme delle relative comunicazioni,  rinviando all’art. 58 TUB ed all’art. 4 L. 130/1999 laddove la cessione sia effettuata tramite cartolarizzazione. 


a cura di: 

Avv. Giovanni Tagliavini

pubblicato su:

C&S Informa, volume 12, numero 3 anno 2011