Comunicazione delle operazioni Iva: approvato il nuovo modello di comunicazione polivalente

Temi e Contributi
06/11/2013

Con il Provvedimento direttoriale del 2 agosto 2013 (Prot. 2013/94908) l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010 (cosiddetto “spesometro”), stabilendo le relative modalità tecniche ed i termini di trasmissione. Alla luce del citato provvedimento, il modello, così come novellato, ha funzione polivalente, in quanto assorbe una serie di altri adempimenti comunicativi previsti dalla normativa antievasione. Oltre alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il modello verrà, infatti, utilizzato per segnalare all’Amministrazione Finanziaria:
- le operazioni cosiddette “black list” a decorrere da quelle effettuate dal 1° ottobre 2013;
- gli acquisti di beni in reverse charge da San Marino a partire da quelli registrati dal 1° ottobre 2013;
- le operazioni in contati legate al turismo di importo pari o superiore a euro 1.000 effettuate da soggetti residenti in paesi extra UE e fuori dallo Spazio economico europeo. Facoltativamente, le imprese che svolgono attività di leasing finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, unità da diporto e aeromobili, possono servirsi del modello in questione per comunicare al Fisco i dati già a partire dalle operazioni relative al 2012.


PREMESSA
Nell’ambito delle misure di contrasto all’evasione fiscale, è stato introdotto, con l’art. 21 del DL n. 78/2010, l’obbligo comunicativo delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non superiore ad euro 3.000,00 e delle operazioni senza obbligo di emissione della fattura di importo non superiore ad euro 3.600,00 comprensive dell’IVA.
Successivamente, in un’ottica di semplificazione, è stato eliminato, con l’art. 2 comma 6 del DL n. 16/2012, il limite di euro 3.000,00 per le operazioni rilevanti ai fini IVA soggette all’obbligo di fatturazione e mantenuta la soglia di euro 3.600,00 per quelle non soggette a fatturazione.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali viene rilasciata la fattura occorre comunicare per ciascun cliente e fornitore tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo.
Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (cosiddette “business to consumer”), invece, rimane ferma la comunicazione delle singole operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600,00 al lordo dell’IVA.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dello spesometro riguarda tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.
Il modello, così come approvato dal Prov. del 2 agosto 2013, deve essere utilizzato anche per:

  • la comunicazione di cui all’ art 3, comma 2-bis del DL n. 16/2012, da parte dei soggetti di cui agli art. 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972 ossia commercianti al minuto e soggetti ad essi equiparati nonché agenzie di viaggio, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo; 
  • la comunicazione di cui all’art. 16 lett. c) del DM 24.12.1993 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sanmarinesi, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione; 
  • la comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi c.d. “black list”, di cui al DM 4.5.99 e al DM 21.11.2001,  a decorrere dal 1° ottobre 2013.

Il modello può facoltativamente essere utilizzato per la comunicazione delle operazioni relative al 2012 poste in essere dagli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e /o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili.

ESCLUSIONI SOGGETTIVE
Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione relativamente allo spesometro:

  • i contribuenti minimi ovvero coloro che si avvalgono del regime di cui all’art. 1, commi da 96 a 117, della Legge n. 244/2007, nonché i ”nuovi contribuenti minimi” ovvero coloro che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011 convertito dalla Legge n. 111/2011. NB: Le fatture ricevute da contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio vanno comprese nella comunicazione; l’operazione, infatti, pur non recando addebito di imposta, è da considerare comunque rilevante e quindi soggetta a registrazione ai fini IVA
  • Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali; restano pertanto soggette all’obbligo di comunicazione le operazioni effettuate nell’ambito di attività commerciale.

OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Oggetto della comunicazione relativamente allo spesometro sono i corrispettivi relativi alle:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore ad euro 3.600,00 al lordo dell’IVA;
  • operazioni in contanti legate al turismo effettuate dai soggetti di cui all’art. 22 e 74-ter del DPR n. 633/1972 (commercianti al dettaglio, albergatori, ristoratori, addetti al trasporto di persone e agenzie di viaggio) nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’UE o dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dallo stato italiano, di importo pari o superiore ad euro 1.000,00.

NB: L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina comunque l’obbligo di comunicazione.

Operazioni con Paesi “Black List”
Tra le novità contenute nel Provvedimento in esame rientra l’obbligo di utilizzare il modello per tutte le operazioni attive e passive effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata.
Le suddette operazioni, effettuate dal 1° ottobre 2013, confluiranno all’interno del modello  polivalente (sezione BL); dovrebbe restare confermata l’esclusione dall’obbligo di comunicazione prevista dall’art. 2, comma 8, del DL n. 16/2012 riferita alle operazioni di importo pari o inferiore ad euro 500,00.
Il termine rimane quello “vecchio” e quindi la presentazione dovrà avvenire con cadenza trimestrale dai soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti, e per ciascuna categoria di operazioni, un valore complessivo trimestrale non superiore ad euro 50.000,00 e con cadenza mensile per gli altri operatori.
NB: è prevista la facoltà per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2013 di utilizzare il vecchio modello di cui al DM 20 marzo 2010.

Acquisti di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino
Anche gli acquisti presso operatori sanmarinesi, con applicazione del reverse charge, dovranno confluire, a partire da quelli registrati dal 1° ottobre 2013, nel nuovo modello polivalente (sezione SE), esclusivamente in forma analitica, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione.
NB: è data facoltà anche per le operazioni di acquisto da operatori della Repubblica di San Marino effettuate fino al 31 dicembre 2013, di utilizzare la vecchia modalità di comunicazione (cartacea tramite raccomandata non oltre i 5 giorni successivi a quello in cui è avvenuta l’annotazione della fattura di acquisto).

E’ stato chiarito che gli acquisti da San Marino dovranno essere indicati esclusivamente nell’apposita sezione SE del modello e non anche nella sezione BL legata alle operazioni “Black list”; viene dunque eliminata la duplicazione che tuttavia rimarrà valida per coloro che intenderanno utilizzare le “vecchie” regole di comunicazione fino al 31 dicembre 2013.

ESCLUSIONI OGGETTIVE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione dello spesometro: 

  • le importazioni, in quanto già oggetto di monitoraggio fiscale tramite gli uffici doganali;
  • le esportazioni, di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) e b) del DPR n. 600/1973, vale a dire esportazioni dirette, triangolari e quelle effettuate dal cessionario non residente; NB: resta fermo l’obbligo di comunicazione per le cessioni all’esportatore abituale, non imponibili a sensi dell’art’8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972, nonostante sia già previsto un obbligo comunicativo ad hoc per tali operazioni
  • le operazioni intracomunitarie, in quanto già monitorate attraversi i modelli INTRA; 
  • le operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/1973, con riguardo, ad esempio, ai contratti di assicurazione, ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, ai contratti di compravendita immobiliare, ai contratti di mutuo, ecc. NB: l’esonero non riguarda le cessioni di autoveicoli in quanto quest’ultime non sono monitorate dall’Anagrafe tributaria;
  • le operazioni di importo pari o superiore ad euro 3.600 effettuate nei confronti di soggetti non passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, in quanto il monitoraggio è già garantito dalle comunicazioni fatte dagli istituti di credito della carta di credito. NB: l’adempimento resta obbligatorio se suddetti istituti di credito sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
E’ stata introdotta la possibilità di scegliere se trasmettere i dati in forma analitica, indicando tutte le operazioni poste in essere con lo stesso cliente o fornitore, oppure in forma aggregata, riepilogando gli elementi informativi per ciascuna controparte, distinguendo le operazioni passive da quelle attive.
NB: l’opzione esercitata tramite il modello è vincolante per l’interno contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

OPERAZIONI ESCLUSE DALL’INVIO IN FORMA AGGREGATA
L’opzione di invio in modalità aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

  • acquisti da operatori sanmarinesi (sezione SE);
  • acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime di IVA di esonero, di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972; 
  • acquisti di beni e prestazioni di servizi legate al turismo, di importo pari o superiore a euro 1.000,00 (sezione TU).

Comunicazione analitica
Ai fini della comunicazione occorre fare riferimento al momento della registrazione a sensi degli artt. 23, 24 e 25 del DPR n. 633/1972, ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione dell’operazione come stabilito dall’art. 6 del DPR n. 633/1972.
Di seguito individuiamo gli elementi da indicare distinguendo tra:
1. Operazioni soggette all’obbligo di fatturazione
Per ciascuna operazione occorre indicare: 
•   Anno di riferimento; 
•   Partita iva, o in mancanza, codice fiscale. 

•   Per ciascuna fattura attiva: 
- data del documento; 
- corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta; 
- la specificazione se si tratta di operazione non imponibile o esente; 
- data di registrazione. 

•   Per ciascuna fattura passiva: 
- data di registrazione; 
- corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta;
- la specificazione se si tratta di operazione non imponibile o esente; 
- data di registrazione. 

•   Per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’art. 6 comma 1 e 6 del DPR n. 695 del 9.12.96 (fatture di importo non superiore ad euro 300,00), relativamente al documento riepilogativo occorre indicare:
- numero del documento; 
- ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- ammontare complessivo dell’imposta. 

•   Per ciascuna controparte e operazione: 
- l’importo della nota di variazione;
- l’importo dell’eventuale imposta.

2. Operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione 
•   Per le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore ad euro 1.000,00 effettuate dagli operatori di cui all’art. 22 e 72-ter del DPR n. 633/1972 nei confronti di persone fisiche con cittadinanza diversa da quella italiana nonché da quella dei Paesi UE  e dello Spazio economico europeo, con residenza fuori dal territorio dello Stato,

nonché 
•   per ciascuna cessione o prestazione non soggetta all’obbligo di fatturazione di importo unitario non inferiore ad euro 3.600 al lordo dell’IVA,

occorre indicare:
- anno di riferimento;
- codice fiscale del cessionario/committente (per i soggetti persone fisiche non residenti privi di codice fiscale occorre acquisire: cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, ragione sociale o ditta e il domicilio fiscale.)
- corrispettivo al lordo dell’IVA.

Comunicazione aggregata
Per le operazioni documentate da fattura, gli elementi da indicare, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e passive, sono: 

•   la partita iva o in assenza il codice fiscale; 
•   il numero delle operazioni aggregate; 
•   l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; 
•   l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA; 
•   l’importo totale delle operazioni con IVA non esposte in fattura; 
•   l’importo totale delle note di variazione; 
•   l’imposta totale sulle operazioni imponibili; 
•   l’imposta totale relativa alle note di variazione.
NB: per l’individuazione degli elementi da trasmettere, occorre fare riferimento alla data di emissione o di ricezione del documento.

TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione, relativamente alle operazioni rilevanti ai fini dello spesometro, per il periodo d’imposta 2012, dev’essere effettuata:

  • entro il 12 novembre 2013, dai contribuenti iva mensili;
  • entro il 21 novembre 2013, dai contribuenti iva trimestrali.

A regime, ossia a partire dalla comunicazione delle operazioni che interesseranno il 2013, la comunicazione dovrà avvenire:

  • entro il 10 aprile dell’anno successivo per i contribuenti iva mensili;
  • entro il 20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti iva trimestrali.

Restano fermi i termini ordinari di invio per le comunicazioni “black list”, ossia:

  • trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di beni, acquisti di beni, prestazioni di servizi e acquisti di servizi) un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
  • mensile negli altri casi. Infine, restano fermi i termini ordinari di invio delle comunicazioni relative agli acquisti di beni da San Marino ossia:
  • entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione dell'operazione.

ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA
Entro 1 anno dal termine di invio dello spesometro di cui sopra è possibile:

  • annullare la comunicazione trasmessa;
  • sostituire la comunicazione trasmessa con una nuova comunicazione riferita allo stesso periodo. NB: la trasmissione sostitutiva realizza una sostituzione integrale; andranno pertanto indicate tutte le posizione, anche quelle precedentemente inviate, escludendo le posizioni che si intendono cancellare e includendo eventuali nuove posizioni.

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione dev’essere presentata utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

REGIME SANZIONATORIO
L’art. 21 del DL n. 78/2010 sancisce che per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del DLgs n. 471/1997”.
La sanzione da applicare va dunque da euro 258,00 ad euro 2.065,00.

In relazione alla comunicazione delle operazioni con Paesi “black list”, le suddette sanzioni sono  raddoppiate, quindi da euro 516,00 ad euro 4.130,00.

E’ ammessa la definizione agevolata, con riduzione della sanzione ad un terzo del minimo, a sensi dell’art. 16, comma 3, del DLgs n. 472/1997.

a cura di: 

dott.ssa Alice Cerato

pubblicato su:

C&S Informa, volume 14, numero 5 anno 2013