Alluvione in Veneto: un’occasione di solidarietà da parte delle imprese

Temi e Contributi
30/12/2010

Il 2010 ormai si è chiuso e, come ogni anno, per tutti gli imprenditori è giunto il momento di effettuare un bilancio delle attività portate a compimento, di verificare gli obiettivi raggiunti e individuare quelli da raggiungere, di pianificare le migliori strategie da perseguire nell’anno che inizia per salire sul treno della ripresa e tornare a far crescere la propria azienda, avviata e curata con spirito di iniziativa e abnegazione. Dopo un terribile 2009, per chi fa impresa anche quest’anno è stato travagliato: in taluni settori gli strascichi della crisi economica globale sono stati ancora marcati, aggravati da una tensione finanziaria giunta ormai al culmine, in altri si sono manifestati accenni di ripresa economica, ma, in ogni caso, l’inversione di tendenza non è stata così rapida e nitida come tutti si sarebbero auspicati. In questo clima di incertezza, oltre alle difficoltà derivanti dalla difficile congiuntura di mercato, gli imprenditori e i cittadini Veneti hanno dovuto subire anche i rovesci della sorte: la regione, diffusamente urbanizzata e ormai da tempo ricca di insediamenti produttivi piccoli e grandi, è stata colpita da una spaventosa alluvione che ha messo in ginocchio paesi interi, danneggiando case, edifici pubblici, aziende, lasciando nella disperazione persone che hanno perso la propria abitazione, i propri beni, il proprio lavoro, le proprie attività, costruite ed ottenute con i sacrifici di una vita.

L’Autorità Pubblica si è messa in moto tempestivamente, pur nelle polemiche che sempre accompagnano la gestione di questo tipo di eventi, per far fronte alla calamità: una volta decretato lo stato di emergenza regionale[1], sono stati presi i primi provvedimenti per quantificare e rimborsare i danni subiti a cittadini e imprese[2]; finalmente, dopo molti tentennamenti e provvedimenti provvisori, sono stati sospesi i versamenti delle imposte sui redditi e IRAP, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, i cui termini scadono tra il 31 ottobre 2010 e il 30 giugno 2011[3].

Ma lo Stato da solo non basta, le necessità sono tante e immediate: serve un contributo di tutti, e, fortunatamente, i Veneti, oltre ad essere laboriosi e duri da piegare, sono soprattutto gente solidale. In questo contesto è utile sapere che anche chi fa impresa può contribuire concretamente ad aiutare chi è stato colpito dalla disgrazia, impiegando normative particolarmente favorevoli sotto il profilo fiscale. Infatti, poiché a seguito dell’alluvione è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della Legge del 24 febbraio 1992, n. 225, risultano immediatamente fruibili i benefici previsti dall’art. 27 della Legge del 13 maggio  1999 n. 133, che disciplina sotto il profilo tributario le erogazioni liberali, in denaro o in natura, effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica, purché effettuate per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. Per quanto riguarda le Province di Padova, Vicenza e Verona, tali soggetti intermediari delle erogazioni, sono stati individuati con Decreti del Prefetto[4], che richiamano, in particolare:

  •  le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, gli enti pubblici non economici;
  •  le associazioni sindacali e di categoria;
  • le ONLUS istituite ai sensi del D.Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460;
  • le altre fondazioni, associazioni e comitati ed enti, istituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica.

Con riferimento a questi ultimi soggetti, potranno quindi essere impiegati come intermediari delle erogazioni molti degli operatori presenti in Veneto, dove il terzo settore è particolarmente sviluppato e il volontariato ha assunto una forte rilevanza sociale.

Di seguito si tratteggia il trattamento contabile e fiscale delle predette erogazioni liberali, affinché chi lo desidera possa donare approfittando del relativo vantaggio fiscale, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Erogazioni liberali in denaro.

Sotto il profilo fiscale, per quanto attiene all’imposizione diretta:

  • ai fini dell’IRES, le erogazioni in denaro in esame sono deducibili dal reddito d’impresa senza alcun limite d’importo[5];
  • ai fini IRAP, la norma di riferimento richiama solo la deduzione dal “reddito d’impresa”, e l’Agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti al riguardo; tuttavia, relativamente alla deducibilità delle erogazioni liberali in generale si è espresso in senso positivo il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti con documento del marzo 2010, e, pertanto, pare ragionevole ritenere che tali erogazioni siano integralmente deducibili anche nell’ambito di tale tributo, considerato il palese favore del legislatore verso la fattispecie.

Per quanto attiene l’imposizione indiretta, le erogazioni liberali in denaro costituiscono operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA; inoltre, ai fini delle imposte sui trasferimenti, la norma qualifica come non soggette all’imposta sulle donazioni sia le erogazioni in esame sia le cessioni gratuite di beni più sotto descritte [6].

Sotto il profilo contabile e operativo non si pongono particolari problematiche, poiché si è in presenza di mere dazioni di denaro; all’atto del pagamento la Società dovrà rilevare l’uscita dalla cassa o dai conti correnti bancari a fronte di un costo da includere nella voce del conto economico B.14 “Oneri diversi di gestione”. Per prudenza, è opportuno che le erogazioni siano effettuate tramite mezzi di pagamento tracciabili, e che l’ente beneficiario rilasci apposita ricevuta e attestazione in cui il legale rappresentante dichiari il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’ente beneficiario.

 Cessioni gratuite di beni.

Sotto il profilo fiscale, per quanto attiene all’imposizione diretta:

  • ai fini dell’IRES, le cessioni gratuite di beni-merce o beni strumentali in esame non costituiscono “destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa”, e pertanto non comportano l’emersione di ricavi o plusvalenze tassabili[7]; ne deriva un beneficio fiscale perfettamente corrispondente a quello dell’erogazione in denaro di un importo pari al valore di mercato del bene ceduto gratuitamente;
  • ai fini IRAP, valgono le considerazioni sopra svolte con riferimento alle erogazioni liberali in denaro.

Ai fini IVA, le predette cessioni costituiscono operazioni esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 10, n. 13, del D.P.R. 633/1972, con conseguente insorgenza degli ordinari obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. In termini di detrazione dell’IVA sugli acquisti non dovrebbe emergere alcun effetto negativo in capo al donante, poiché le cessioni gratuite in esame evidentemente non formano oggetto dell’attività propria di quest’ultimo e, pertanto, non sono idonee a peggiorare il pro-rata di detrazione per contemporanea presenza di operazioni imponibili ed esenti[8]; resta tuttavia indetraibile l’IVA a monte relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le cessioni gratuite[9].

 Sotto il profilo contabile e operativo, è necessario distinguere il caso di cessione di beni-merce da quello di cessione di beni strumentali:

  • nel primo caso, la cessione di beni-merce dovrà essere rilevata semplicemente come minore consistenza di magazzino al 31 dicembre dell’esercizio nel corso del quale è effettuata la donazione[10], e come tale genererà una minore variazione delle rimanenze deducibile iscritta al conto economico;
  • nel secondo caso, la cessione di beni strumentali dovrà essere rilevata stornando il cespite e il relativo fondo ammortamento a fronte di un corrispettivo nullo; l’eventuale minusvalenza contabile, da rilevare qualora il bene ceduto non fosse totalmente ammortizzato, costituirebbe costo integralmente deducibile.

Per prudenza, è opportuno che l’ente beneficiario rilasci copia del D.D.T. sottoscritto per presa in consegna dei beni e attestazione in cui il legale rappresentante dichiari il possesso dei requisiti richiesti dalla legge in capo all’ente beneficiario. Resta sempre opportuno annotare in fattura e D.D.T. che si tratta di “cessione gratuita ai sensi degli art. 27, co. 2, L. 133/1999 e art. 10, n. 13, DPR 633/1972”.

Come emerge da quanto sopra descritto, pare che, per una volta, tramite l’art. 27 della Legge del 13 maggio  1999 n. 133, il legislatore abbia approntato un meccanismo funzionale per consentire anche alle imprese di mostrarsi solidali nei confronti di chi ne ha veramente bisogno. L’alluvione che ha colpito la nostra terra crea quindi un’occasione di solidarietà significativa, perché la logica del profitto può creare un valore duraturo solo se si coniuga con una sensibilità verso chi opera e vive attorno all’impresa, traducendosi non solo in un mero arricchimento personale, ma anche e soprattutto in una crescita economica a beneficio dell’intera comunità.



[1] Vedi il D.P.C.M. del 5 novembre 2010.

[2] Vedi l’Ordinanza P.C.M. del 13 novembre 2010.

[3] Ai sensi dell’art. 2, co. 2, del Decreto “Milleproroghe” del 29 dicembre 2010, n. 225, di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, in attesa di conversione in legge

[4] Vedi rispettivamente il Decreto del Prefetto di Padova del 19 ottobre 2010, il Decreto del Prefetto di Vicenza del 17 novembre 2010 e il Decreto del Prefetto di Verona del 29 novembre 2010, che riportano contenuti identici.

[5] Ai sensi dell’art. 27, co. 1, L. 133/1999; cfr. al riguardo la Guida edita dall’Agenzia delle Entrate nel novembre 2007, dal titolo “Erogazioni liberali: le agevolazioni fiscali”, pag. 29.

[6] Ai sensi dell’art. 27, co. 3, L. 133/1999.

[7] Ai sensi dell’art. 27, co. 2, L. 133/1999.

[8] Ai sensi dell’art. 19-bis1, co. 2, del D.P.R. 633/1972.

[9] Si tratta, a titolo esemplificativo, delle specifiche spese d’acquisto sostenute per l’acquisto dei beni merce, successivamente ceduti gratuitamente.

[10] Qualora all’atto dell’emissione della fattura il software gestionale prevedesse in automatico la rilevazione di un ricavo e di un credito verso il beneficiario della cessione gratuita, dopo la fatturazione il ricavo e il credito dovrebbero essere stornati immediatamente poiché non sussistenti.

 

 

a cura di: 

dott. Pietro Freddo

pubblicato su:

C&S Informa, volume 11, numero 9 anno 2010