Nuovi chiarimenti in merito all’invio dei dati integrativi all’Anagrafe tributaria

News
22/11/2013

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente in tema di invio integrativo dei dati all’Anagrafe tributaria mettendo a disposizione sul sito una serie di risposte a quesiti relativi alle istituzioni emanate il 9 agosto 2013. Fra i chiarimenti più rilevanti si evidenzia:

  • in caso di saldo relativo ad un rapporto chiuso nel corso dell’anno di riferimento, il saldo di chiusura da comunicare è quello relativo al maggiore tra il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l’ultimo addebito prima della chiusura del rapporto e quello risultante al momento della estinzione (sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze); 
  • l’iscrizione alla nuova piattaforma S.I.D non è richiesta per gli operatori che non hanno informazioni da comunicare per l’anno 2011 e non è quindi prevista in detto caso una comunicazione negativa; 
  • l’iscrizione viene considerata tempestiva se effettuata in occasione dell’adempimento previsto per le annualità in relazione alle quali l’operatore è tenuto a comunicare le informazioni contabili; 
  • con riferimento alle sanzioni, si precisa che in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii, nonché le rettifiche o le sostituzioni di precedenti comunicazioni, avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014.